Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Statuto

N.B.: sono segnalate in grassetto le modifiche apportate al testo precedente dal Congresso Straordinario della FISH  tenutosi a Roma  il 21 giugno 1997

 

Articolo 1

Finalità

1. È costituita la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (la cui sigla è F.I.S.H.), in ambito nazionale ed europeo, affinché:

1.       si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena integrazione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del II comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana;

2.       si tenda al maggiore grado di piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone pluriminorate o comunque impossibilitate ad esercitare autonomamente le funzioni vitali primarie e quindi, come definite dal III comma dell'articolo 3 della legge 104/92, viventi in "situazioni di gravità";

3.       si prevenga la disabilità in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;

4.       si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone, disabili o normodotati, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza;

5.       si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;

6.       si promuova l'adeguamento delle normative nazionali e regionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni dei disabili e delle loro famiglie.

 

2. La  Federazione si propone:

1.       la comune progettualità;

2.       la circolazione dell'informazione;

3.       la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione.

 

3. La Federazione è un organismo di volontariato senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

 

 

Articolo 2

Aderenti alla Federazione

1. La Federazione è un unico soggetto, articolato a livello territoriale.

 

2. Essa è formata da qualsiasi Organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, operi, senza fini di lucro,  a livello nazionale o locale per il superamento dell'handicap non a fini di lucro, secondo i principi di cui all’art.1.

 

3. Sono soci della Federazione Italiana:

a) le Associazioni nazionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno cinque Regioni;

b) le Organizzazioni Nazionali non territoriali, cioè: le Fondazioni, le Associazioni, o le loro Aggregazioni comunque denominate che statutariamente e/o che per prassi documentata svolgano da almeno due anni attività socio-politica o culturale a carattere nazionale. A tale scopo le Aggregazioni debbono presentare idonea documentazione, rispettivamente, al Direttivo Nazionale o al Direttivo Regionale per il suo esame;

c) le Federazioni regionali, tramite le quali le Organizzazioni locali, le Sezioni delle Associazioni Nazionali territoriali e le Organizzazioni Nazionali non territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito, aderiscono alla FISH;

d) le organizzazioni locali, purché non rientrino in una delle lettere precedenti, fino alla data di costituzione della FISH Regionale della Regione di appartenenza.

 

 

Articolo 3

Iscrizione

1. Per aderire alla Federazione, ciascuna delle Organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:

a) far pervenire al Direttivo Nazionale o Regionale della Federazione il proprio Statuto e copia dell'atto di legale costituzione. Il Direttivo, nella prima riunione  successiva ai trenta giorni dalla ricezione degli atti, esaminata la documentazione, delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione, dandone comunicazione motivata all’Organizzazione entro i successivi quindici giorni.  In caso di rigetto, il Direttivo deve riferire al successivo Congresso, il quale delibera in proposito. Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l’Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale;

b) versare l'intera quota di iscrizione deliberata dal Congresso Nazionale della Federazione, quota che deve essere uguale per tutti gli iscritti. La quota deliberata si intende per ciascun anno e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota rimane quello dell'anno precedente.

 

2. L'elenco degli iscritti, con il loro recapito, è pubblico e deve essere messo a disposizione di ciascuna Organizzazione federata.

 

 

Articolo 4

Autonomia

Ciascuna organizzazione federata non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione conserva a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non può utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.

 

 

Articolo 5

Rappresentanza esterna

1. Rappresentante legale della Federazione è il Presidente Nazionale.

 

2. La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di handicap e/o di sanità, è della Federazione che la demanda a propri rappresentanti.

 

 

Articolo 6

Voto

1. In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo.  Non sono ammesse deleghe.

 

2. Qualora una persona sia legale  rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l’organizzazione che vuole rappresentare.

 

3. Qualora il Presidente Nazionale della FISH Nazionale o un membro del Direttivo Nazionale o un Presidente di FISH Regionale siano anche rappresentanti legali di una organizzazione, questa delega un’altra persona.

 

 

Articolo 7

Organi

Organi della Federazione sono:

1.       il Congresso;

2.       il Direttivo Nazionale;

3.       il Presidente;

4.       il Collegio dei Revisori dei Conti;

 

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Federazione, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti  e  hanno durata biennale.

 

 

Articolo 8

Congresso

1. Il Congresso è il massimo Organo deliberativo.  Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.

         2.  Al Congresso nazionale hanno diritto di voto:

- i legali rappresentanti o loro delegati delle Associazioni nazionali territoriali, delle Organizzazioni nazionali non territoriali, delle Federazioni regionali;

- tre delegati per ciascuna delle Associazioni nazionali territoriali, delle Associazioni nazionali non territoriali, delle Federazioni regionali. I delegati delle  Federazioni regionali

sono eletti nei congressi regionali.

Le Organizzazioni aderenti partecipano al Congresso tramite il Presidente o un suo rappresentante.

L’eventuale sostituto del rappresentante legale ed i delegati di ciascuna Organizzazione aderente, devono essere membri del rispettivo Consiglio Direttivo.

3. Le sedute dei Congressi sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.  Il Congresso Ordinario è convocato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso e si effettua ogni anno nel periodo settembre - dicembre. Esso:

a) è l'organo deliberativo della Federazione, impegna e vincola gli altri Organi alle iniziative ed alle linee strategiche deliberate;

b) vota il Bilancio consuntivo presentato dal Direttivo e delibera la quota di iscrizione;

c) elegge il Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, almeno 15 giorni prima della sua effettuazione  su iniziativa propria o su delibera del Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti alla Federazione. Il Collegio dei Revisori o il Tesoriere possono richiederlo solo per questioni  inerenti il loro incarico.”. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente, almeno 15 giorni prima della sua effettuazione  su iniziativa propria o su delibera del Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti alla Federazione. Il Collegio dei Revisori o il Tesoriere possono richiederlo solo per questioni  inerenti il loro incarico.”

 

 

Articolo 9

Parità di voti

1. Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.

2. Qualora, in caso di dimissioni di membri del Direttivo Nazionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, analoga elezione verrà fatta dal Direttivo Nazionale.”

 

 

Articolo 10

Direttivo Nazionale

1. E' composto da tredici membri eletti dal Congresso Ordinario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa  di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti in ragione della loro attività.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione (da fissare almeno un’ora dopo la prima), qualunque sia il numero dei presenti.

2. Elegge il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Tesoriere, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente può essere prescelto anche fra coloro che non appartengono al Direttivo, purché rappresenti una delle Organizzazioni federate. L’Ufficio di Presidenza si  riunisce in via ordinaria una volta al mese.

3. È l'Organo vicario del Congresso. Delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei fini congressuali.

4. Con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in Congresso.

5. Con voto unanime dei suoi membri presenti - purché essi siano almeno il 50% dei componenti - può deliberare l'annullamento o il cambiamento delle deliberazioni congressuali, purché siano sopraggiunti nuovi eventi ignorati o non tenuti in conto in sede congressuale; della deliberazione va data immediata comunicazione a tutte le Organizzazioni aderenti.

6. Il Direttivo Nazionale approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.

7. Delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

 

 

 

Articolo 11

Presidente

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Direttivo Nazionale. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

 

 

Articolo 12

Tesoriere

1. Cura l'attività finanziaria della Federazione.

2. Deve presentare al Direttivo il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo ben documentato in modo chiaro ed analitico, unitamente all'elenco di tutti coloro che - anche se in più riprese - hanno versato contributi alla Federazione per somme superiori  a Lit. 300.000.

 

 

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali eleggono fra loro un Coordinatore, che lo convoca ogni tre mesi.

2. Il rappresentante rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per iscritto.

3. In caso di cessazione dell'incarico di membro dell'Organo collegiale o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti fatto salvo il principio di cui all'articolo 9, comma 1.

 

 

Articolo 14

Sostituzione e subentri

1. All'atto della propria iscrizione e della convocazione dei Congressi,  ciascuna Organizzazione deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta e dei propri delegati al Congresso nonché ogni successiva variazione;

2. il rappresentante rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto;

3. in caso di cessazione dall'incarico di membro dell'Organo collegiale o nell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

 

 

 

Articolo 15

Organizzazione della Federazione

1. Le FISH Regionali hanno autonomia statutaria ed organizzativa nel rispetto dei principi basilari dello Statuto Nazionale.

 

2. Il relativo Statuto è sottoposto per l’approvazione al Direttivo Nazionale.

 

 

Articolo 16

Finanziamenti

I finanziamenti della Federazione provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività.

Il Bilancio Consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da qualunque socio lo richieda al Tesoriere.

Per i contributi superiori a lire un milione, il Tesoriere è tenuto ad acquisire il parere del Direttivo Nazionale prima della loro riscossione.

 

 

Articolo 17

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Congresso Nazionale con voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto. In tal caso, il congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo, che in ogni caso non può essere devoluto ad alcuna fra le Organizzazioni federate.

2. Le Organizzazioni che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Federazione.

 

 

Articolo 18

Simbolo

Simbolo della Federazione è ...

La gestione del simbolo è affidata al Presidente, con parere favorevole del Direttivo Nazionale.

 

 

Articolo 19

Modifiche statutarie

Il presente Statuto è modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

 

 

Articolo 20

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.