Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap
Statuto
N.B.: sono segnalate in
grassetto le modifiche apportate al testo precedente dal Congresso
Straordinario della FISH tenutosi a
Roma il 21 giugno 1997
Articolo 1
Finalità
1. È costituita la
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (la cui sigla è
F.I.S.H.), in ambito nazionale ed europeo, affinché:
1. si rimuova ogni ostacolo che impedisce la
piena integrazione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con
disabilità, in attuazione del dettato del II comma dell'articolo 3 della
Costituzione italiana;
2. si tenda al maggiore grado di piena
autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità,
anzitutto delle persone pluriminorate o comunque impossibilitate ad esercitare
autonomamente le funzioni vitali primarie e quindi, come definite dal III comma
dell'articolo 3 della legge 104/92, viventi in "situazioni di
gravità";
3. si prevenga la disabilità in ogni settore
sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
4. si renda possibile l'effettiva pari
opportunità fra tutte le persone, disabili o normodotati, in relazione al pieno
godimento dei diritti di cittadinanza;
5. si promuova e si diffonda la cultura
politica e sociale del valore positivo delle diversità;
6. si promuova l'adeguamento delle normative
nazionali e regionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni
dei disabili e delle loro famiglie.
2. La Federazione si propone:
1. la comune
progettualità;
2. la circolazione
dell'informazione;
3. la reciproca
partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi,
la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui
all'articolo 2 della Costituzione.
3. La Federazione è un
organismo di volontariato senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.
Articolo 2
Aderenti alla
Federazione
1. La Federazione è un
unico soggetto, articolato a livello territoriale.
2. Essa è formata da
qualsiasi Organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio
Statuto, operi, senza fini di lucro,
a livello nazionale o locale per il superamento dell'handicap non a fini
di lucro, secondo i principi di cui all’art.1.
3. Sono soci della
Federazione Italiana:
a) le Associazioni
nazionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno
cinque Regioni;
b) le Organizzazioni
Nazionali non territoriali, cioè: le Fondazioni, le Associazioni, o le loro
Aggregazioni comunque denominate che statutariamente e/o che per prassi
documentata svolgano da almeno due anni attività socio-politica o culturale a
carattere nazionale. A tale scopo le Aggregazioni debbono presentare idonea
documentazione, rispettivamente, al Direttivo Nazionale o al Direttivo
Regionale per il suo esame;
c) le Federazioni
regionali, tramite le quali le Organizzazioni locali, le Sezioni delle
Associazioni Nazionali territoriali e le Organizzazioni Nazionali non
territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito, aderiscono
alla FISH;
d) le organizzazioni
locali, purché non rientrino in una delle lettere precedenti, fino alla data di
costituzione della FISH Regionale della Regione di appartenenza.
Articolo 3
Iscrizione
1. Per aderire alla
Federazione, ciascuna delle Organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:
a) far pervenire al
Direttivo Nazionale o Regionale della Federazione il proprio Statuto e copia
dell'atto di legale costituzione. Il Direttivo, nella prima
riunione successiva ai trenta giorni
dalla ricezione degli atti, esaminata la documentazione, delibera
l’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione, dandone comunicazione
motivata all’Organizzazione entro i successivi quindici giorni. In caso di rigetto, il Direttivo deve
riferire al successivo Congresso, il quale delibera in proposito. Entro i
successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione,
l’Organizzazione deve versare la quota di iscrizione annuale;
b) versare l'intera
quota di iscrizione deliberata dal Congresso Nazionale della Federazione, quota
che deve essere uguale per tutti gli iscritti. La quota deliberata si intende
per ciascun anno e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. La
mancanza della decisione congressuale implica che l'ammontare della quota
rimane quello dell'anno precedente.
2. L'elenco degli
iscritti, con il loro recapito, è pubblico e deve essere messo a
disposizione di ciascuna Organizzazione federata.
Articolo 4
Autonomia
Ciascuna organizzazione
federata non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di
dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione conserva a
pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non può
utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.
Articolo 5
Rappresentanza esterna
1. Rappresentante
legale della Federazione è il Presidente Nazionale.
2. La rappresentanza
all'interno delle Commissioni, previste dalle istituzioni ad ogni livello in
materia di handicap e/o di sanità, è della Federazione che la demanda a propri
rappresentanti.
Articolo 6
Voto
1. In qualsiasi
votazione non è consentito il voto plurimo.
Non sono ammesse deleghe.
2. Qualora una persona
sia legale rappresentante di più
organizzazioni aderenti, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare
per l’organizzazione che vuole rappresentare.
3. Qualora il Presidente
Nazionale della FISH Nazionale o un membro del Direttivo Nazionale o un
Presidente di FISH Regionale siano anche rappresentanti legali di una
organizzazione, questa delega un’altra persona.
Articolo 7
Organi
Organi della Federazione
sono:
1. il Congresso;
2. il Direttivo Nazionale;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutti gli incarichi
ricoperti in seno alla Federazione, a qualunque livello territoriale, sono
volontari e gratuiti e hanno durata biennale.
Articolo 8
Congresso
1. Il Congresso è il
massimo Organo deliberativo. Il
Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
2. Al Congresso nazionale hanno diritto di
voto:
- i legali
rappresentanti o loro delegati delle Associazioni nazionali territoriali, delle
Organizzazioni nazionali non territoriali, delle Federazioni regionali;
- tre delegati per
ciascuna delle Associazioni nazionali territoriali, delle Associazioni
nazionali non territoriali, delle Federazioni regionali. I delegati delle Federazioni regionali
sono eletti nei congressi
regionali.
Le Organizzazioni
aderenti partecipano al Congresso tramite il Presidente o un suo
rappresentante.
L’eventuale sostituto
del rappresentante legale ed i delegati di ciascuna Organizzazione aderente,
devono essere membri del rispettivo Consiglio Direttivo.
3. Le sedute dei
Congressi sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
Le deliberazioni assunte sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. Il Congresso Ordinario è convocato dal
Presidente con almeno 15 giorni di preavviso e si effettua ogni anno nel
periodo settembre - dicembre. Esso:
a) è l'organo
deliberativo della Federazione, impegna e vincola gli altri Organi alle
iniziative ed alle linee strategiche deliberate;
b) vota il Bilancio
consuntivo presentato dal Direttivo e delibera la quota di iscrizione;
c) elegge il Direttivo
Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Congresso
Straordinario è convocato dal Presidente, almeno 15 giorni prima della sua
effettuazione su iniziativa propria
o su delibera del Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto
degli iscritti alla Federazione. Il Collegio dei Revisori o il Tesoriere
possono richiederlo solo per questioni
inerenti il loro incarico.”. Il Congresso Straordinario è convocato
dal Presidente, almeno 15 giorni prima della sua effettuazione su iniziativa propria o su delibera del
Direttivo Nazionale o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti alla
Federazione. Il Collegio dei Revisori o il Tesoriere possono richiederlo
solo per questioni inerenti il loro
incarico.”
Articolo 9
Parità di voti
1. Qualora gli eletti
alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello
statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una
immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
2. Qualora, in caso di
dimissioni di membri del Direttivo Nazionale, i primi dei non eletti risultino
votati a parità di voti, analoga elezione verrà fatta dal Direttivo Nazionale.”
Articolo 10
Direttivo Nazionale
1. E' composto da
tredici membri eletti dal Congresso Ordinario.
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente Nazionale.
Il Presidente convoca il
Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria
di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su
iniziativa di almeno un terzo dei suoi
componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Collegio dei Revisori dei Conti
in ragione della loro attività.
Le sedute del Consiglio
Direttivo sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei
componenti, in seconda convocazione (da fissare almeno un’ora dopo la prima),
qualunque sia il numero dei presenti.
2. Elegge il Presidente,
i tre Vice Presidenti ed il Tesoriere, che costituiscono l'Ufficio di
Presidenza. Il Presidente può essere prescelto anche fra coloro che non
appartengono al Direttivo, purché rappresenti una delle Organizzazioni
federate. L’Ufficio di Presidenza si
riunisce in via ordinaria una volta al mese.
3. È l'Organo vicario
del Congresso. Delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al
conseguimento dei fini congressuali.
4. Con voto favorevole
di almeno 2/3 dei suoi componenti, può deliberare iniziative non deliberate in
Congresso.
5. Con voto unanime dei
suoi membri presenti - purché essi siano almeno il 50% dei componenti - può
deliberare l'annullamento o il cambiamento delle deliberazioni congressuali,
purché siano sopraggiunti nuovi eventi ignorati o non tenuti in conto in sede
congressuale; della deliberazione va data immediata comunicazione a tutte le
Organizzazioni aderenti.
6. Il Direttivo
Nazionale approva, se del caso, uno o più Regolamenti per l'attuazione dello
Statuto.
7. Delibera tutti
gli atti di straordinaria amministrazione.
Articolo 11
Presidente
Provvede all'esecuzione
delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Direttivo Nazionale. Compie
tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente vicario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione.
Articolo 12
Tesoriere
1. Cura l'attività
finanziaria della Federazione.
2. Deve presentare al
Direttivo il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo ben documentato in
modo chiaro ed analitico, unitamente all'elenco di tutti coloro che - anche se
in più riprese - hanno versato contributi alla Federazione per somme superiori a Lit. 300.000.
Articolo 13
Collegio dei Revisori
dei Conti
1. E' composto da tre
membri effettivi e due supplenti i quali eleggono fra loro un Coordinatore, che
lo convoca ogni tre mesi.
2. Il rappresentante
rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per iscritto.
3. In caso di cessazione
dell'incarico di membro dell'Organo collegiale o nell'impossibilità di
eseguirlo, subentra il primo dei non eletti fatto salvo il principio di cui
all'articolo 9, comma 1.
Articolo 14
Sostituzione e subentri
1. All'atto della
propria iscrizione e della convocazione dei Congressi, ciascuna Organizzazione deve comunicare per
scritto il nominativo di chi la rappresenta e dei propri delegati al Congresso
nonché ogni successiva variazione;
2. il rappresentante
rimane tale sino alla sua sostituzione, effettuata per scritto;
3. in caso di cessazione
dall'incarico di membro dell'Organo collegiale o nell'impossibilità di
eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.
Articolo 15
Organizzazione della
Federazione
1. Le FISH Regionali
hanno autonomia statutaria ed organizzativa nel rispetto dei principi basilari
dello Statuto Nazionale.
2. Il relativo Statuto è
sottoposto per l’approvazione al Direttivo Nazionale.”
Articolo 16
Finanziamenti
I finanziamenti della
Federazione provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi
di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per
specifiche attività.
Il Bilancio Consuntivo
ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da qualunque socio lo richieda al
Tesoriere.
Per i contributi
superiori a lire un milione, il Tesoriere è tenuto ad acquisire il parere del
Direttivo Nazionale prima della loro riscossione.
Articolo 17
Scioglimento
1. Lo scioglimento della
Federazione è deliberato dal Congresso Nazionale con voto favorevole di almeno quattro
quinti degli aventi diritto. In tal caso, il congresso deve deliberare la
destinazione del patrimonio residuo, che in ogni caso non può essere devoluto
ad alcuna fra le Organizzazioni federate.
2. Le Organizzazioni che
non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul
patrimonio della Federazione.
Articolo 18
Simbolo
Simbolo della
Federazione è ...
La gestione del simbolo
è affidata al Presidente, con parere favorevole del Direttivo Nazionale.
Articolo 19
Modifiche statutarie
Il presente Statuto è
modificato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto.
Articolo 20
Norma finale
Per quanto non previsto
dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice
Civile.