Servizi Sociali 7902926/19                                863743/MI

CITTA’ DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

14 maggio 1979

SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE.

L’Assessore Molineri,

di concerto con gli Assessori Rolando, Fassoni e Rossi , riferisce :

 

Nell’ambito di una politica indirizzata al superamento di ogni forma di emarginazione , l’Amministrazione Comunale si è impegnata in questi ultimi anni con una serie di provvedimenti per l’inserimento sociale degli handicappati.

Oltre all’inserimento nella scuola dell’obbligo, promosso e potenziato attraverso gli insegnanti d’appoggio ed altre iniziative l’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 luglio 1978 (n.mecc.7804190/19) ha precisato le linee programmatiche per l’inserimento sociale degli handicappati con età superiore ai 14 anni ed in attuazione della stessa con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 luglio 1978 (n.mecc.7804190/19), ha istituito i centri di attività socio - terapeutica destinati a soggetti per i quali sia difficilmente ipotizzabile un inserimento nei corsi professionali e nel lavoro.

Attualmente sono già attivi cinque di questi centri in quattro quartieri della Città: San Salvario (Q. 2) , due in San Donato (Q. 6), Mirafiori Nord (Q. 12) e Borgata Vittoria (Q. 17).

Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1978 (n. mecc. 7806117/04) è in data 27 marzo 1979 (n. mecc. 7901372/04) si è disposta l’assunzione mediante chiamata di n. 30 salariati riservando la stessa a soggetti handicappati, analogamente a quanto a quanto aveva deliberato l’Amministrazione Provinciale nel 1977 per n. 18 posti.

Con questo provvedimento si intende inserire sul lavoro n. 30 handicappati e svolgere opera di promozione presso altri enti pubblici (ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate) e privati per l’inserimento lavorativo degli handicappati, secondo il disposto dalla legge 482 del 1968.

Come piano legislativo poi, assume particolare rilievo il D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 in attuazione dell’art. 27 legge 118/71, concernente l’inserimento sociale e, in particolare, l’eliminazione delle barriere architettoniche nei pubblici edifici e l’adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico tramvie, filovie, autobus, ecc.

L’importanza di tale provvedimento legislativo è stata recepita dall’Amministrazione Civica che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 dicembre 1978 (n. mecc. 7806428/19), ha approvato la stampa di una pubblicazione divulgativa al fine di informare e sensibilizzare sul problema sopracitato e offrire uno strumento di lavoro agli operatori del settore.

Il citato D.P.R. 384 del 1976 prevede, tra l’altro, la messa a punto di accorgimenti tali da permettere l’accesso dei fisicamente impediti ai vari mezzi pubblici.

In attesa che i servizi pubblici di trasporto vengano adeguati alle nuove disposizioni e quindi accessibili ai soggetti fisicamente impediti sia con la ristrutturazione degli attuali mezzi, sia con la modificazione delle strutture a terra, in accordo anche con i gruppi ed i movimenti di base che si occupano dei problemi degli handicappati, si ritiene di dover assicurare comunque il trasporto ai soggetti gravemente impediti sul piano motorio, ricorrendo all’impiego di taxi. Si fa presente, inoltre, l‘impiego di mettere a disposizione numero 5 pulmini, appositamente attrezzati per il trasporto di handicappati gravemente impediti.

Allo scopo sopra specificato, il Comune stipula una convenzione che regola il servizio di cui si tratta (all. n. ) , con le cooperative dei taxisti.

Per usufruire del servizio di trasporto mezzo taxi dovrà essere presentata domanda in carta semplice che verrà vagliata da una commissione medica formata da:

- medico ufficiale sanitario;

- medico in rappresentanza del richiedente, designato dai movimenti e gruppi di base oppure dal richiedente stesso;

- medico in rappresentanza dell’Assessorato ai trasporti e alla Viabilità

Ad ogni utente sarà possibile assegnare un numero massimo di 4 corse giornaliere, sulla base delle sue richieste e di una verifica dei bisogni (lavoro, scuola, riabilitazione e tempo libero).

L ’handicappato che usufruirà del servizio pagherà la corsa al prezzo attuale del mezzo pubblico (L. 200) .Il Comune provvederà ad integrare il costo del trasporto sulla base della convenzione con le cooperative dei taxisti.

I biglietti di cui sopra verranno presi in carico dal cassiere della Ripartizione XVI Servizi Sociali cui compete l’onere del controllo contabile e che li rilascia ai beneficiari dietro il pagamento di L. 200 , in base alle decisioni della Commissione medica, che emanerà apposito documento certificativo.

I soggetti fisicamente impediti che fruiscono del servizio in oggetto dovranno consegnare alla Rip. XVI Servizi Sociali i blocchetti dei buoni utilizzati entro il 10 del mese successivo al loro utilizzo.

L ’ entrata costituita dalla vendita dei biglietti, presunta in L. 12.000.000, va imputata al cap. 155 art.4 (Ricuperi e rimborsi diversi da enti diversi e da privati) del bilancio comunale 1979.

La spesa che è necessario impegnare per il servizio taxi in oggetto sino al 31 dicembre 1979 è di L. 180.000.000.

Nell’ambito della spesa sopraindicata sono comprese anche le spese sostenute per la stampa dei buoni e di ogni altro materiale (manifesti) per la pubblicizzazione del servizio.

La Giunta Municipale, con votazione a scrutinio segreto, propone al Consiglio Comunale:

a) di approvare la convenzione di cui in allegato (all. n. ) che forma parte integrante della presente deliberazione al fine dell’istituzione del servizio di trasporto mediante taxi a persone fisicamente impedite;

b) di approvare l’entrata di L. 12.000.000, dovuta alla vendita dei buoni ai beneficiari, che va introitata al cap. 155 art. 4 (Ricuperi e rimborsi diversi da enti diversi e da privati) del bilancio comunale 1979;

c) di autorizzare la conseguente spesa di L. 180.000.000 che l’Amministrazione Comunale pagherà alle cooperative di taxisti per il servizio effettuato.

Nell’ambito della spesa sopracitata sono comprese anche le spese per la stampa dei buoni e di ogni altro materiale (manifesti) per la pubblicazione del servizio.

d) di autorizzare il prelievo di L. 100.000.000 dal cap. 1118 del Bilancio 1979 - Fondo di riserva per integrare il cap. 758 art. 2 del Bilancio in corso;

e) di autorizzare lo storno di L. 50.000.000 a favore del cap. 758 art. 2 del Bilancio 1973 dai seguenti capitoli del Bilancio in corso:

per L. 20.000.000 dal cap. 923 art. 1

per L. 20.000.000 dal cap. 923 art. 5

per L. 10.000.000 dal cap. 38 art. 4

La spesa di L. 180.000.000 è da imputarsi al cap. 758 art. 2 del bilancio 1979

f) Di approvare le spese di atto della convenzione di cui in allegato esente da Iva ai sensi dell’art. 10, punto 9° D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e che ammontano a L. 120.000 che vanno imputate al cap. 35 art. 2 (Spese per bollo e registri - onorari per atti) del bilancio comunale 1979.

La Giunta Municipale delibera inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

 

252114/Br Allegato al Doc. 2926/19

CONVENZIONE TRA COMUNE E COOPERATIVE DI TAXISTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER CONTO DEL COMUNE, DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE.

1) La presente convenzione riguarda il servizio di trasporto mediante taxi effettuato per conto del Comune a beneficio di persone fisicamente impedite a servirsi dei mezzi pubblici di trasporto e disciplina i relativi rapporti intercorrenti tra il Comune e le seguenti Cooperative di taxisti:

a) Cooperativa Esercenti Taxi s.r.l.

b) Cooperativa Taxi Torino s.r.l.

c) Società Cooperativa "Avvenire" s.r.l.

d) Società Cooperativa Taxisti Torinesi s.r.l.

e) Società Cooperativa Pronto Taxi s.r.l.

f) Società Cooperativa s.r.l..

g) Società Cooperativa " President " s.r.l..

h) Cooperativa Radio Taxi Torino S.p.A.

2) ai beneficiari del servizio, riconosciuti tali in base ad accertamento di apposita commissione medica comunale, vengono distribuiti, a cura della Ripartizione XVI - Servizi Sociali, blocchetti di buoni: ciascun buono è valido per una corsa in taxi entro i limiti del territorio urbano (salvo speciali autorizzazioni della civica amministrazione) ed è composto di due parti entrambe numerate e riportanti il nome del beneficiario.

3) il beneficiario potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle necessità conseguenti alle sue condizioni fisiche; gli accompagnatori devono iniziare e terminare la corsa assieme al beneficiario.

4) se necessita il trasporto sul taxi della carrozzella dovrà esserne dato preventivo avviso e la stessa dovrà risultare pieghevole.

5) ad avvenuta effettuazione della corsa, entrambe le parti del buono devono essere sottoscritte dal beneficiario e dal taxista, con l’indicazione del numero civico del taxi, del giorno ed ora della corsa , luogo di partenza e di arrivo, importo della corsa risultante dall’indicazione del tassametro e dalle vigenti condizioni tariffarie.

6) il taxista deve staccare la parte esterna del buono e presentarlo alla cooperativa a cui aderisce, che mensilmente provvederà a richiedere al Comune (Ripartizione XVI Servizi Sociali - via Giolitti 2 bis) il pagamento delle somme dovute per le prestazione effettuate, mediante emissione di regolare fattura con allegati i singoli buoni.

7) il Comune provvederà ad assumere appositi provvedimenti, con cadenza mensile, per la liquidazione dei relativi importi nei riguardi delle organizzazioni di cui al punto 1, che si impegnano a loro volta a corrispondere ai singoli taxisti le quote a ciascuno spettanti.

8) le summenzionate cooperative si impegnano a che il servizio venga effettuato da parte dei singoli taxisti in base alle condizioni sovraelencate, attenendosi alle modalità che potranno essere ulteriormente concordate con la Civica Amministrazione

9) l’importo complessivo della spesa per le prestazioni di cui trattasi, esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 - punto 14 del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, è presunto per l’anno in corso in L. 177.000.000.

10) le spese di atto, relative e conseguenti, sono a carico della Civica Amministrazione.