Divisione Mobilità 97 04438/06

Settore Esercizio

CITTA' DI TORINO

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 219/97 del 24 luglio 1997

(proposta dalla G.C. 17 luglio 1997)

 

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE - AFFIDAMENTO ALL'ATM - CONTRATTO DI SERVIZIO- APPROVAZIONE

 

Proposta dell'Assessore Corsico,

di concerto con gli Assessori Lepri e Torresin.

 

Con deliberazione n. 5505 della Giunta Comunale in data 27 luglio 1993 (mecc. 9306280/19), veniva data indicazione di avviare un processo teso a trasferire il servizio di trasporto per persone fisicamente impedite, a mezzo di taxi ed a mezzo pulmini attrezzati, dal Settore XVI -Assistenza Sociale al settore XXIII- Viabilità e Trasporti, in quanto competente per materia, nello spirito della stessa deliberazione istitutiva del servizio (18 maggio 1979), che tendeva a garantire all'utente disabile uguaglianza di diritti rispetto agli altri cittadini nella libertà di spostamento.

Alla prima fase del predetto trasferimento si dava avvio con la deliberazione e relativo disciplinare della Giunta Comunale n.1581 del 30 marzo 1995 (mecc. 9501908/19), con la quale veniva approvato l'affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati all'Azienda Tranvie Municipali, quale ente strumentale del comune di Torino nel settore dei trasporti, sino al 31 dicembre 1997.

E' ora opportuno provvedere all'avvio della seconda fase del trasferimento, riguardante il servizio taxi a favore di cittadini portatori di handicap motori gravi e permanenti (deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1971) e ciechi assoluti (deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1991-mecc. 9111450/11).

Il servizio di trasporto mediante taxi è attualmente disciplinato dalla convenzione tra la Città e le Cooperative e Associazioni dei taxisti e taxisti artigiani; la vigente convenzione scaduta il 30 giugno 1997, è stata prorogata al 31 dicembre 1997.

In ottemperanza agli ordinamenti espressi con la già citata deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 1993, occorrerà affidare anche la gestione di quest'ultimo servizio all'ATM quale ente strumentale del Comune in materia di trasporti.

A tale proposito la Città ha chiesto all'ATM di studiare una possibile organizzazione anche per la gestione del trasporto a mezzo taxi, al fine di realizzare una gestione integrata dei servizi di trasporto dei disabili motori e dei ciechi assoluti.

Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta trasformazione dell'ATM in azienda speciale, ai sensi dell'art. 23 legge 142/90, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1997 (mecc. 9701208/64) ed operativa dal 1° aprile 1997, è stata predisposta bozza di contratto di servizio tra la Città e l'Azienda Speciale ATM (ora "Azienda Torinese Mobilità"), per la gestione del servizio di trasporto disabili, in nome e per conto della Città, sia a mezzo pulmini attrezzati sia a mezzo taxi, in attesa che i mezzi di trasporto pubblici collettivi si adeguino alle norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale contratto prevede che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 1998, l'ATM attui la gestione integrata dei servizi.

L'ATM dovrà attenersi nella gestione integrata del servizio alle specifiche tecniche allegate alla bozza di contratto di servizio; dovrà attrezzare appositi uffici accessibili ai disabili, organizzare il servizio con criteri di efficienza ed efficacia.

La Divisione Servizi Socio-Assistenziali dovrà comunicare all'ATM l'elenco degli aventi diritto al servizio, nonché le relative variazioni di tale elenco; dovrà inoltre comunicare all'ATM il numero di corse mensili assegnate ad ognuno degli aventi diritto.

L'ATM dovrà tenere una contabilità separata della gestione del servizio, evidenziando le somme pagate in nome e per conto della Città nonché le somme introitate per conto della Città (vendita blocchetti di tickets).

L'ATM dovrà trimestralmente informare il Comune sull'andamento delle spese sostenute, nonché presentare annualmente rendiconto dettagliato, certificato da propri Revisori dei Conti, relativo alla gestione svolta.

L'ATM dovrà inoltre comunicare alla Città l'eventuale affidamento a terzi di attività inerenti l'oggetto del contratto.

Il Comune rimborserà trimestralmente all'ATM le spese sostenute dalla medesima, in nome e per conto della Città, per lo svolgimento del servizio di trasporto disabili (spese previste in circa L.5.650.000.000. annue), previa presentazione della documentazione attestante tali spese; le relative fatture, anche per attività affidate dall'ATM ad altri soggetti, dovranno essere intestate alla Città di Torino.

Oltre a tale rimborso, la Città riconosce all'ATM un corrispettivo per l'attività di organizzazione del servizio, pari alle spese sostenute dall'ATM per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali), opportunamente documentate e/o certificate; tale corrispettivo, non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 6% del fatturato lordo del servizio di trasporto (6% del prevedibile importo di L. 5.650.000.000.)

L'onere complessivo a carico della Città sarà pertanto pari a circa L. 6.050.000.000. annue a partire dal 1998.

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà a perfezionare l'affidamento in oggetto e ad impegnare le somme necessarie per la gestione integrata dei servizi sino a tutto il 1999, ossia per l'intera durata di vigenza dell' approvando contratto di servizio.

Si rende pertanto ora necessario approvare la bozza di contratto di servizio tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per la gestione integrata del servizio di trasporto dei disabili motori e dei ciechi assoluti a mezzo pulmini attrezzati a taxi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, e sue successive modificazioni:

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1) di individuare per le motivazioni indicate in premessa che qui integralmente si richiamano, quale affidatario del servizio in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 1998, l'ATM (Azienda Torinese Mobilità) - C.so Turati 19/6 - Torino- P.Iva 07309340011 per la gestione integrata del servizio di trasporto disabili motori e ciechi assoluti mediante pulmini attrezzati e taxi, secondo quanto previsto nell'allegata bozza di contratto di servizio e specifiche tecniche da stipulare, previa adozione delle determinazioni dirigenziali di cui al successivo punto 2), tra la Città di Torino e l'ATM medesima; dando peraltro atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate necessarie e marginali modifiche di carattere non sostanziale.

Il Comune rimborserà trimestralmente all'ATM le spese sostenute dalla medesima, in nome e per conto della Città, per lo svolgimento del servizio di trasporto disabili (previste in circa L.5.650.000.000 annue), previa presentazione della documentazione attestante tali spese; le relative fatture, anche per attività affidate dall'ATM ad altri soggetti, dovranno essere intestate alla Città di Torino.

Oltre a tale rimborso, la Città riconosce all'ATM un corrispettivo per l'attività di organizzazione del servizio, pari alle spese sostenute dall'ATM per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali, ecc.), opportunamente documentate e/o certificate, tale corrispettivo non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo del 6% del fatturato lordo del servizio di trasporto;

  1. con separate conseguenti determinazioni dirigenziali verrà perfezionato l'affidamento in oggetto e saranno impegnati i fondi per la gestione integrata dei servizi relativamente agli anni 1998 e 1999;
  2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n° 142.

 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI IL TRASPORTO DISABILI CON MEZZI ATTREZZATI E CON TAXI DA PARTE DELL'AZIENDA TORINESE MOBILITA'

 Il Comune di Torino, di seguito denominato Comune,

 L'azienda Torinese Mobilità, di seguito denominata ATM,

premesso

 

stipulano

 

il presente contratto di servizio, di seguito denominato contratto, assumendo gli impegni contenuti nei seguenti articoli.

 

ART. 1

(Premesse)

 Le premesse al seguente atto ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

 

ART. 2

(Periodo di validità e requisito di efficacia)

 Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999, e potrà essere rinnovato con l'apposito provvedimento. La sua efficacia è in ogni caso subordinata all'assunzione della relativa determinazione da parte del competente dirigente del Comune.

 

ART. 3

(Oggetto del contratto)

 Forma oggetto del presente contratto l'esercizio, in nome e per conto del Comune, delle attività attinenti la gestione del servizio di trasporto disabili motori e ciechi assoluti, da attuarsi mediante mezzi attrezzati e con taxi, secondo le specifiche che si allegano, quali parti integranti del presente contratto.

L'ATM dovrà tener conto nell'organizzazione del servizio delle somme che il Comune stanzierà a tale scopo.

 

ART. 4

(Ambito territoriale)

 Detta attività viene esercitata nell'ambito del Comune di Torino, fatta salva la possibilità di effettuare corse nella prima cintura, secondo quanto previsto con deliberazioe del Consiglio Comunale 24.10.1989 n. mecc. 8913109/19 e/o successivi provvedimenti.

 

ART. 5

(Obblighi ATM)

 Per esercitare la gestione del servizio di trasporto mediante mezzi attrezzati e taxi L'ATM deve pertanto provvedere a:

  1. attrezzare appositi uffici, accessibili ai disabili ai sensi della vigente normativa in materia, al fine di gestire e di organizzare il servizio relativamente al coordinamento delle prenotazioni, al controllo dell'attività ed inoltre per la vendita dei tickets; in ogni caso, anche fuori orario d'ufficio, dovrà essere attivata una linea telefonica per comunicazioni urgenti, collegata con i mezzi di servizio.
  2. Procedere all'approvvigionamento di quanto necessario per una gestione corretta ed economicamente efficace ed efficiente di tali servizi;
  3. Comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi di attività inerenti l'oggetto del presente contratto.

L'ATM, sulla base di quanto comunicato dalla Divisione Servizi Socio-Assistenziali, in ordine agli aventi diritto ed al numero di corse mensili assegnate a ciascuno, dovrà aggiornare l'elenco dei beneficiari.

La citata Divisione dovrà comunicare ATM, per l'aggiornamento dell'elenco, le revoche e le sospensioni del servizio decise dal Comune.

L'ATM, a sua volta, dovrà comunicare alla Divisione di cui sopra le variazioni nell'elenco dei beneficiari, determinate da decessi e rinunce al servizio. L'ATM deve gestire l'organizzazione del servizio con proprio personale ed assume a proprio carico tutti i rischi connessi da tale gestione; il Comune di conseguenza non assume alcuna responsabilità nei confronti di prestatori d'opera, dipendenti, fruitori di servizio in genere.

L'ATM è tenuta ad effettuare attività di controllo sull'osservanza delle specifiche allegate al presente contratto anche avvalendosi del Corpo dei Vigili Urbani.

L'ATM dovrà comunicare al Comune tutte le infrazioni rilevate che possano comportare la sospensione o la revoca del servizio al beneficiario, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

ART. 6

(Tariffe)

 Il disabile corrisponderà all'ATM, per il trasporto sia con mezzi attrezzati che con i taxi, una somma pari alla tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, che dovrà essere successivamente versata al Comune, così come meglio specificato al successivo art. 7.

 

ART. 7

(Conto economico)

 L'ATM dovrà tenere una contabilità separata dalla gestione del servizio, evidenziando le somme pagate ed introitate per conto del Comune (vendita dei blocchetti dei tickets), nonché tutte le spese sostenute per tale gestione; di tali spese dovrà trimestralmente informare il Comune.

L'ATM dovrà inoltre presentare annualmente al Comune il rendiconto dettagliato della gestione, che dovrà essere certificato dai revisori dei conti dell'ATM medesima.

 

ART. 8

(Obiettivi economici)

 L'ATM si impegna a gestire il presente servizio secondo i criteri di efficienza ed efficacia a garantire l'ottimizzazione del servizio tramite la gestione integrata dei due differenti tipi di trasporto, tenuto conto dei fondi messi a disposizione dalla Città.

A tale proposito devono essere effettuate verifiche periodiche, almeno trimestrali, con le Associazioni degli utenti, in cui potranno essere discusse eventuali proposte di miglioramento del servizio.

Annualmente l'ATM si impegna a fornire al Comune unitamente al rendiconto consuntivo, una relazione sull'andamento del servizio con eventuali proposte di modificazione ed evoluzione del servizio medesimo, nell'ottica di un superamento dello stesso in parallelo al progressivo adeguamento dell'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblici.

 

ART. 9

(Controlli)

 Il Comune, attraverso uffici e organismi preposti, effettuerà controlli sul rispetto delle clausole previste nel presente contratto, sia relativamente agli aspetti di carattere quantitativo sia relativamente agli aspetti di carattere qualitativo dei servizi resi.

Nel caso in cui l'ATM risulti responsabile di gravi omissioni nella gestione del servizio di trasporto disabili e nell'adempimento dei suoi obblighi, o rifiuti di ottemperare a disposizioni impartite per iscritto dal Comune, senza giustificati motivi, oppure sia responsabile di gravi inadempienze a clausole contrattuali, il Comune potrà sostituirsi all'ATM addebitandone gli oneri alla stessa.

L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente, da parte della Città, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per gravi inadempienze dell'ATM, alla stessa notificate senza esito.

 

ART. 10

(Corrispettivi e rimborso anticipazioni)

 Il Comune rimborserà all'ATM le spese sostenute dalla medesima, in nome e per conto della Città, per lo svolgimento del servizio di trasporto disabili, previa presentazione della documentazione attestante tali spese; le relative fatture, anche per attività affidate ad altri soggetti, dovranno essere intestate alla Città di Torino.

Oltre a tale rimborso, la Città riconosce all'ATM un corrispettivo per l'attività di organizzazione del servizio, pari alle spese sostenute dall'ATM per tale attività (personale, utenze, fitto locali, spese generali, ecc.), opportunamente documentate e/o certificate; tale corrispettivo non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo del 6% del fatturato lordo del servizio di trasporto.

 

ART. 11

(Controversie)

 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri designati rispettivamente uno dal Comune di Torino, uno dall'ATM ed il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, alla designazione provvederà il Presidente del Tribunale di Torino.

 

ART. 12

(Revisione del contratto)

 I presente contratto potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle parti, qualora intervengano cause che ne rendano opportuna la modifica.

 

ART. 13

(Spese relative al presente atto)

 Le spese relative al presente atto sono ad esclusivo carico dell'ATM.

 

 

SPECIFICE TECNICHE I

OGGETTO: Gestione servizio di trasporto mediante taxi riservato a portatori di handicap motorio tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici ed a ciechi assoluti.

 

Art. 1)

L'individuazione dei beneficiari, nonché del numero di corse mensile assegnate a ciascuno di essi, è posta a cura della Divisione Servizi Socio-Assistenziali secondo le indicazioni contenute nella circolare del 5 giugno 1995 "Norme per i beneficiari del servizio di trasporto mediante taxi destinato a persone fisicamente impedite e ciechi assoluti", predisposta dal settore Amministrativo XVI tenuto conto della normativa vigente e in accordo con le Associazioni di utenti. Con tale circolare sono state definite le seguenti modalità di fruizione del servizio: 

  1. Il servizio di trasporto mediante taxi è riservato ai soggetti di età superiore ai 3 anni residenti in Torino, portatori di handicap motorio tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici o ciechi assoluti. 
  2. il beneficiario del servizio può utilizzare qualsiasi taxi individuato a cura dell'ATM. 
  3. L'utente può farsi accompagnare, senza ulteriore spesa, da una o due persone, ma queste devono viaggiare insieme all'utente dall'inizio alla fine della corsa; può inoltre richiedere l'eventuale trasporto di una carrozzella, purché sia pieghevole; in tal caso il tassista deve essere informato preventivamente.
  4. Non compete al tassista il sollevamento del disabile, ma solo quello della carrozzella.

    L'utente deve sempre portare con se il tesserino di riconoscimento da esibire unitamente al blocchetto di tickets o altro documento di viaggio che potrà essere successivamente individuato.

    Il ticket deve essere correttamente compilato a cura dell'utente su ciascuna delle sue parti, (anche su quella che viene consegnata al tassista), con l'indicazione del cognome/nome, giorno, ora (di fine corsa), percorso, numero del taxi, nonché dell'importo della corsa quale si rileva alla lettura del tassametro.

    Entrambe le parti di cui è costituito il ticket devono risultare firmate dal beneficiario e dal tassista. 

  5. Il blocchetto di tickets è di uso strettamente personale e pertanto non può assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia il beneficiario. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la revoca immediata del servizio da parte della Civica Amministrazione.

L'utente del servizio inoltre non può:

Tali infrazioni possono comportare la sospensione fino ad un massimo di … giorni e, nel caso di ripetute gravi violazioni, anche la revoca del servizio. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi nei confronti dei trasgressori in ordine a possibili danni subiti.

 

  1. Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio comportino violazioni del Codice Penale, l'Amministrazione può, in seguito a rinvio a giudizio o condanna, in primo grado, sospendere il servizio all'utente e, in seguito a condanna definitiva dello stesso, revocarlo.
  2.  

  3. Il prezzo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello risultante dal tassametro.
  4. In caso di diversa richiesta da parte del tassista, l'utente è tenuto a segnalare tali irregolarità, per iscritto, all'ATM.

     

  5. Ogni blocchetto è composto da 60 tickets e dà diritto ad effettuare altrettante corse per il valore massimo di spesa non superabile, da tassametro, pari a £. 1.500.000 (valore medio virtuale £.25.000 X n. 60 corse = £.1.500.000). L'eventuale utilizzo del blocchetto per un valore inferiore a £.1.500.000 non dà diritto ad alcuna forma di recupero rispetto ai blocchetti successivi.
  6. Sono escluse da questo valore le corse effettuate per ragioni di lavoro per percorsi extraurbani o urbani, per i beneficiari preventivamente autorizzati.

  7. Nel caso in cui fosse superato il limite sopraindicato di £. 1.500.000 per blocchetto di tickets, l'assegnazione dei successivi blocchetti subirà un proporzionale ritardo, come indicato nella tabella riportata in calce.
  8.  

  9. L'utente deve tempestivamente comunicare all'ATM: cambi di residenza o di indirizzo (in altro Comune o in città).

Nel caso di trasferimento fuori Torino, il beneficiario perde il diritto di utilizzare il servizio. 

  1. I famigliari debbono comunicare all'ATM il decesso dell'utente, riconsegnando i blocchetti in possesso del deceduto ed il tesserino di riconoscimento. Analogamente chi intenda rinunciare al servizio deve comunicarlo per iscritto all'ATM riconsegnando i blocchetti di tickets di cui sia in possesso e il tesserino. 
  2. E' ammesso il rimborso da parte dell'ATM del costo dei tickets non utilizzati in seguito a decesso del beneficiario, a revoca del servizio deciso in sede di visita di revisione od a rinuncia da parte del beneficiario.

In tali casi il beneficiario (o in caso di decesso i suoi eredi) può, compilando l'apposito modulo, chiedere il rimborso dei tickets riconsegnati).

 

 

TABELLA PENALITA' PER CHI ECCEDE NELLA SPESA PREVISTA DI £. 1.500.000 A BLOCCHETTO

  

Fascia eccedenza

10/15/20/30 corse m.

40/60 corse mensili

90/120 corse mensili

 

Giorni di sospensione

Giorni di sospensione

Giorni di sospensione

Da £. 1 a £. 99.999

3 gg

6 gg

9 gg

Da £. 100.000 a £. 199.999

6 gg

12 gg

18 gg

Da £. 200.000 a £. 399.999

10 gg

20 gg

20 gg

Oltre le 400.000

20 gg

40 gg

40 gg

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE II

OGGETTO: Servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati destinato a persone fisicamente impedite.

 

Art.1

I beneficiari del servizio sono quei soggetti, già utenti del servizio taxi, che non possono usare il taxi a causa dell'impossibilità di un autonomo spostamento della carrozzella all'auto e/o perché costretti all'uso, anche temporaneo, della carrozzella elettrica.

 

ART.2

I beneficiari utilizzeranno, per ogni corsa effettuata, un tagliando del blocchetto dei tickets per il servizio taxi.

In via transitoria, per almeno 6 mesi, potranno essere utilizzati gli stessi tickets (giallo-blu) in uso per il servizio taxi, che verranno consegnati all'ATM della Divisione Servizi Socio Assistenziali.

Dopo una prima fase di sperimentazione, si verificherà l'ipotesi di dotare di appositi tickets i beneficiari del servizio.

 

ART. 3

L'A.T.M. mette a disposizione, direttamente o mediante ditta specializzata, un numero di almeno cinque/sei idonei veicoli (con elevatore e con almeno 3/4 posti per carrozzella e altrettanti a sedere).

Le corse possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito del territorio urbano.

La fascia oraria prevista per il citato servizio è stabilita dalle h. 7.00 alle h. 24.00 inclusi i giorni festivi.

Su richiesta avanzata 24 h. prima, sarà possibile utilizzare il servizio dalle h. 6.00 e prolungarlo sino alle h. 01.00.

Nelle fasce serali, nei giorni festivi e nel periodo delle ferie natalizie ed estive sarà prevista una riduzione proporzionale dei veicoli adibiti al servizio.

 

ART. 4

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato "porta a porta" e, ove possibile, con corse collettive.

Il servizio con orario predeterminato dovrà essere richiesto con preavviso di 24.00 h.; in caso di disponibilità sarà possibile effettuare servizi richiesti anche nella stessa giornata, con esclusione delle ore serali e dei giorni festivi. Per le domeniche la richiesta dovrà avvenire genericamente con preavviso di 48 ore.

In ogni caso, anche fuori orario d'ufficio, dovrà essere attivata una linea telefonica per comunicazioni urgenti, collegata con i pulmini in servizio.

 

ART. 5

L'A.T.M. effettuerà il controllo globale del servizio con proprio personale di verifica. Per quanto concerne i beneficiari, eventuali irregolarità compiute da parte degli stessi verranno comunicate alla Divisione Servizi Socio-Assistenziali, che provvederà all'eventuale irrogazione di sanzioni.