DICHIARAZIONE
SULLA RAZZA E I PREGIUDIZI RAZZIALI
La Conferenza Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi
per la sua ventesima sessione, ha adottato, il 27 novembre 1978, all'unanimità
e per acclamazione la seguente Dichiarazione:
PREAMBOLO
La Conferenza generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24
ottobre al 28 novembre 1978.
Ricordato che
nel preambolo dell'Atto costitutivo dell'Unesco, adottato il 16 novembre 1945,
si dichiara che "la grande e terribile guerra finita recentemente è stata
resa possibile dal disconoscimento dell'ideale democratico di dignità, di
uguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirlo,
facendo leva sull'ignoranza e i pregiudizi, con il dogma dell'ineguaglianza
delle razze e degli uomini" e che, in base al primo articolo del suddetto
Atto costitutivo, l'Unesco "Si propone di contribuire al mantenimento
della pace e della sicurezza rendendo più stretta, attraverso l'educazione, la
scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni al fine di assicurare il
rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua
o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli",
Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell'Unesco questi
principi hanno la stessa validità di quando sono stati inseriti nel suo Atto
costitutivo,
Consapevole del
processo di decolonizzazione e degli altri mutamenti storici che hanno permesso
alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere la
loro sovranità facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma
diversificato e creando nuove possibilità di eliminare il flagello del razzismo
e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni su ogni piano della vita
sociale e politica, nell'ambito nazionale e internazionale,
Convinta che
l'unità intrinseca della specie umana e, per conseguenza, l'uguaglianza innata
di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, riconosciuta dalle espressioni
più elevate della filosofia, della morale e della religione, riflettono un
ideale verso il quale convergono oggi l'etica e la scienza,
Convinta che
tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la
loro origine etnica, contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso
della civiltà e delle culture che, nella loro pluralità e grazie alla loro
compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune dell'umanità,
Riaffermata la
sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la sua volontà di promuovere
l'attuazione dei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo e della
Dichiarazione relativa all'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico
Internazionale,
Decisa a
promuovere ugualmente la attuazione della Dichiarazione e della Convenzione
internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale,
Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la
repressione del crimine di genocidio, la Convenzione internazionale per
l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid e la
Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanità,
Ricordati anche
gli strumenti internazionali già adottati dall’Unesco e in particolare la
Convenzione e la Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione
razziale nel campo dell'istruzione, la Raccomandazione relativa alla condizione
del personale insegnante, la Dichiarazione dei principi della cooperazione
culturale internazionale, la Raccomandazione sull'educazione per la
comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa
ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione
riguardante la condizione dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione
riguardante la partecipazione e il contributo delle masse popolari alla vita
culturale,
Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate
dagli esperti riuniti dall'Unesco,
Riaffermata la
sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente alla attuazione del
programma del Decennio per la lotta contro il razzismo, la discriminazione
razziale, definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della
sua ventesima sessione,
Constatato con
la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il
colonialismo e l'apartheid continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove
forme, sia mantenendo disposizioni legislative e comportamenti governativi e
amministrativi contrari ai principi dei diritti dell'uomo, sia lasciando
persistere strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti impronta-ti
all'ingiustizia e al disprezzo della persona umana, che hanno come conseguenza
la esclusione l'umiliazione, lo sfruttamento o l'assimilazione forzata dei
membri dei gruppi svantaggiati,
Espressa la sua indignazione dì fronte a questi attentati alla dignità dell'uomo, deplorando
gli ostacoli che essi oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi
dei gravi rischi che possono derivarne per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionali,
Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi
razziali:
Articolo
1
1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa
specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e
diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.
2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno
diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accertati come tali.
Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non
possono in alcun caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non
possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi
comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell'apartheid,
che costituisce la forma estrema del razzismo.
3) L'identità di origine non può condizionare la
facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non lo possono le
differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della storia,
né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.
4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle
stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo
intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.
5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi
popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici, economici,
sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un
pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.
Articolo
2
1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o
l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto
di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di
valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è
contraria ai principi morali ed etici dell'umanità.
2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie
razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i comportamenti
discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che
determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie
tra gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; esso si esprime
in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche
in credenze e comportamenti antisociali; esso intralcia lo sviluppo delle sue
vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea divisioni
all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione
internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai
principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba
gravemente la pace e la sicurezza internazionali.
3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a
ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze
economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi
a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.
Articolo
3
E’ incompatibile con le esigenze di un ordine
internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti dell'uomo ogni
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'origine etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da
considerazioni razziste, che distrugge o compromette l'uguaglianza sovrana
degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione o che limita in modo
arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni essere
e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta
uguaglianza, ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo
collettivo e individuale nel rispetto dei valori di civiltà e delle culture
nazionali e universali.
Articolo
4
1) Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli
esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni
razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e
diritti; esso è inammissibile.
2) Una delle violazioni più gravi di questo
principio è costituita dall'apartheid che, come il genocidio, è un
crimine contro l'umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza
internazionale.
3) Altre politiche e prassi di segregazione e
discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e la dignità
dell'umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la
pace e la sicurezza internazionali.
Articolo
5
1) La cultura, opera di tutti gli uomini e
patrimonio comune dell'umanità, e l'educazione, nel senso più largo, offrono
agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che
permettono loro non solo di affermare che essi nascono uguali in dignità e in
diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare il diritto di tutti
i gruppi umani all'identità culturale e allo sviluppo della propria vita
culturale nell'ambito nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di
decidere liberamente se mantenere e, eventualmente, adattare o arricchire
valori che esso considera essenziali alla propria identità.
2) Lo Stato, in conformità ai suoi principi e
procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale
insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore
dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo,
specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano
nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano
distinzioni offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del
personale insegnante a questo scopo, mettendo le risorse del sistema scolastico
a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né
discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle
limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi razziali o etnici per quanto riguarda
il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che
questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.
3) I grandi mezzi di informazione e coloro che lì
controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità
nazionali, sono chiamati - tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e specialmente il principio
della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e
l'amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare
il razzismo, la discriminazione razziale cd i pregiudizi razziali, evitando in
particolare di presentare in maniera stereotipa. parziale, unilaterale o
capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi
razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la
possibilità di esprimersi e di comprendersi pienamente nella massima libertà. I
grandi mezzi di informazione dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli
individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.
Articolo
6
1) Lo Stato assume delle responsabilità
primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui
e da tutti i gruppi umani.
2) Nell'ambito delle sue competenze e in
conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le
disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori
dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed
eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e
l'apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle
ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei
pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i
principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
3) Poiché la legislazione che vieta la
discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente
allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga
sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un
esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione
razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i
pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme
positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere
un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo
richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il
miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio: se si
tratta di unità gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale
della comunità.
Articolo
7
Insieme alle norme politiche, economiche e
sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali per assicurare
l'uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni
propaganda, organizzazione e pratica che si ispirano a idee o teorie fondate
sulla pretesa superiorità di gruppi razziali o etnici o che pretendono
giustificare o incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale.
Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche idonee e assicurare la
loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel
dovuto conto i principi formulari nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. Queste disposizioni giuridiche devono inserirsi in un quadro politico, economico
e sociale atto a favorire la loro applicazione. Gli individui e le altre entità
giuridiche, pubbliche e private, devono conformarvisi e contribuire con mezzi
idonei a farle comprendere e praticare da tutta la popolazione.
Articolo
8
1) Poiché l’individuo ha il diritto, sul piano
nazionale ed internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale e
giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in
piena uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri
corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale vive e verso
la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l’armonia
dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di
contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione razziale.
2) Gli esperti di scienze esatte e naturali, di
scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e
associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su
basi largamente interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e
prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.
3) Spetta, in particolare, a questi esperti fare
in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori non vengano
presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli
insegnamenti.
Articolo
9
1) Il principio dell'uguaglianza in dignità e in
diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro
razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e
riconosciuto dal diritto internazionale. Di conseguenza ogni forma di
discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del
diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale.
2) Devono essere adottate disposizioni speciali
per assicurare la uguaglianza in dignità e diritti degli individui e dei gruppi
umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che
potrebbe sembrare discriminatorio sul piano razziale.
Per questo motivo è opportuno richiamare
l'attenzione particolarmente sui gruppi razziali o etnici socialmente o
economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza e senza
discriminazioni né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti,
così come i vantaggi delle provvidenze sociali in vigore specialmente per
quanto riguarda l'alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso rispettare
l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare
attraverso l'educazione, la loro promozione sociale e professionale.
3) I gruppi di popolazione di origine straniera,
specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono allo
sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee
ad assicurare loro la sicurezza e il rispetto della loro dignità e dei loro
valori culturali ed a facilitare l'adattamento al nuovo ambiente e la
promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel
loro paese di origine e contribuire al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare
la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua
materna.
4) Gli squilibri esistenti nelle relazioni
economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i
pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è
possibile per contribuire a ristrutturare l'economia internazionale sulla base
di una maggiore equità.
Articolo
10
Le organizzazioni internazionali, universali o
regionali, governative e non governative, sono invitate a dare la loro
cooperazione e il loro aiuto, nei limiti delle loro rispettive competenze e dei
loro mezzi, per la realizzazione più completa dei principi enunciati nella
presente Dichiarazione contribuendo così alla lotta legittima di tutti gli
uomini, nati uguali in dignità e in diritti, contro la tirannia e l'oppressione
del razzismo, della segregazione razziale e dell'apartheid e del genocidio,
affinché tutti i popoli siano liberati per sempre da questi flagelli.
RISOLUZIONE
DI ATTUAZIONE
La Conferenza Generale, nel corso della ventesima
sessione,
Considerato
che l'Unesco, in base alla sua missione istituzionale nei settori
dell'educazione, della scienza e della cultura come dell'informazione, ha
l'obbligo di richiamare l'attenzione degli Stati e dei popoli sui problemi
collegati a tutti gli aspetti della questione della razza e dei pregiudizi
razziali
Considerato
la Dichiarazione dell'Unesco sulla razza e i pregiudizi razziali adottata il 25
novembre 1978,
1) Impegna gli Stati membri:
a) ad esaminare la possibilità di ratificare, se
non l'hanno ancora fatto, gli strumenti internazionali che hanno lo scopo di
contribuire alla lotta contro la discriminazione razziale e alla sua eliminazione
e in particolare, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le
Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale
sull’Eliminazione e la Repressione del Crimine di Apartheid, come la
Convenzione dell'Unesco relativa alla Lotta contro la Discriminazione nel campo
dell'Istruzione;
b) ad adottare, tenendo presenti a questo scopo le
disposizioni degli articoli 4 e 6 della Convenzione Internazionale
sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, norme idonee,
comprese le misure legislative, specialmente per prevenire e condannare i
comportamenti determinati da discriminazione razziale e ad assicurare che sia
accordata una riparazione giusta ed adeguata alle vittime della discriminazione
razziale;
c) a comunicare al Direttore Generale tutte le
informazioni utili sulle norme da loro adottate per l'attuazione dei principi
enunciati nella Dichiarazione.
2) Invita il Direttore Generale:
a) a stabilire, sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri e di tutte le altre informazioni raccolte da lui
stesso, secondo metodi da lui ritenuti idonei e di cui avrà prove attendibili,
un rapporto complessivo sulla situazione nel mondo nei settori attinenti alla
Dichiarazione, ed a farsi affiancare, a questo scopo, se lo ritiene opportuno,
da uno o più esperti indipendenti che abbiano una provata competenza in questi
settori;
b) a tenere nel debito conto, nel preparare il suo
rapporto, che sarà corredato da tutte le osservazioni che egli riterrà
pertinenti, dei lavori dei diversi organi internazionali istituiti al fine di
rendere esecutivi gli strumenti giuridici relativi alla lotta contro il
razzismo e la discriminazione razziale o di contribuire a questa lotta con la
loro attività nel settore più generale dei diritti umani;
c) a presentare alla Conferenza Generale il suo
rapporto e a sottoporre per decisione, sulla base del rapporto suddetto e del
dibattito che, con adeguata priorità, sarà dedicato ai problemi della razza e
dei pregiudizi razziali, tutte le osservazioni generali e tutte le
raccomandazioni ritenute necessarie per promuovere l'attuazione della
Dichiarazione;
d) a dare la più ampia diffusione al testo della
Dichiarazione e, a questo scopo, pubblicare e far distribuire il testo non
soltanto nelle lingue ufficiali ma anche, sfruttando al massimo le
disponibilità, in tutte le lingue possibili;
e) a comunicare la Dichiarazione al Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitandolo a far adottare
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proposte idonee a rafforzare i
metodi di regolamentazione pacifica delle controversie riguardanti
l'eliminazione della discriminazione razziale.