DICHIARAZIONE SULLA RAZZA E I PREGIUDIZI RAZZIALI

 La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, ha adottato, il 27 novembre 1978, all'unanimità e per acclamazione la seguente Dichiarazione:

PREAMBOLO

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24 ottobre al 28 novembre 1978.

Ricordato che nel preambolo dell'Atto costitutivo dell'Unesco, adottato il 16 novembre 1945, si dichiara che "la grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal disconoscimento dell'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirlo, facendo leva sull'ignoranza e i pregiudizi, con il dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini" e che, in base al primo articolo del suddetto Atto costitutivo, l'Unesco "Si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rendendo più stretta, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli",

Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell'Unesco questi principi hanno la stessa validità di quando sono stati inseriti nel suo Atto costitutivo,

Consapevole del processo di decolonizzazione e degli altri mutamenti storici che hanno permesso alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere la loro sovranità facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma diversificato e creando nuove possibilità di eliminare il flagello del razzismo e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni su ogni piano della vita sociale e politica, nell'ambito nazionale e internazionale,

Convinta che l'unità intrinseca della specie umana e, per conseguenza, l'uguaglianza innata di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, riconosciuta dalle espressioni più elevate della filosofia, della morale e della religione, riflettono un ideale verso il quale convergono oggi l'etica e la scienza,

Convinta che tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la loro origine etnica, contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso della civiltà e delle culture che, nella loro pluralità e grazie alla loro compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune dell'umanità,

Riaffermata la sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la sua volontà di promuovere l'attuazione dei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione relativa all'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale,

Decisa a promuovere ugualmente la attuazione della Dichiarazione e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid e la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,

Ricordati anche gli strumenti internazionali già adottati dall’Unesco e in particolare la Convenzione e la Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione razziale nel campo dell'istruzione, la Raccomandazione relativa alla condizione del personale insegnante, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, la Raccomandazione sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione riguardante la condizione dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione riguardante la partecipazione e il contributo delle masse popolari alla vita culturale,

Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate dagli esperti riuniti dall'Unesco,

Riaffermata la sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente alla attuazione del programma del Decennio per la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua ventesima sessione,

Constatato con la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il colonialismo e l'apartheid continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove forme, sia mantenendo disposizioni legislative e comportamenti governativi e amministrativi contrari ai principi dei diritti dell'uomo, sia lasciando persistere strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti impronta-ti all'ingiustizia e al disprezzo della persona umana, che hanno come conseguenza la esclusione l'umiliazione, lo sfruttamento o l'assimilazione forzata dei membri dei gruppi svantaggiati,

Espressa la sua indignazione dì fronte a questi attentati alla dignità dell'uomo, deplorando gli ostacoli che essi oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi dei gravi rischi che possono derivarne per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali:

Articolo 1

1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.

2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accertati come tali. Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell'apartheid, che costituisce la forma estrema del razzismo.

3) L'identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della storia, né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.

4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.

5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici, economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.

Articolo 2

1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell'umanità.

2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie tra gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; esso si esprime in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali; esso intralcia lo sviluppo delle sue vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea divisioni all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.

Articolo 3

E’ incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti dell'uomo ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che distrugge o compromette l'uguaglianza sovrana degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione o che limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni essere e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta uguaglianza, ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto dei valori di civiltà e delle culture nazionali e universali.

Articolo 4

1) Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è inammissibile.

2) Una delle violazioni più gravi di questo principio è costituita dall'apartheid che, come il genocidio, è un crimine contro l'umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza internazionale.

3) Altre politiche e prassi di segregazione e discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e la dignità dell'umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 5

1) La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune dell'umanità, e l'educazione, nel senso più largo, offrono agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di affermare che essi nascono uguali in dignità e in diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare il diritto di tutti i gruppi umani all'identità culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell'ambito nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di decidere liberamente se mantenere e, eventualmente, adattare o arricchire valori che esso considera essenziali alla propria identità.

2) Lo Stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano distinzioni offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del personale insegnante a questo scopo, mettendo le risorse del sistema scolastico a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi razziali o etnici per quanto riguarda il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.

3) I grandi mezzi di informazione e coloro che lì controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati - tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e specialmente il principio della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il razzismo, la discriminazione razziale cd i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in maniera stereotipa. parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.

Articolo 6

1) Lo Stato assume delle responsabilità primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i gruppi umani.

2) Nell'ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e l'apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

3) Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio: se si tratta di unità gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità.

Articolo 7

Insieme alle norme politiche, economiche e sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali per assicurare l'uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni propaganda, organizzazione e pratica che si ispirano a idee o teorie fondate sulla pretesa superiorità di gruppi razziali o etnici o che pretendono giustificare o incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche idonee e assicurare la loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel dovuto conto i principi formulari nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Queste disposizioni giuridiche devono inserirsi in un quadro politico, economico e sociale atto a favorire la loro applicazione. Gli individui e le altre entità giuridiche, pubbliche e private, devono conformarvisi e contribuire con mezzi idonei a farle comprendere e praticare da tutta la popolazione.

Articolo 8

1) Poiché l’individuo ha il diritto, sul piano nazionale ed internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale e giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale vive e verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l’armonia dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

2) Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.

3) Spetta, in particolare, a questi esperti fare in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori non vengano presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.

Articolo 9

1) Il principio dell'uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionale. Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale.

2) Devono essere adottate disposizioni speciali per assicurare la uguaglianza in dignità e diritti degli individui e dei gruppi umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che potrebbe sembrare discriminatorio sul piano razziale.

Per questo motivo è opportuno richiamare l'attenzione particolarmente sui gruppi razziali o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza e senza discriminazioni né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti, così come i vantaggi delle provvidenze sociali in vigore specialmente per quanto riguarda l'alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso rispettare l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare attraverso l'educazione, la loro promozione sociale e professionale.

3) I gruppi di popolazione di origine straniera, specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono allo sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee ad assicurare loro la sicurezza e il rispetto della loro dignità e dei loro valori culturali ed a facilitare l'adattamento al nuovo ambiente e la promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel loro paese di origine e contribuire al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua materna.

4) Gli squilibri esistenti nelle relazioni economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è possibile per contribuire a ristrutturare l'economia internazionale sulla base di una maggiore equità.

Articolo 10

Le organizzazioni internazionali, universali o regionali, governative e non governative, sono invitate a dare la loro cooperazione e il loro aiuto, nei limiti delle loro rispettive competenze e dei loro mezzi, per la realizzazione più completa dei principi enunciati nella presente Dichiarazione contribuendo così alla lotta legittima di tutti gli uomini, nati uguali in dignità e in diritti, contro la tirannia e l'oppressione del razzismo, della segregazione razziale e dell'apartheid e del genocidio, affinché tutti i popoli siano liberati per sempre da questi flagelli.

 

RISOLUZIONE DI ATTUAZIONE

La Conferenza Generale, nel corso della ventesima sessione,

Considerato che l'Unesco, in base alla sua missione istituzionale nei settori dell'educazione, della scienza e della cultura come dell'informazione, ha l'obbligo di richiamare l'attenzione degli Stati e dei popoli sui problemi collegati a tutti gli aspetti della questione della razza e dei pregiudizi razziali

Considerato la Dichiarazione dell'Unesco sulla razza e i pregiudizi razziali adottata il 25 novembre 1978,

1) Impegna gli Stati membri:

a) ad esaminare la possibilità di ratificare, se non l'hanno ancora fatto, gli strumenti internazionali che hanno lo scopo di contribuire alla lotta contro la discriminazione razziale e alla sua eliminazione e in particolare, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione e la Repressione del Crimine di Apartheid, come la Convenzione dell'Unesco relativa alla Lotta contro la Discriminazione nel campo dell'Istruzione;

b) ad adottare, tenendo presenti a questo scopo le disposizioni degli articoli 4 e 6 della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, norme idonee, comprese le misure legislative, specialmente per prevenire e condannare i comportamenti determinati da discriminazione razziale e ad assicurare che sia accordata una riparazione giusta ed adeguata alle vittime della discriminazione razziale;

c) a comunicare al Direttore Generale tutte le informazioni utili sulle norme da loro adottate per l'attuazione dei principi enunciati nella Dichiarazione.

2) Invita il Direttore Generale:

a) a stabilire, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di tutte le altre informazioni raccolte da lui stesso, secondo metodi da lui ritenuti idonei e di cui avrà prove attendibili, un rapporto complessivo sulla situazione nel mondo nei settori attinenti alla Dichiarazione, ed a farsi affiancare, a questo scopo, se lo ritiene opportuno, da uno o più esperti indipendenti che abbiano una provata competenza in questi settori;

b) a tenere nel debito conto, nel preparare il suo rapporto, che sarà corredato da tutte le osservazioni che egli riterrà pertinenti, dei lavori dei diversi organi internazionali istituiti al fine di rendere esecutivi gli strumenti giuridici relativi alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale o di contribuire a questa lotta con la loro attività nel settore più generale dei diritti umani;

c) a presentare alla Conferenza Generale il suo rapporto e a sottoporre per decisione, sulla base del rapporto suddetto e del dibattito che, con adeguata priorità, sarà dedicato ai problemi della razza e dei pregiudizi razziali, tutte le osservazioni generali e tutte le raccomandazioni ritenute necessarie per promuovere l'attuazione della Dichiarazione;

d) a dare la più ampia diffusione al testo della Dichiarazione e, a questo scopo, pubblicare e far distribuire il testo non soltanto nelle lingue ufficiali ma anche, sfruttando al massimo le disponibilità, in tutte le lingue possibili;

e) a comunicare la Dichiarazione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitandolo a far adottare dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proposte idonee a rafforzare i metodi di regolamentazione pacifica delle controversie riguardanti l'eliminazione della discriminazione razziale.