Assistenza Sociale 93/19

20-07-93 n.mecc.9306280/19

C I T T A' D I T O R I N O

 

Deliberazione della Giunta Comunale

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI DESTINATO A PERSONE

FISICAMENTE IMPEDITE E CIECHI ASSOLUTI. REVOCA DELIBERAZIONE

N.MECC. 9305062/19. NUOVI CRITERI.

 

Proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sanità e Diritti dei Cittadini Migliasso,

di concerto con l'Assessore per l'Assetto Urbano Corsico:

Con deliberazione del Commissario Straordinario in data 27 maggio 1993 (mecc. 9305062/19), veniva disposto un ulteriore impegno di fondi per il servizio di trasporto mediante taxi destinato a persone fisicamente impedite sul pieno motorio e a ciechi assoluti e contestualmente venivano stabilite modalità di accesso e di utilizzo del servizio stesso con la finalità primaria di avviare un processo che consentisse all’Amministrazione la predeterminazione ed il controllo della spesa, come richiesto dalle norme vigenti.

Tuttavia l’impatto del provvedimento così com’è stato approvato, avrebbe creato notevoli problemi ai beneficiari del servizio, andando a limitare in modo significativo il diritto alla mobilità, che aveva costituito il presupposto fondamentale all’istituzione del servizio taxi.

Attesa pertanto l’esigenza di voler riconfermare la filosofia del servizio taxi nella sua originaria motivazione, e, cioè quella di un servizio alternativo al trasporto pubblico e, pertanto, afferente il settore del trasporto, sentite le motivazioni addotte dalle Associazioni e dalle Organizzazioni degli utenti del servizio taxi, si reputa opportuno rivedere la sopracitata deliberazione (mecc. 9305062/19), con le modalità indicate nel dispositivo della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 35 della Legge 8 giugno 1990 n.142 la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nelle competenze di altri organi o del Segretario generale o dei funzionari dirigenti;

Dato atto che i pareri di cui all’art.53 della Legge 8 giugno 1990 n.142, sono: favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; favorevole sulla regolarità contabile; favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

DELIBERA

1) di revocare la deliberazione approvata dal Commisario Straordinario in data 27 maggio 1993 (mecc. n. 9305062/19);

2) di riconfermare lo spirito della deliberazione istitutiva del servizio del 1979, che tende a garantire all’utente disabile uguaglianza di diritti rispetto agli altri cittadini, nella libertà di spostamento;

3) di avviare un processo di trasferimento del servizio al Settore Trasporti, competente per materia, iniziando dal trasporto effettuato a mezzo pulmini attrezzati, garantendo comunque un numero non inferiore ai cinque previsti dalla deliberazione istitutiva.

All’uopo si potrà, a tempi brevi e previe opportune specifiche intese con l’Azienda, trasferire alla T.T. - A.T.M. la gestione dei detti automezzi, predisponendo una apposita gara per l’affidamento del servizio;

4) di approvare, in via sperimentale, a decorrere dal 1 settembre 1993 le seguenti modalità di accesso e di erogazione del servizio:

a) SOGGETTI:

Il servizio si rivolge a soggetti con handicap di tipo motorio che rende impossibile l’accesso e la salita ai mezzi di trasporto pubblici.

Il servizio è altresì previsto per i ciechi assoluti secondo le modalità già previste con deliberazione della Giunta Municipale del 29 Ottobre 1991 (mecc. 9111450/19). Gli attuali beneficiari del servizio, definiti dalla Commissione "gravemente impediti" verranno opportunamente informati e, su loro richiesta, inviati a visita di revisione da parte della Commissione Medica, al fine di valutare l’esistenza dei nuovi requisiti, per la riconferma del servizio.

b) MEZZO ATTREZZATO:

Viene autorizzato unicamente per quei soggetti che non possono usare il taxi a causa dell’impossibilità di un autonomo spostamento dalla carrozzella all’auto e/o perché costretti all’uso, anche temporaneo, della carrozzella elettronica. I buoni relativi avranno importo determinato a seconda se il tragitto sia fisso o libero. Sulla base delle prime intese con la cooperativa Avvenire, attuale affidataria del servizio, l’importo viene fissato in lire 28.000 nel caso di servizio collettivo diurno (ore 7-20), in lire 33.000 per corse singole porta a porta nella fascia diurna e in lire 35.000 nella fascia serale (ore 20-24).

c) TAXI:

Al fine di operare un efficace controllo e per rendere il beneficiario maggiormente partecipe nella gestione del servizio, si individua per ogni blocchetto di buoni (nr. 60) un valore massimo non superabile pari a L. 1.500.000, stabilendo cioè in L. 25.000 il valore medio di ogni corsa. Tale valore verrà annualmente aggiornato unicamente alla revisione del tariffario dei taxi.

Sono escluse da questo valore le corse effettuate su percorsi extraurbani per i beneficiari a ciò autorizzati.

d) COMMISSIONE MEDICA:

La composizione della Commissione Medica, così come prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1979, viene integrata da un rappresentante designato dalle Associazioni e dalle Organizzazioni degli utenti. Si precisa che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa.