Assistenza Sociale 94 10783/19

CD - pc

n.9249

 

C I T T A' D I T O R I N O

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

22 DICEMBRE 1994

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI DESTINATO A CIECHI ASSOLUTI. PROVVEDIMENTI.

 

Proposta dell'Assessore Migliasso.

 

Con deliberazione n.3168 della Giunta Municipale d'urgenza del 3 aprile 1990 (mecc.9004548/19), veniva approvata l'istituzione di un servizio di trasporto mediante taxi destinato a persone non vedenti.

I buoni-corsa rilasciati erano previsti del valore di L. 6.000, ed inltre il non vedente continuava ad usufruire della riduzione del 30% sull'importo complessivo della corsa, come da regolamento de tariffario taxi.

Con successiva deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1991 (mecc. 9111450/19), attesa che la sopracitata deliberazione non aveva potuto avere applicazione per le resistenze delle Cooperative dei taxisti e delle Associazioni dei non vedenti, si provvedeva ad equiparare i criteri di erogazione del servizio di trasporto mediante taxi destinato ai non vedenti già in vigore per le persone fisicamente impedite sul piano motorio.

Pertanto il buono rilasciato al non vedente ha l'intero valore della corsa urbana effettuata e viene interamente rimborsato al taxista.

Con lo stesso provvedimento venivano precisate le modalità di presentazione della domanda, ed il servizio veniva riconosciuto ai soli ciechi assoluti.

Le domande per la concessione di tale servizio devono essere indirizzate al XVI° Settore Amministrativo - Assistenza Sociale - corredate di:

- copia del verbale della Commissione Invalidi Civili, attestante

la cecità assoluta;

- elettroretinogramma e potenziale evocati visivi (PEV), da cui

risulti la cecità assoluta.

Tali documenti dovevano essere rilasciati esclusivamente dal Centro di Ipovisione presso la sede Clinica Oculistica dell'Univesità di Torino.

La deliberazione, invece, non prevedeva un corrispondente esame da parte della Commissione Medica deputata alla relazione delle domande di handicappati fisici per il servizio taxi.

In questo modo, in relazione alla difficoltà di interpretare la documentazione richiesta da parte di uffici amministrativi, si era delegato al Primario della Clinica Oculistica dell'Università di Torino, l'esame di tale documentazione e la definizione del corrispondente giudizio.

In cosiderazione di alcuni problemi sorti successivamente, quale l'inchiesta giudiziaria sui "finti" ciechi e tenuto conto che la citata procedura non era stata espressamente prevista e regolamentata, si ritiene opportuno riservare l'esame delle domande dei ciechi alla Commissione Medica, così come prevista dalla deliberazione istitutiva del servizio taxi del Cosiglio Comunale in data 18 maggio 1979, opportunamente integrata dal Primario Responsabile della Divisione Oculistica dell'Ospedale Maria Vittoria (USSL TO IV) o suo delegato.

Inoltre poichè l'attuale rappresentante delle Associazioni nella sopracitata Commissione è espresso dalle Associazioni di categoria dei disabili motori, si ritiene opportuno che, per quanto concerne l'esame delle domande dei ciechi, sia nominato dall'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.).

Pur ribadendo che la documentazione richiesta è quella già prevista dalla precedente deliberazione del 29 ottobre 1991, spetta alla Commissione escludere l'acquisizione dell'elettroretinogramma e del PEV nei soli casi in cui sia comunque valutabile con assoluta certezza la situazione del non vedente (es. mancanza dei bulbi oculari).

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, quale sostituito dall'art. 17 della Legge 25 marzo 1993 n. 81, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

favorevole conclusivo sotto il profilo della leggittimità formale dell'atto;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

di autorizzare l'integrazione della Commissione Medica, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1979 (mecc. 7902926/19), da parte del Promario della Clinica Oculistica dell'Ospedale Maria Vittoria (USSL TO IV) o suo delegato che svolgeranno detto incarico a titolo gratuito, per l'esame delle domande dei ciechi assoluti, secondo le modalità indicate in narrativa.

Si precisa che il presente provvedimento non comporta pertanto alcun onere di spesa.