Assistenza Sociale 9004548/19

Ma - pc

n.3168

 

CITTA' DI TORINO

 

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

 

3 aprile 1990

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO, MEDIANTE TAXI, DESTINATO A PERSONE NON VEDENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 400.000.000.

 

Il Sindaco Magnani Noya

anche a nome dell'Assessore Bracco, riferisce:

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1979 fu istituito il servizio di trasporto mediante taxi destinato a persone fisicamente impedite, quale intervento straordinario in attesa di adeguare i mezzi di trasporto pubblico al disposto del D.P.R. 384/1978, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche ed in attuazione dell'art. 27 Legge n. 118/71.

Tale servizio ha offerto la concreta possibilità ai cittadini portatori di hadicap motorio di effettuare cure riabilitative, frequentare la scuola o mantenere il lavoro, sottraendoli ad una condizione di emarginazione.

Oltre ai motulesi, altre persone sono portatori di handicaps che comportano ogettivi problemi di mobilità in città.

Nello specifico, le associazioni di persone non vedenti (Unione Italiana Ciechi, Associazione Nazionale privi della vista, Comitato spontaneo cittadini non vedenti) hanno richiesto di poter disporre di un certo numero di buoni taxi, di valore fisso, con eventuale differenza rispetto al costo della corsa a carico del beneficiario.

E' opportuno ricordare che ai ciechi è riconosciuta una riduzione del 30% sull'importo complessivo della corsa, come da Regolamento del tarriffario delle auto pubbliche da piazza (deliberazione della Giunta Municipale del 12 gennaio 1981 e soccessive deliberazioni di adeguamento tariffario).

In considerazione dell'evidente utilità sociale, l'Amministrazione ritiene opportuno accogliere tale richiesta, concedendo ai cittadini torinesi riconosciuti ciechi assoluti oppure aventi residuo visivo non superiore ad un ventesimo (cosidetti ventesimisti) e campo visivo non superiore a 10 gradi da 20 ad un massimo di 40 buoni al mese, in relazione all'esigenze personale (lavoro, terapie e tempo libero).

Per usuffruire del servizio dovrà essere presentata domanda indirizzata al XVI Settore Amministrativo - Assistenza Sociale, corredata di:

- copia del verbale della Commissione Invalidi Civili attestante il grado di cecità;

- per i ventesimisti dovrà essere prodotta anche idonea documentazione circa il campo visivo (non superiore a 10 gradi), rilasciata esclusivamente dall'Ospedale Olftalmico o dalla Clinica Oculistica dell'Università di Torino.

Il buono rilasciato avrà il valore di L. 6000 utilizabile come sopra specificato.

Con successivo provvedimento deliberativo si provvederà a normare i rapporti con le Cooperative dei taxisti, mediante la stipula di apposita Convenzione analoga a quella relativa alle persone impedite sul piano motorio.

La spesa presunta per l'attuazione di tale servizio per il corrente anno è di L. 400.000.000.

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi e le disposizioni che regolano la materia;

Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 140 del T.U. della Legge Comunale e Pravinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, modificato dall'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

 

D E L I B E R A

 

1) di approvare l'istituzione di un servizio di trasporto mediante taxi destinato a persone non vedenti (ciechi assoluti o ventesimisti con campo visivo non superiore 10 gradi, con le modalità specificate in narrativa;

2) di approvare il corrispondente impegno do spesa di L. 400.000.000.

Tale spesa va imputata al Cap. 77300/2 del Bilancio 1990 "Servizi socio-assistenziali decentrati - Trasferimenti ed erogazioni - Assistenza economica ad inabili, invalidi ed altri utenti in situazioni di bisogno".

Tale spesa è sorretta da assegnazioni finanziarie regionali derivanti al Città dall'U.S.L. 1 - 10 Torino, da introitarsi al Cap. 10000 del Bilancio 1990 "U.S.L. 1 - 10 Torino fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali Legge Regionale n. 20 del 23 agosto 1982".

Si attesta l'osservanza del disposto dell'art. 15 D.P.R. 421 del 19 giugno 1979 e dell'art. 6, 1° comma della Legge n. 155/89.

Si dichiara l'avvenuta prenotazione dell'impegno ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 144/89.