Divisione Servizi Sociali

2003 02332/019

 

 

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 aprile 2003



OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNI DI CURA: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI DI EROGAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lepri.

La deliberazione del Consiglio Comunale che ha riordinato i criteri dell’assistenza economica della Città (mecc. 200005700/19 del 12/2/2001) esecutiva dal 26 febbraio 2001 prevede tra i diversi interventi anche l’erogazione di contributi economici che sono destinati all’acquisto di servizi anziché al mero sostegno del reddito degli utenti. Tra questi è particolarmente significativo quello denominato “assegno di cura”, dedicato a consentire alle famiglie con componenti disabili od anziani non autosufficienti di retribuire una persona che fornisca un’attività lavorativa di aiuto domiciliare, evitando così il ricovero in strutture residenziali del familiare che non è autonomo.
Negli ultimi due anni l’utilizzo di tale intervento è fortemente cresciuto: gli assegni di cura destinati a persone in condizioni di grave non autosufficienza (assegni di tipo “A”) sono stati nel 2001 erogati a 810 persone, con una spesa complessiva per la Città di Lire 11.599.630.000, nel 2002 a 1061 persone, con una spesa di Euro 8.588.445 (pari a Lire 16.629.547.542).
Una compartecipazione finanziaria delle ASL alla spesa sostenuta dal Comune per questo intervento è attualmente prevista solo per i disabili (con età inferiore ai 65 anni), che rappresentano la minoranza dei beneficiari (nel 2001 sono stati 121 su un totale di 1061).
Nonostante intensi rapporti negoziali assunti dalla Città sia con le ASL cittadine che con la Regione Piemonte, non si è invece raggiunta un intesa con gli organi del Servizio Sanitario Nazionale che consenta alla Città di ottenere una compartecipazione al costo dell’assegno di cura per gli anziani non autosufficienti, che costituiscono la grande maggioranza dei fruitori. Questa intesa, peraltro, andrà ora ricercata nel contesto dell’applicazione regionale sui Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (L.E.A).
La citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001, prevede all’articolo 12, istitutivo dell’assegno di cura, che “.....L’Amministrazione comunale vanta un’esperienza qualificata nell’erogazione di tali interventi economici, mediante i quali le famiglie possono acquistare servizi di sostegno domiciliare a favore di anziani, disabili e minori.
I suddetti contributi mirano soprattutto ad evitare il ricovero in strutture per non autosufficienti. Si intende procedere al loro riordino, al fine di inserire gli assegni di cura tra le prestazioni a rilievo sanitario di sostegno alla domiciliarità, per le quali è indispensabile la compartecipazione dei Servizi sanitari e socio assistenziali. Pertanto la Città stipulerà accordi in tal senso con le Aziende Sanitarie Locali. La Giunta Comunale disciplinerà i criteri di erogazione e le modalità operative dell’intervento in base alle risorse e alle procedure definite a seguito dei suddetti accordi”. Alla Giunta Comunale è pertanto demandata dal Consiglio Comunale la disciplina dei criteri di erogazione degli assegni di cura, anche in relazione all’evoluzione delle intese con le ASL.
La Giunta, come annunciato nel programma del Sindaco e nei tavoli di programmazione concertata in corso con i soggetti sociali per definire il “Piano di zona dei servizi sociali” , intende quanto prima presentare una deliberazione al Consiglio Comunale per riordinare organicamente tutti gli interventi mirati a favorire la permanenza al domicilio di persone non autonome, includendo in tale riordino anche gli assegni di cura. In attesa di tale organico riordino è tuttavia necessario con il presente provvedimento introdurre una revisione dei criteri di erogazione, come misura imposta dalle compatibilità finanziarie.
Si prevede pertanto, sulla scorta del citato art. 12, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/199) del 12/2/2001, di introdurre le seguenti modifiche:

  1. Nel definire l’importo dell’Assegno di cura di tipo “A”, secondo le modalità illustrate dall’art. 12, comma 3 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19), l’importo massimo erogabile mensilmente non può superare 1.300,00 Euro mensili.
  2. Tra le prestazioni statali destinate a sostenere le persone in condizioni di non autosufficienza vi è l’"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili", istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i. Tale prestazione è un trasferimento monetario erogato dall’INPS alle persone totalmente inabili che si trovano “...nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua” (art. 1 della suddetta legge ). L’indennità di accompagnamento è concessa indipendentemente dalle condizioni economiche in cui versa la persona non autosufficiente che l’ha richiesta e la sua famiglia, con l’obiettivo di consentire al beneficiario di disporre di maggiori supporti per i propri bisogni, in particolare dell’assistenza personale.

Ritenendo che le indennità che lo Stato eroga alle persone in condizioni di ridotta autonomia statale abbiano una finalità analoga a quella dell’Assegno di cura erogato dalla Città, con il presente atto si prevede che, per definire l’importo erogabile dell’Assegno di cura di tipo “A”, secondo le modalità illustrate dall’art. 12, comma 3 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19), l’importo delle indennità di accompagnamento, dell’indennità speciale per i ciechi ventesimisti, dell’indennità di comunicazione ai sordomuti e di tutte le eventuali indennità che in futuro saranno erogate con finalità analoghe a quelle descritte, e che siano percepite dal beneficiario dell’Assegno di Cura di tipo “A”, concorrano alla formazione del reddito del nucleo familiare da considerare secondo i criteri definiti all’art. 2, comma 6 della suddetta deliberazione. Infatti, l’Assegno di cura di tipo “A” mira a consentire alle persone non autosufficienti di acquistare lavoro domiciliare ai fini dell’assistenza personale per la gestione della propria vita quotidiana. Va peraltro segnalato che l’articolo 40 della Legge finanziaria per l’anno 2003 introduce un principio di analoga ispirazione, prevedendo una riduzione dell’importo delle indennità di accompagnamento percepite dai ciechi che usufruiscono del servizio di accompagnamento di obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale.
I cittadini che richiederanno l’Assegno di cura “A” dovranno pertanto presentare anche la domanda per la concessione delle suddette indennità (ove già non ne fruiscano) in base all’art. 2, comma 11 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19). Infatti le persone che hanno i requisiti sanitari per richiedere l’Assegno comunale versano in condizioni di non autosufficienza tali da renderle anche potenziali beneficiarie di tali indennità. Anche le relative somme arretrate delle indennità percepite concorreranno alla formazione del reddito del nucleo familiare, come è definito all’art. 2, comma 6, ed in base alle modalità di calcolo definite all’art. 2, comma 11 della suddetta deliberazione.

  1. Il costo del servizio di assistenza, ossia il valore al quale si rapportano le necessità del richiedente per determinare l’Assegno di cura, non può superare l’importo massimo erogabile di 1.300,00 Euro mensili. Esclusivamente in situazioni eccezionali di particolare gravità e necessità, che i Servizi devono adeguatamente documentare, l’importo massimo da considerare quale costo del servizio di cura potrà essere superiore a 1.300,00 Euro mensili, ma in ogni caso non superare 1.600,00 Euro mensili. Tali situazioni devono essere caratterizzate da assenza nel territorio della Città o dei Comuni immediatamente limitrofi di rete parentale quale risorsa per il supporto della persona non autosufficiente al proprio domicilio ovvero dalla considerazione che, qualora tale rete sia presente, essa sia gravemente inadeguata; ciò anche in conformità al disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5942 del 7 maggio 2002 sull’attivazione delle cure domiciliari. Tali linee guida prevedono che tra i presupposti essenziali per l’attivazione di un progetto di cure domiciliari vi sia anche la presenza di un valido supporto familiare

La valutazione delle necessità di cura e dell’importo del costo del servizio conseguente dovrà pertanto essere l’esito di un attento esame delle necessità del beneficiario da parte dei Servizi comunali, considerando anche il contesto di supporti di cui tale beneficiario dispone.
Il contributo massimo erogabile dalla Città mensilmente non può in ogni caso essere maggiore di 1.300,00 Euro mensili. Tale importo appare congruo, se parametrato all’attività prestata da un lavoratore convivente a tempo pieno, in base al dettato del Contratto Collettivo nazionale dei Lavoratori domestici; inoltre esso è adeguato, per il fatto che garantisce la copertura finanziaria ai beneficiari degli Assegni di cura di tipo “A” che necessitano di molte ore di assistenza personale e di una flessibilità di orario con conseguenti oneri aggiuntivi, quali ad esempio quelli per le maggiorazioni per l’assistenza notturna o prestata durante le festività.
I nuovi criteri descritti al punto 1) saranno applicati sia ai contributi economici denominati “Assegni di cura di tipo A” erogati per la prima volta, sia a quelli rinnovati, a decorrere dalla data del primo rinnovo.
I nuovi criteri descritti al punto 2) e 3) saranno applicati agli assegni di cura che debbano ancora essere erogati per la prima volta; non si applicano invece agli assegni di cura:

·        in corso alla data di esecutività del presente provvedimento e il cui rinnovo è successivo a tale data;

·        che, pur non essendo in corso alla data di esecutività del presente atto, sono riattivati successivamente a tale data in seguito ad una precedente interruzione a causa di un ricovero in ospedale od in struttura sanitaria del beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001

  1. Gli importi massimi mensili erogabili degli Assegni di cura, descritti all’art. 12 della citata deliberazione del Consiglio Comunale e nel presente provvedimento, non sono aggiornati secondo il tasso di inflazione annuo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A


1) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa le seguenti modifiche nell’erogazione dell’assegno di cura di tipo A, previsto al punto c) del comma 3 dell’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.200005700/19) del 12/2/2001:

  1. Nel definire l’importo dell’Assegno di cura di tipo “A”, secondo le modalità illustrate dall’art. 12, comma 3 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19), l’importo massimo mensile erogabile a carico della Città non può superare i 1.300,00 Euro.
  2. Nel calcolo dell’assegno di cura di tipo “A”, secondo le modalità illustrate dall’art. 12, comma 3 della citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19), viene computato tra i redditi del nucleo anche l’importo delle indennità accompagnamento e della indennità di comunicazione, che il beneficiario percepisce dall’INPS, in quanto finalizzato a consentire alle persone non autosufficienti di acquistare lavoro domiciliare per gestire gli atti della vita quotidiana .Ai cittadini che richiedono l’assegno di cura comunale i servizi comunali richiederanno di inoltrare in ogni caso l’istanza per fruire dell’indennità di accompagnamento (ove già non ne fruiscano). Tali indennità, e le relative somme arretrate, saranno valutate come componenti del reddito del nucleo che rileva per calcolare l’assegno di cura erogabile a decorrere dalla data in cui saranno state percepite in base alle modalità di calcolo definite all’art. 2, comma 11 della suddetta deliberazione .
  3. Il costo del servizio degli assegni descritti al comma 2 dell’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001, valore al quale si applica la valutazione dei redditi del nucleo per ricavare l’assegno di cura, non può superare il massimale erogabile a carico della Città di 1.300,00 Euro, salvo che in situazioni eccezionali di particolare rilevante gravità e necessità, che i servizi devono adeguatamente documentare; in tali casi l’importo massimo considerabile come costo del servizio non può in ogni caso superare 1.600,00 Euro mensili. Tali situazioni devono essere caratterizzate da assenza nel territorio della Città o dei Comuni immediatamente limitrofi di rete parentale quale risorsa per il supporto della persona non autosufficiente al proprio domicilio, ovvero dalla considerazione che qualora tale rete sia presente, essa sia gravemente inadeguata; ciò anche in conformità al disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5942 del 7 maggio 2002 sull’attivazione delle cure domiciliari. Tali linee guida prevedono che tra i presupposti essenziali per l’attivazione di un progetto di cure domiciliari vi sia anche la presenza di un valido supporto familiare.
  4. I nuovi criteri descritti al punto a) saranno applicati sia ai contributi economici denominati “Assegni di cura di tipo A” erogati per la prima volta, sia a quelli rinnovati, a decorrere dalla data del primo rinnovo. I nuovi criteri descritti al punto b) e c) saranno applicati agli assegni di cura che debbano ancora essere erogati per la prima volta; non si applicano invece agli assegni di cura:

·        in corso alla data di esecutività del presente provvedimento ed il cui rinnovo è successivo a tale data;

·        che, pur non essendo in corso alla data di esecutività del presente atto, sono riattivati successivamente a tale data in seguito ad una precedente interruzione a causa di un ricovero in ospedale od in struttura sanitaria del beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001;

  1. i massimali degli importi erogabili di assegni di cura, descritti all’art. 12 della citata deliberazione del Consiglio Comunale, non vengono aggiornati secondo il tasso di inflazione annuo.

La spesa relativa agli interventi descritti nel presente atto trova capienza negli appositi atti di impegno;

  1. di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto n. 267.