Divisione Servizi Sociali |
2003 02332/019 |
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1 aprile 2003
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA. ASSEGNI DI CURA: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI DI
EROGAZIONE.
Proposta dell'Assessore Lepri.
La deliberazione del Consiglio Comunale che ha riordinato i criteri
dell’assistenza economica della Città (mecc. 200005700/19 del 12/2/2001)
esecutiva dal 26 febbraio 2001 prevede tra i diversi interventi anche
l’erogazione di contributi economici che sono destinati all’acquisto di servizi
anziché al mero sostegno del reddito degli utenti. Tra questi è particolarmente
significativo quello denominato “assegno di cura”, dedicato a consentire alle
famiglie con componenti disabili od anziani non autosufficienti di retribuire
una persona che fornisca un’attività lavorativa di aiuto domiciliare, evitando
così il ricovero in strutture residenziali del familiare che non è autonomo.
Negli ultimi due anni l’utilizzo di tale intervento è fortemente cresciuto: gli
assegni di cura destinati a persone in condizioni di grave non autosufficienza
(assegni di tipo “A”) sono stati nel 2001 erogati a 810 persone, con una spesa
complessiva per la Città di Lire 11.599.630.000, nel 2002 a 1061 persone, con
una spesa di Euro 8.588.445 (pari a Lire 16.629.547.542).
Una compartecipazione finanziaria delle ASL alla spesa sostenuta dal Comune per
questo intervento è attualmente prevista solo per i disabili (con età inferiore
ai 65 anni), che rappresentano la minoranza dei beneficiari (nel 2001 sono
stati 121 su un totale di 1061).
Nonostante intensi rapporti negoziali assunti dalla Città sia con le ASL
cittadine che con la Regione Piemonte, non si è invece raggiunta un intesa con
gli organi del Servizio Sanitario Nazionale che consenta alla Città di ottenere
una compartecipazione al costo dell’assegno di cura per gli anziani non
autosufficienti, che costituiscono la grande maggioranza dei fruitori. Questa
intesa, peraltro, andrà ora ricercata nel contesto dell’applicazione regionale
sui Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (L.E.A).
La citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del
12/2/2001, prevede all’articolo 12, istitutivo dell’assegno di cura, che
“.....L’Amministrazione comunale vanta un’esperienza qualificata
nell’erogazione di tali interventi economici, mediante i quali le famiglie
possono acquistare servizi di sostegno domiciliare a favore di anziani,
disabili e minori.
I suddetti contributi mirano soprattutto ad evitare il ricovero in strutture
per non autosufficienti. Si intende procedere al loro riordino, al fine di
inserire gli assegni di cura tra le prestazioni a rilievo sanitario di sostegno
alla domiciliarità, per le quali è indispensabile la compartecipazione dei
Servizi sanitari e socio assistenziali. Pertanto la Città stipulerà accordi in
tal senso con le Aziende Sanitarie Locali. La Giunta Comunale disciplinerà i
criteri di erogazione e le modalità operative dell’intervento in base alle
risorse e alle procedure definite a seguito dei suddetti accordi”. Alla Giunta
Comunale è pertanto demandata dal Consiglio Comunale la disciplina dei criteri
di erogazione degli assegni di cura, anche in relazione all’evoluzione delle
intese con le ASL.
La Giunta, come annunciato nel programma del Sindaco e nei tavoli di
programmazione concertata in corso con i soggetti sociali per definire il
“Piano di zona dei servizi sociali” , intende quanto prima presentare una
deliberazione al Consiglio Comunale per riordinare organicamente tutti gli
interventi mirati a favorire la permanenza al domicilio di persone non
autonome, includendo in tale riordino anche gli assegni di cura. In attesa di
tale organico riordino è tuttavia necessario con il presente provvedimento
introdurre una revisione dei criteri di erogazione, come misura imposta dalle
compatibilità finanziarie.
Si prevede pertanto, sulla scorta del citato art. 12, comma 1, della
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/199) del 12/2/2001, di
introdurre le seguenti modifiche:
Ritenendo
che le indennità che lo Stato eroga alle persone in condizioni di ridotta
autonomia statale abbiano una finalità analoga a quella dell’Assegno di cura
erogato dalla Città, con il presente atto si prevede che, per definire
l’importo erogabile dell’Assegno di cura di tipo “A”, secondo le modalità
illustrate dall’art. 12, comma 3 della deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 200005700/19), l’importo delle indennità di accompagnamento,
dell’indennità speciale per i ciechi ventesimisti, dell’indennità di
comunicazione ai sordomuti e di tutte le eventuali indennità che in futuro
saranno erogate con finalità analoghe a quelle descritte, e che siano percepite
dal beneficiario dell’Assegno di Cura di tipo “A”, concorrano alla formazione
del reddito del nucleo familiare da considerare secondo i criteri definiti
all’art. 2, comma 6 della suddetta deliberazione. Infatti, l’Assegno di cura di
tipo “A” mira a consentire alle persone non autosufficienti di acquistare
lavoro domiciliare ai fini dell’assistenza personale per la gestione della
propria vita quotidiana. Va peraltro segnalato che l’articolo 40 della Legge
finanziaria per l’anno 2003 introduce un principio di analoga ispirazione,
prevedendo una riduzione dell’importo delle indennità di accompagnamento
percepite dai ciechi che usufruiscono del servizio di accompagnamento di
obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale.
I cittadini che richiederanno l’Assegno di cura “A” dovranno pertanto
presentare anche la domanda per la concessione delle suddette indennità (ove
già non ne fruiscano) in base all’art. 2, comma 11 della deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19). Infatti le persone che hanno i
requisiti sanitari per richiedere l’Assegno comunale versano in condizioni di
non autosufficienza tali da renderle anche potenziali beneficiarie di tali
indennità. Anche le relative somme arretrate delle indennità percepite
concorreranno alla formazione del reddito del nucleo familiare, come è definito
all’art. 2, comma 6, ed in base alle modalità di calcolo definite all’art. 2,
comma 11 della suddetta deliberazione.
La
valutazione delle necessità di cura e dell’importo del costo del servizio
conseguente dovrà pertanto essere l’esito di un attento esame delle necessità
del beneficiario da parte dei Servizi comunali, considerando anche il contesto
di supporti di cui tale beneficiario dispone.
Il contributo massimo erogabile dalla Città mensilmente non può in ogni caso
essere maggiore di 1.300,00 Euro mensili. Tale importo appare congruo, se
parametrato all’attività prestata da un lavoratore convivente a tempo pieno, in
base al dettato del Contratto Collettivo nazionale dei Lavoratori domestici;
inoltre esso è adeguato, per il fatto che garantisce la copertura finanziaria
ai beneficiari degli Assegni di cura di tipo “A” che necessitano di molte ore
di assistenza personale e di una flessibilità di orario con conseguenti oneri
aggiuntivi, quali ad esempio quelli per le maggiorazioni per l’assistenza
notturna o prestata durante le festività.
I nuovi criteri descritti al punto 1) saranno applicati sia ai contributi
economici denominati “Assegni di cura di tipo A” erogati per la prima volta,
sia a quelli rinnovati, a decorrere dalla data del primo rinnovo.
I nuovi criteri descritti al punto 2) e 3) saranno applicati agli assegni di
cura che debbano ancora essere erogati per la prima volta; non si applicano
invece agli assegni di cura:
·
in
corso alla data di esecutività del presente provvedimento e il cui rinnovo è
successivo a tale data;
·
che,
pur non essendo in corso alla data di esecutività del presente atto, sono
riattivati successivamente a tale data in seguito ad una precedente
interruzione a causa di un ricovero in ospedale od in struttura sanitaria del
beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, della
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie
tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo
Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
D E L I B E R A
1) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa le seguenti modifiche
nell’erogazione dell’assegno di cura di tipo A, previsto al punto c) del comma
3 dell’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.200005700/19)
del 12/2/2001:
·
in
corso alla data di esecutività del presente provvedimento ed il cui rinnovo è
successivo a tale data;
·
che,
pur non essendo in corso alla data di esecutività del presente atto, sono
riattivati successivamente a tale data in seguito ad una precedente
interruzione a causa di un ricovero in ospedale od in struttura sanitaria del
beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, della
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200005700/19) del 12/2/2001;
La
spesa relativa agli interventi descritti nel presente atto trova capienza negli
appositi atti di impegno;