TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 – Costituzione.
Secondo la legge 266/91 art. 8, con la
denominazione "Associazione Giovani San Mauro" (siglabile in A.Gio.
San Mauro) si costituisce una entità' educativa basata sul volontariato,
che fissa il suo domicilio legale e la sua sede nella città' di San Mauro in
Via Mezzaluna 36. L’A.Gio. ne è primo socio fondatore e in essa l’assemblea
dei soci riconosce continuità di intenti e di principi. L’Associazione non ha
fini di lucro.
Art. 2 – Finalità e compiti.
L’Associazione persegue le seguenti
finalità:
-
educare la gioventù' di ogni ambiente sociale, razza e
religione alla totalità' della vita per permettere ad ogni individuo di
essere pienamente se stesso usando tutte le facoltà' interiori ed esteriori
dell'essere umano;
-
proporre i valori originali quali lo sviluppo della vita
interiore, la pace, la solidarietà, la lealtà, la corretta comunicazione
interpersonale per rendere la gioventù' capace di autodeterminare la
propria esistenza secondo le capacita' di ciascuno.
-
coinvolgere la gioventù' nella diffusione dei principi
della Costituzione Italiana della Carta delle Nazioni Unite e della
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo;
-
creare tra la gioventù' una mentalità' sociale per la
soluzione delle problematiche nazionali ed internazionali considerando come
valore assoluto la vita umana nelle sue diverse espressioni;
-
valorizzare la forza della mente umana non come segno di
autosufficienza dell'uomo ma per rendere degno ogni individuo al cospetto
dell’Umanità' dell’Universo e del suo Creatore;
-
promuovere e attuare progetti pilota di educazione della
gioventù ad ogni livello e in generale qualsiasi attività volta a
realizzare I fini statutari.
TITOLO II
I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 3 – Soci.
I soci dell’Associazione sono chiamati
"Soci ordinari".
Possono essere Soci ordinari, le persone
fisiche che intendono coadiuvare l’associazione nel conseguimento dei suoi
fini statutari. I soci individuali che hanno completato il cammino formativo
previsto nel successivo art. 4 sono detti "Soci educatori".
Art. 4 – Vita associativa.
I soci dell’Associazione pongono come base
della vita associativa una coscienza a tre dimensioni : Personale, Sociale,
Universale.
All’interno di queste tre dimensioni l’associazione
opera nel modo seguente:
Personale : è
primaria per l’associazione l'educazione della gioventù' tramite soci che
abbiano sperimentato in prima persona l'educazione alla vita interiore
attraverso un cammino formativo; l’associazione crede fondamentale proporre
occasioni e percorsi formativi ai suoi aderenti operatori e ai giovani che
incontra. L’associazione si impegna nella formazione dei soci propri per una
crescita come persone equilibrate e responsabili verso se stessi e gli altri,
secondo l’art. 2 del presente Statuto, usando gli strumenti metodologici
sviluppati. I soci hanno come primo impegno la formazione personale in gruppo,
per acquisire strumenti di analisi, sintesi, progettazione, azione, e verifica.
Credono importante condividere e proporre questi modelli di crescita ai giovani
adattandoli alla loro realtà' e favorendo il superamento di tutte le
difficoltà allo sviluppo globale della persona.
Sociale : l’associazione
pone come fondamentale la solidarietà' per incontrare il fratello
condividendone la vita. Solidarietà in primo luogo nelle situazioni di bisogno
materiale o spirituale, in particolare dei giovani. Tale solidarietà' si attua
all'interno del gruppo dei soci e in generale nei confronti di tutti i giovani e
ragazzi che si incontrano concretandosi nella responsabilità' vicendevole, nel
mutuo aiuto, nella verifica, nella correzione fraterna, nel rispetto delle
individualità e ritmo di crescita.
Universale: l’associazione
ritiene fondamentale contribuire allo sviluppo di una Coscienza Universale
utilizzando tutti I mezzi che l’uomo nei secoli si è dato diffondendone il
meglio. Invita I soci a porsi domande e a cercare le proprie risposte favorendo
momenti di confronto, scambio e formazione anche a livello spirituale e di
preghiera in modo integrato con la vita associativa. Sensibilizza alla
Trascendenza e propone come riferimento educativo un modello di Uomo Verticale
diretto dal proprio Centro Noetico. (Qui si intende un uomo fatto di
Materialità, Emotività, Razionalità, Spiritualità, guidato dalla propria
Anima). L’Associazione sceglie come disciplina per una crescita spirituale
quella della Religione Cattolica secondo la sua tradizione più genuina aderendo
agli insegnamenti di Gesù Cristo e del Vangelo, rispondendo ad una necessità
di riconoscimento della propria cultura originaria, nel rispetto delle scelte
individuali dei suoi soci. E’ aperta al confronto con altre discipline
spirituali, religioni, filosofie in uno Spirito Ecumenico e di ricerca.
Art. 5 – Gratuità del servizio.
Ogni socio presta la sua opera a titolo
gratuito, ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese effettivamente
sostenute nell’espletamento di compiti riferibili all’Associazione, comunque
rimborsabili secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli organi associativi
competenti.
Art. 6 – Soci ordinario.
L'aspirante "Socio ordinario" deve
svolgere un periodo di tirocinio deciso dall'assemblea ordinaria durante il
quale si impegna a svolgere in modo continuativo attività' di volontariato in
accordo con lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Potrà
prendere parte alle assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo
previsto la domanda verrà accettata o rifiutata, con le dovute motivazioni dal
consiglio direttivo.
Art. 7 –
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
-
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo,
è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati.
-
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta
ordinaria.
-
La qualità di socio si perde:
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da
parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno
due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il socio receduto, decaduto o
escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa.
Art. 8 –
Doveri e diritti degli associati.
I soci sono obbligati:
-
ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-
a mantenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
-
a versare la quota associativa di cui al precedente
articolo.
I soci hanno diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
-
ad accedere alle cariche associative.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Gli Organi.
Gli organi dell’Associazione sono:
-
L’assemblea Generale
-
Il Presidente
-
Il Consiglio Direttivo
-
Il collegio dei Probiviri.
Tutti i soci, persone fisiche aderenti all’A.Gio.
San Mauro. possono candidarsi a fare parte degli organi dell’Associazione
oppure a ricoprire le cariche e le funzioni previste dal presente Statuto.
Ogni attività, funzione ovvero carica svolta
o ricoperta dai soci è effettuata a titolo gratuito e non può in nessun caso,
né direttamente od indirettamente, venire retribuita.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 – Cariche del Consiglio Direttivo.
Il numero di cariche minime del consiglio
direttivo dell’A.Gio. San Mauro corrisponde ad un minimo di 3 membri, mentre
il numero di cariche massime corrisponde a 7. Il loro mandato durerà' due anni
e potrà' essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea. Le cariche
fondamentali sono il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a cui si possono
aggiungere fino a 4 consiglieri in proporzione al numero dei soci.
Art. 11 – Elezione del Consiglio
Direttivo.
Tutti i membri del consiglio direttivo vengono
eletti nell'Assemblea generale ordinaria per semplice maggioranza di voti. Per i
primi due anni dalla fondazione il consiglio direttivo viene proposto dai soci
fondatori, durando in carica per tutto tale periodo. Al fine di permettere un
corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, il medesimo potrà
sostituire uno solo dei componenti venuti meno per qualsiasi motivo. Il nuovo
membro così nominato dovrà comunque essere confermato durante la prima
Assemblea dei soci. Per quanto riguarda la sostituzione degli altri membri
dimissionari occorre l’intervento dell’Assemblea. Le cariche sono
rinnovabili una volta sola.
Art. 12 – Riunione del Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo si riunisce una volta
al mese, ogni qual volta lo richiedano il Presidente o almeno tre dei suoi
membri.
Art. 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del consiglio direttivo sono: far
eseguire le risoluzioni delle assemblee, controllare che i soci vivano le
finalità' dell’Associazione, interpretare lo Statuto nei casi dubbi, sentita
l’assemblea accettare ed espellere soci appartenenti all’Associazione,
convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, presentare
all'assemblea generale ordinaria il bilancio, che coincide con l’anno sociale
e deve essere approvato entro il mese di aprile, compilare i regolamenti interni
al fine di realizzare gli scopi dell'associazione e farli approvare
dall'assemblea dei soci.
Art. 14 – Validità delle delibere del
Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo si riunisce con
validità' giuridica quando il quorum è superiore al 50% dei suoi membri.
Presidente, Segretario e Tesoriere sono soci educatori.
Le delibere vengono prese secondo le
maggioranze qualificate indicate nel regolamento.
ASSEMBLEE DEI SOCI
Art. 15 – Il conteggio dei voti.
L’assemblea dei Soci è composta di tutti i
soci individuali i quali hanno diritto ad un solo voto per ognuno di loro.
Art. 16 – Assemblea ordinaria.
L'assemblea ordinaria generale viene convocata
dal consiglio direttivo una volta all'anno tramite preavviso scritto
quindicinale ai soci, per l'approvazione del bilancio, per la verifica delle
attività' della federazione, per le eventuali modifiche allo statuto, per
l'elezione del consiglio direttivo, per la nomina del consiglio dei probiviri.
Art. 17 – Assemblea straordinaria.
Le assemblee straordinarie vengono convocate
dal consiglio direttivo o dal 10% dieci per cento dei soci con preavviso di una
settimana scritto a cura del consiglio direttivo.
L’assemblea dei soci (sia in sessione
ordinaria che straordinaria) é convocata in due istanze:
I° istanza: l’assemblea é valida se sono
presenti almeno la metà più uno dei soci.
II° istanza: (convocata almeno un ora dalla
prima convocazione) l’assemblea é valida se sono presenti almeno un quarto
più uno dei soci, oppure se sono presenti la metà più uno dei membri del
consiglio direttivo.
Il conteggio del "quorum", in
entrambi i casi é fatto tenendo conto delle deleghe .
Art. 18 – Validità delle delibere.
Le deliberazioni sono adottate e maggioranza
di 2/3 dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutino palese per alzata di mano.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19 – Membri del collegio dei probiviri.
Il collegio dei probiviri, composto da tre
membri, giudica tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi
e gli organi dell'associazione. Il collegio dura in carica 6 anni e viene eletto
dall’assemblea dei soci.
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E I CONTABILITA’
Art. 20 – Quote associative.
I soci aderenti all’Associazione sono tenuti
a contribuire agli oneri necessari per lo svolgimento delle attività mediante
il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall’assemblea
ordinaria.
Art. 21 – Il patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o donati, dalle quote soci e
dalle liquidità presenti sui propri conti correnti. Il patrimonio sarà
utilizzato per la realizzazione degli obiettivi che l’Associazione si propone.
Art. 22 – Durata dell’esercizio sociale.
L’esercizio sociale ha la durata di un anno
dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, in coincidenza con l’anno delle
attività sociali.
TITOLO V
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'
ASSOCIAZIONE E NORME FINALI
Art. 23 – Modifiche dello Statuto.
Per le modifiche statutarie è richiesta nell’assemblea
la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei ¾ degli
intervenuti.
Art. 24 – Scioglimento della Associazione.
L'assemblea dei soci può' deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, presenti
almeno tre quarti dei soci e con votazione all’unanimità'. Allo scioglimento
dell’Associazione i beni dovranno essere venduti e il patrimonio devoluto ad
enti con fini e scopi consoni allo statuto.
Art. 25 – Regolamento.
Per le materie non contemplate dal presente
Statuto si fa riferimento al regolamento interno, alle disposizioni del Codice
Civile e alle eventuali leggi in materia di volontariato.