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Statuto
Federazione Associazione Giovani

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione.

E’ costituita la "Federazione delle Associazioni Giovani" (siglabile in A.Gio. Federazione), un’entità' educativa che fissa il suo domicilio legale e la sua sede nella città' di Grugliasco in Via Crea 27. L’A.Gio. ne è primo socio fondatore e in essa l’assemblea dei soci riconosce continuità di intenti e di principi. La Federazione e le associazioni aderenti ad essa non hanno fini di lucro.

 

Art. 2 – Finalità e compiti.
- Comma 1 -

Comma 2 –
La Federazione ha il compito di favorire lo sviluppo, la promozione e il coordinamento delle associazioni ad essa aderenti.
In particolare si propone di:
a) promuovere ed agevolare la costituzione di associazioni, assicurando ad esse un’opportuna collaborazione tecnica ed organizzativa;
b) costituire un centro permanente di collegamento, formazione, informazione e di consultazione per ciò che concerne l’educazione della gioventù;
c) facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze maturate all’interno delle Associazioni.
d) ricercare i percorsi formativi da proporre ai soci tramite gli strumenti e le metodologie più efficaci per il raggiungimento delle finalità.
e) favorire la conoscenza delle Associazioni all’interno del territorio in cui operano, contribuendo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e al dibattito culturale in materia di educazione giovanile;
f) favorire la coesione e la conoscenza reciproca dei soci organizzando momenti culturali e ludico - ricreativi;
g) favorire la partecipazione ai progetti inerenti l’educazione della gioventù promossi delle istituzioni competenti;
h) stampare ed editare periodici il cui contenuto sia connesso alle attività e finalità associative;
l) promuovere e attuare progetti pilota di educazione della gioventù ad ogni livello e in generale qualsiasi attività volta a realizzare I fini statutari.

TITOLO II

I SOCI DELLA FEDERAZIONE

Art. 3 – Soci.

I soci della Federazione si suddividono in "Soci collettivi" e "Soci individuali".
Possono essere Soci collettivi della Federazione le Associazioni che contemplano nel proprio statuto le stesse finalità della federazione indicate nell’art. 2 (comma 1°) e nell’art. 4.
Possono essere Soci individuali, le persone fisiche che intendono coadiuvare la Federazione nel conseguimento dei suoi fini statutari. I soci individuali che hanno completato il cammino formativo previsto nel successivo art. 4 sono detti "Soci educatori".

Art. 4 – Vita associativa.

I soci della Federazione pongono come base della vita associativa la COSCIENZA, vissuta in tre dimensioni : Personale, Sociale, Universale
All’interno di queste tre dimensioni la federazione opera nel modo seguente:
Personale : è primaria per la Federazione l'educazione della gioventù' tramite soci che abbiano sperimentato in prima persona l'educazione alla vita interiore attraverso un cammino formativo.
La Federazione crede fondamentale proporre occasioni e percorsi formativi ai suoi aderenti operatori e ai giovani che incontra. La Federazione si impegna nella formazione dei soci propri e di quelli delle Associazioni aderenti per una crescita come persone equilibrate e responsabili verso se stessi e gli altri, secondo l’art. 2 del presente Statuto, usando gli strumenti metodologici sviluppati.
I soci hanno come primo impegno la formazione personale in gruppo, per acquisire strumenti di analisi, sintesi, progettazione, azione, e verifica. Credono importante condividere e proporre questi modelli di crescita ai giovani adattandoli alla loro realtà' e favorendo il superamento di tutte le difficoltà allo sviluppo globale della persona.
Sociale : la Federazione pone come fondamentale la solidarietà' che si attua nell’incontro e nella condivisione delle concrete e differenti situazioni di vita, in particolare dei giovani e in primo luogo in tutti i casi di bisogno materiale o spirituale.
All'interno del gruppo dei soci essere solidali significa assumersi una responsabilità' vicendevole, esercitarsi nel mutuo aiuto, nella verifica, nella correzione fraterna, sempre rispettando l’individualità e il ritmo di crescita di ciascuno.
Universale: la Federazione ritiene fondamentale contribuire allo sviluppo di una Coscienza Universale, vale a dire sentire se stessi come parte del destino dell’Umanità e del Cosmo.
I
nvita i soci a porsi domande e a cercare le proprie risposte favorendo momenti di confronto, scambio e formazione anche a livello spirituale e di preghiera in modo integrato con la vita associativa.
Sensibilizza alla Trascendenza e propone come riferimento educativo un modello di Uomo integrato nelle sue varie dimensioni, materiale, emotiva, razionale, spirituale. La Federazione sceglie come disciplina per una crescita spirituale quella della Religione Cattolica secondo la sua tradizione più genuina aderendo agli insegnamenti di Gesù Cristo e del Vangelo, rispondendo ad una necessità di riconoscimento della propria cultura originaria, nel rispetto delle scelte individuali dei suoi soci. E’ aperta al confronto con altre discipline spirituali, religioni, filosofie in uno Spirito Ecumenico e di ricerca.

Art. 5 – Soci collettivi.

I soci collettivi possono essere accettati nella Federazione previa richiesta formulata all’assemblea ordinaria e previo adeguamento del proprio statuto in conformità alle finalità della Federazione indicate nell’art. 2 (comma 1) e nell’art. 4.

Art. 6 – Soci individuali.

L'aspirante "Socio individuale" deve svolgere un periodo di tirocinio deciso dall'assemblea ordinaria durante il quale si impegna a svolgere in modo continuativo attività' di volontariato in accordo con lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Potrà prendere parte alle assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo previsto la domanda verrà accettata o rifiutata, con le dovute motivazioni dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Criteri di espulsione.

Ogni socio e' obbligato a: conoscere, rispettare, e realizzare questo statuto, i regolamenti interni e le decisioni delle assemblee e del consiglio direttivo; rinnovare annualmente l'adesione e pagare puntualmente la quota sociale. I soci che non si attengono a ciò' verranno convocati personalmente dal consiglio direttivo e se non si riorientano trascorsi tre mesi verranno espulsi dall'associazione.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 – Gli Organi.

Gli organi della Federazione sono:

  1. L’assemblea Generale

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il collegio dei Probiviri.

Tutti i soci, persone fisiche aderenti direttamente alla Federazione oppure aderenti ad una delle Associazioni locali, possono candidarsi a fare parte degli organi della Federazione oppure a ricoprire le cariche e le funzioni previste dal presente Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 – Cariche del Consiglio Direttivo.

Il numero di cariche minime del consiglio direttivo della Federazione corrisponde ad un minimo di 3 membri. A questi è possibile aggiungere un membro per ciascuna associazione aderente alla Federazione.

Art. 10 – Elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri del consiglio direttivo vengono eletti nell'assemblea generale ordinaria per semplice maggioranza di voti. Al fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, il medesimo potrà sostituire i componenti venuti meno per qualsiasi motivo, entro la quota di un quarto. I nuovi membri così nominati dovranno comunque essere confermati durante la prima Assemblea dei soci. Oltre tale quota sarà necessario, per la loro sostituzione l’intervento dell’Assemblea. Le cariche sono rinnovabili una volta sola.

Art. 11 – Riunione del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese secondo un calendario stabilito ad inizio anno o ogni qual volta lo richiedano il Presidente o almeno tre dei suoi membri. La convocazione in questo caso avviene tramite affissione dell’ordine del giorno in bacheca e invio di raccomandata (anche a mano) ai membri del consiglio direttivo a cura del segretario con preavviso di una settimana.

Art. 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del consiglio direttivo sono: far eseguire le risoluzioni delle assemblee, valutare come i soci vivono le finalità' della Federazione, interpretare lo Statuto nei casi dubbi, sentita l’assemblea accettare ed espellere i soci, convocare le assemblee ordinarie e straordinarie della Federazione, presentare all'assemblea generale ordinaria il bilancio, che coincide con l’anno sociale e deve essere approvato entro il mese di aprile, compilare i regolamenti interni al fine di realizzare gli scopi dell'associazione e farli approvare dall'assemblea dei soci.

Art. 13 – Validità delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce con validità' giuridica quando raggiunge la meta' dei suoi membri più' uno. Presidente, Segretario e Tesoriere sono soci educatori.
Le deliberazioni vengono prese secondo le maggioranze qualificate indicate nel regolamento.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Il conteggio dei voti.

L’assemblea dei Soci è composta di tutti i soci collettivi ed individuali. I soci individuali hanno diritto ad un solo voto per ognuno di loro; i soci collettivi hanno diritto a 5 voti e sono rappresentati da un membro delegato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione di zona.

Art. 15 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria generale viene convocata dal consiglio direttivo una volta all'anno tramite preavviso scritto quindicinale ai soci, per l'approvazione del bilancio, per la verifica delle attività' della federazione, per le eventuali modifiche allo statuto, per l'elezione del consiglio direttivo, per la nomina del consiglio dei probiviri.

Art. 16 – Assemblea straordinaria.

Le assemblee straordinarie vengono convocate dal consiglio direttivo o dal 20% dei soci con preavviso di una settimana scritto a cura del consiglio direttivo. L’assemblea dei soci (sia in sessione ordinaria che straordinaria) é convocata in due istanze:
I° istanza: l’assemblea é valida se sono presenti almeno la metà più uno dei voti esprimibili dai soci.
II° istanza: l’assemblea é valida se sono presenti almeno un quarto più uno dei voti esprimibili dai soci, oppure se sono presenti la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione e tutti i delegati delle Associazioni di zona. Il conteggio del "quorum", in entrambi i casi é fatto tenendo conto delle deleghe .

Art. 17 – Validità delle delibere.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutino palese per alzata di mano.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 – Membri del collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri, composto da tre membri, giudica tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e gli organi dell'associazione. Il collegio dura in carica 6 anni e viene eletto dall’assemblea dei soci.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E I CONTABILITA’

 Art. 19 – Quote associative.

I soci aderenti alla Federazione sono tenuti a contribuire agli oneri necessari per lo svolgimento delle attività mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall’assemblea ordinaria. La quota associativa sarà differenziata per i soci collettivi ed i soci individuali. La quota dei soci collettivi varierà da un minimo di 200.000 ad un massimo del 10% delle entrate dell’ultimo bilancio consuntivo dell’associazione aderente e comunque in proporzione al numero dei propri iscritti.

Art. 20 – Il patrimonio.

Il patrimonio della federazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o donati, dalle quote soci e dalle liquidità presenti sui propri conti correnti. Il patrimonio sarà utilizzato per la realizzazione degli obiettivi che la Federazione si propone.

Art. 21 – Durata dell’esercizio sociale.

L’esercizio sociale ha la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l’anno delle attività sociali.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE E NORME FINALI

Art. 22 – Modifiche dello Statuto.

Per le modifiche statutarie è richiesta nell’assemblea la presenza della maggioranza dei voti assegnati ai soci collettivi ed il voto favorevole dei ¾ degli intervenuti.

Art. 23 – Scioglimento della Federazione.

L'assemblea dei soci può' deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del patrimonio, presenti almeno tre quarti dei soci e con votazione all’unanimità'. Allo scioglimento della federazione i beni dovranno essere venduti e il patrimonio devoluto ad enti con fini e scopi consoni allo statuto.

Art. 24 – Regolamento.

Per le materie non contemplate dal presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno, alle disposizioni del Codice Civile e alle eventuali leggi in materia di volontariato.

Art. 25 – Norma transitoria

In sede di applicazione del presente Statuto, il patrimonio della Associazione Giovani costituisce il patrimonio iniziale della Federazione che lo fa suo, compresi debiti, crediti, contratti attivi e passivi, beni mobili e immobili, attrezzature e mezzi.

 

 

Educare la gioventù' di ogni ambiente sociale, razza e religione alla totalità' della vita per permettere ad ogni individuo di essere pienamente se stesso usando tutte le facoltà' interiori ed esteriori dell'essere umano.

Proporre i valori originali quali lo sviluppo della vita interiore, la pace, la solidarietà, la lealtà, la corretta comunicazione interpersonale per rendere la gioventù' capace di autodeterminare la propria esistenza secondo le capacita' di ciascuno.

Coinvolgere la gioventù' nella diffusione dei principi della Costituzione Italiana della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo.

Creare tra la gioventù' una mentalità' sociale per la soluzione delle problematiche nazionali ed internazionali considerando come valore assoluto la vita umana nelle sue diverse espressioni.

Valorizzare la forza della mente umana non come segno di autosufficienza dell'uomo ma per rendere degno ogni individuo al cospetto dell’Umanità', dell’Universo e del suo Creatore.