Regolamento Home Su Commenti Sommario Ricerca

 

Versione prelevabile in formato Acrobat

Regolamento interno
dell'Associazione Giovani San Mauro
(A.Gio. San Mauro)

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. I

Con questo regolamento interno l'Associazione Giovani San Mauro (A.Gio. San Mauro) intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a : 
- Struttura interna dell’Associazione 
- Criteri associativi 
- Recessione ed esclusione dei soci 
- Rapporti con i dipendenti e prestatori d'opera
- Beni comuni e fondo comune
- Scioglimento dell'associazione

Art. II

Il regolamento interno è proposto dal consiglio direttivo all'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, riunita secondo le modalità degli Art. 15, 16 e 17 dello Statuto. In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. III

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

Art. IV

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

 

REGOLAMENTO INTERNO n.1 approvato il 21-05-99

TITOLO I :DELLA STRUTTURA INTERNA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La struttura interna dell'Associazione Giovani San Mauro (A.Gio. San Mauro) prevede cinque livelli:
- livello associativo
- livello direttivo
- livello operativo
- livello formativo
- livello progetti

Art. 2

Ogni socio può far parte di più livelli, ed operare in essi.

CAPO II - DEL LIVELLO ASSOCIATIVO

Art. 3

Il Livello associativo è costituito dall'assemblea generale dei soci. Ad essa prendono parte con diritto di voto tutti i soci.

Art. 4

Ogni seduta dell'assemblea dei soci deve essere trascritta sul verbale a cura della segreteria, che può anche essere quella del consiglio direttivo. Tale verbale dovrà essere reso disponibile in sede, e fatto pervenire a tutti i soci presenti che ne faranno richiesta al termine dell'assemblea, previa domanda alla segreteria, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 5

In apertura dell'assemblea ordinaria o straordinaria si provvede alla nomina dell'animatore. Egli ha il compito di animare l'assemblea nella più completa imparzialità. È fatta salva la facoltà di revocare il suo mandato in ogni momento, per proposta di uno dei soci, sorretta dal voto della maggioranza dei presenti.

Art. 6

L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci provvede anche, in apertura, alla designazione di:
- un segretario
- un cronometristae di tutti quegli incarichi di servizio che verranno ritenuti opportuni.

Art. 7

L'esercizio della funzione decisionale spetta all'assemblea dei soci e non può essere delegata al consiglio direttivo o ad altri organi dell'associazione, se non con determinazione di principi e di criteri e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti, con delega esplicita dell'assemblea ordinaria.

Art. 8

Ogni azione che impegni l'associazione e quindi i soci nei confronti di terzi o di enti pubblici e privati deve essere approvata dall'assemblea straordinaria o ordinaria dei soci a meno che non sia oggetto di delega, secondo quanto recita l’Art. 9.

Art. 9

All'interno dell'assemblea dei soci il presidente ha le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede le commissioni speciali nominate dall'assemblea dei soci, salvo diversamente stabilito.
b) presiede l'assemblea dei soci:
- verifica la legalità dell'assemblea e il numero dei presenti e dei votanti
- coordina l'assegnazione dell'incarico di animatore.
- controlla l'approvazione del verbale e chiude l'assemblea.

CAPO III - DEL LIVELLO DIRETTIVO

Art. 10

Il secondo livello è costituito dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri proporzionale a quello dei soci ordinari, partendo da un minimo di tre membri, fino ad un massimo di sette. Le cariche fondamentali e le altre sono le stesse indicate nell’Art. 9 dello Statuto.

DELLA PRESIDENZA

Art. 12

Il presidente rappresenta ufficialmente l'associazione, di fronte a terzi e in giudizio. Può farsi rappresentare da un componente del consiglio direttivo in caso di necessità.

Art. 13

Il presidente, all'interno del livello direttivo, ha le seguenti funzioni:
a) firma tutti gli atti relativi;
b) può convocare il consiglio direttivo;
c) convoca e presiede le commissioni speciali nominate dal consiglio direttivo, salvo diversamente stabilito;
d) verifica ogni deliberazione del consiglio direttivo. Qualora sia assente può chiedere al consiglio direttivo una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione del consiglio Direttivo stesso;
f) può in qualsiasi istante verificare l'operato dei vari organi dell'associazione e in caso di irregolarità è tenuto a convocare il consiglio direttivo;

DELLA TESORERIA

Art. 14

Il tesoriere ha la responsabilità di una oculata gestione dell'economia dell'associazione che si traduce concretamente in:
a) redigere per tempo i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
b) gestire e controllare l'utilizzo dei beni, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature varie di proprietà dell'Associazione o date ad essa in uso;
c) attivare iniziative di autofinanziamento;
d)seguire e promuovere gli iter di contribuzione economica degli enti pubblici;
e) gestire i Conti Correnti bancari e postali tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'associazione.
Alla tesoreria spetta anche la corretta manutenzione e conduzione dei locali delle sedi operative, in accordo con il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

DELLA SEGRETERIA

Art. 15

Il segretario è responsabile della segreteria dell'Associazione. Risponde in prima persona della verbalizzazione e dell'archiviazione di tutti gli atti dell'Associazione, utilizzando tutte le risorse utili a tale fine. Gestisce l'archivio raccolta dati dell'Associazione.

DEL CONSIGLIO

Art. 16

I consiglieri hanno il compito di rappresentare in consiglio direttivo il pensiero dei soci, secondo criteri di saggezza ed equanimità.

DELL' ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 17

L'assistente spirituale non e' una carica del Consiglio direttivo; può essere invitato a parteciparvi dal presidente in accordo con il Consiglio Direttivo stesso. Qualora eletto, può altresì ricoprire una carica all'interno del Consiglio Direttivo che non appartenga all'ambito della presidenza.

DELL' ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Le cariche del consiglio direttivo sono elettive e rinnovate ogni 2 anni. Sono revocabili in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci. Possono candidarsi o essere proposti per l'elezione e quindi essere membri del consiglio direttivo, solo i soci che rispondano ai requisiti dello statuto e del presente regolamento. Il consiglio direttivo uscente può indicare all'Assemblea dei soci i possibili candidati, senza impegnare in alcun modo i soci.

Art. 19

L'elezione del consiglio direttivo viene effettuata tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all'interno dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 20

Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell’Associazione apposto dal segretario dell'assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori scelti tra i soci adulti.
Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e dei due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo a verbale.
Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore ai fini del conteggio voti. L'eventuale invalidità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal segretario e dai due scrutatori.
Schede bianche in parte, saranno considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti.

Art. 21

Il socio eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea dei soci, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del presidente, tramite il consiglio direttivo, o per interpellanza pubblica all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

Art. 22

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell’Associazione, le decisioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e con il presente regolamento interno. È fatta salva la facoltà dei membri del consiglio direttivo destituiti di fare appello al consiglio dei probiviri.

Art. 23

Il socio regolarmente eletto nell'assemblea dei soci è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non presenti valide motivazioni.
Una volta accettata la carica, il socio regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi, a partire dall'elezione.

Art. 24

I membri dimissionari si intendono in carica, e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni, sino al momento dell'elezione dei sostituti.

Art. 25

L'elezione di sostituti di membri dimissionari potrà anche avvenire all'interno dell'assemblea straordinaria dei soci. I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del consiglio direttivo stesso, anche se per questi non saranno ancora trascorsi due anni. Gli incarichi potranno comunque essere riconfermati.

Art. 26

L'elezione di eventuali sostituti dovrà essere svolta secondo le modalità stabilite dagli articoli in merito all'elezione del consiglio direttivo.

DELLE FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27

Il consiglio si riunisce secondo le modalità stabilite dall’Art. 11 dello Statuto e svolge le funzioni indicate nell’Art. 12 dello Statuto.

Art. 28

Il consiglio direttivo ha inoltre potere consultivo per tutto ciò che riguarda i rapporti con gli enti pubblici e privati. In altre parole i soci con incarichi di rappresentanza sono tenuti ad informare la presidenza che convocherà il Consiglio Direttivo, in tutti quei casi che comportino l'impegno dell'Associazione con atto pubblico o privato (convenzioni, richiesta di contributi, contratti di locazione, di comodato, di acquisto).
Nei casi che lo richiedano (nuove iniziative di grande significato per gli obiettivi associativi), dovrà essere convocata l'assemblea dei soci, secondo le modalità stabilite da questo regolamento.

Art. 29

Il consiglio direttivo si riunisce con validità' giuridica quando il quorum è superiore al 50% dei suoi membri. I componenti del direttivo possono delegare altri membri del direttivo a rappresentarli in loro assenza, tramite delega scritta, da leggersi a cura del segretario in apertura del consiglio e da mettersi a verbale.
Ciascun membro non potrà ricevere più di una delega.

Art. 30

Le deleghe di voto non hanno valore nel conteggio di verifica del numero legale.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri. Gli compete la funzione di magistratura interna che giudica per il bene e con equità', su tutte le questioni di indole morale, relative ai soci, che gli vengono sottoposte dal consiglio direttivo o dai soci stessi. Il collegio dura in carica 6 anni e viene eletto dall’assemblea dei soci.

CAPO IV - DEL LIVELLO OPERATIVO

Art. 32

L'Associazione opera concretamente, secondo gli obiettivi statutari e in linea con il programma dell'anno sociale stabilito dalla assemblea dei soci, tramite il livello operativo, costituito dalle commissioni .

Art. 33

La costituzione delle commissioni avviene ogni inizio di anno sociale, all'interno dell'assemblea ordinaria dei soci o in assemblea straordinaria qualora si renda necessario.
Ad esse possono partecipare tutti i soci dell'A.Gio. San Mauro che ne facciano richiesta, assicurando continuità di impegno e costanza nella partecipazione.

Art. 34

Qualora non si raggiunga il numero minimo di membri sufficiente ad attivare e a rendere operativa una commissione, questa viene soppressa. Se la sua funzione è ritenuta indispensabile dall'assemblea, si integrerà all'interno delle restanti.

Art. 35

Una nuova commissione ha ragione d'essere quando la sua costituzione consente una più efficiente realizzazione degli obiettivi statutari e del programma sociale. L'assemblea dei soci può sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le motivazioni che ne avevano richiesto l'istituzione.

Art. 36

Le commissioni sono costituita da almeno due soci e da un commissario. Il commissario è il responsabile generale della commissione. Risponde personalmente, in solido delle attività della commissione.

Art. 37

Eventuali scelte operative, ovvero necessarie ad attuare decisioni prese dall'assemblea dei soci, in consiglio direttivo o relative alle linee statutarie e agli orientamenti associativi, potranno essere effettuate in seno alle singole commissioni. Il Commissario deve coordinare la commissione secondo le decisioni prese; può modificarle, in accordo con il presidente, solo in casi di particolare urgenza.

DELLA COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE

Art. 38

Alla commissione "Organizzazione" compete la gestione organizzativa delle attività associative globali, quali:
- Assemblee formative
- Campi scuola
- Uscite
- Vacanze
- Corsi
Con gestione organizzativa si intendono tutte quelle operazioni e provvedimenti necessari al buon svolgimento delle attività sopra indicate. Esemplificando:
a) recupero dei mezzi di trasporto.
b) assegnazione degli incarichi di servizio (accoglienza, segreteria, coordinamento ecc.).
c) acquisto delle attrezzature necessarie e dei viveri .
d)segnalazione tempestiva delle date e dei luoghi alle altre commissioni interessate, in particolare a quelle cui compete la comunicazione ai soci.
e) raccolta delle adesioni e delle quote per le varie iniziative, con segnalazione delle date di chiusura delle iscrizioni.

Art. 39

All'Organizzazione compete anche la gestione economica dell'associazione, vale a dire:
- Amministrazione del patrimonio associativo.
- Gestione delle sedi e delle comunità.
- Gestione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.
- Organizzazione di iniziative per la raccolta di fondi.
- Riscossione delle quote sociali.

Art. 40

La commissione Organizzazione è sotto la responsabilità' diretta della tesoreria.

DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE & INFORMAZIONE

Art. 41

Alla commissione " Comunicazione & Informazione " compete la gestione degli organi di informazione interna ed esterna dell'associazione secondo le seguenti modalità:
- Mantenimento dei collegamenti tra i soci.
- Comunicazione tempestiva a tutti gli interessati delle varie iniziative ed assemblee.
- Costituzione degli archivi storici ed ufficiali, tramite la raccolta di documentazioni scritte, fotografiche, fonografiche.
- Costituzione degli schedari.
- Diffusione e pubblicizzazione dell’Associazione e delle sue iniziative all'esterno tramite i suoi organi di comunicazione.

Art. 42

La commissione Comunicazione e Informazione è sotto la responsabilità diretta della Segreteria.

Art. 43

Si definisce "Sensibilizzazione" la commissione con le seguenti funzioni:
- sensibilizzare il territorio ai problemi della gioventù;
- proporre all'esterno le attività dei progetti dell'A.Gio. San Mauro per incontrare nuovi volontari;
- organizzare iniziative pubbliche atte a perseguire tali scopi.

Art. 44

Si definisce "Formazione" la commissione con le seguenti funzioni:
- interessarsi della formazione dei soci e di tutte le attività formative dell'A.Gio. San Mauro
- elaborazione del metodo educativo raccogliendo il materiale proveniente da ciascun gruppo, elaborandolo e organizzandolo in pubblicazioni e simili.
- diffondere materiale educativo e formativo all'interno dell'associazione utilizzando i mezzi messi a disposizione dalle commissioni che si occupano della comunicazione.
- gestire l'aspetto formativo di tutte quelle iniziative che hanno anche questo carattere, decidendo i temi, gli obiettivi, i contenuti, rintracciando gli esplicitatori, relatori e simili.
- scegliere gli educatori che si occuperanno del livello formativo.
- formare gli educatori che gestiscono i vari gruppi di formazione, prevedendo momenti di verifica.
- stabilire i temi, gli obiettivi, i contenuti dei vari gruppi formativi in collaborazione con gli educatori che li gestiranno.

Art. 45

La commissione Formazione è sotto la responsabilità diretta della presidenza.

DELLA COMMISSIONE SPIRITUALIZZAZIONE

Art. 46

Alla commissione Spiritualizzazione competono le seguenti funzioni :
- promozione dei momenti di spiritualità;
- organizzare momenti di spiritualità.

Art. 47

La commissione spiritualizzazione è sotto la responsabilità' diretta dell'Assistente Spirituale.

CAPO V - DEL LIVELLO FORMATIVO

Art. 48

Il livello formativo ha la funzione di garantire la formazione permanente dei soci dell'A.Gio. San Mauro, con particolare attenzione a coloro che operano in campo educativo e di formare i nuovi soci educatori.

Art. 49

I gruppi di formazione previsti sono i seguenti:
- gruppi educatori
- gruppi di Coltivazione
- gruppi di incontro
- gruppi di formazione degli operatori volontari
- gruppi di formazione per obiettori di coscienza in servizio e aspiranti.
Altri momenti di formazione sono:
- Assemblee formative
- Campi e ritiri
- Corsi

CAPO VI - DEL LIVELLO DEI PROGETTI

Art. 50

Il livello dei progetti ha la funzione di coordinamento e organizzazione dei progetti educativi mirati, attivati dall'A.Gio. San Mauro per situazioni e territori specifici.
All'interno di essi potranno essere svolte tutte quelle attività ritenute opportune per il raggiungimento dei fini statutari quali:
- recupero e sostegno scolastico in collaborazione con le scuole pubbliche e non.
- laboratori di manualità e di espressione.
- gruppi di incontro, di formazione e di discussione per i giovani.
- attività di sensibilizzazione alle problematiche sociali, quali mostre convegni, dibattiti, audiovisivi.
- attività di promozione sportiva.
- forme di intervento e di presenza sul territorio presso i luoghi naturali di incontro e i centri operativi dell’Associazione, a contatto con i giovani, al fine di proporre figure educative di riferimento per la risoluzione comunitaria delle problematiche sociali, tramite la condivisione della vita, il reciproco aiuto, lo scambio di esperienza, la corretta comunicazione, la lealtà.
- organizzazione di corsi di formazione per educatori ed animatori.
- gestione di circoli culturali, centri di incontro, comunità, gite, campi di soggiorno e scambio culturale, vacanze, centri estivi e qualsiasi altra iniziativa che sia consona con i fini educativi dell’Associazione, al fine di essere il più possibile presenti a contatto con la gioventù.

Art. 51

Le attività possono essere realizzate in collaborazione o convenzione con altri enti pubblici o privati che abbiano finalità e modalità operative affini a quelle dell’Associazione.

Art. 52

Ciascun progetto ha un suo responsabile, scelto dal consiglio direttivo tra i soci educatori. Tutti gli operatori volontari devono essere soci. In ciascun progetto potrà essere individuato un coordinatore con funzioni di coordinamento operativo.

 

TITOLO II: CRITERI ASSOCIATIVI

CAPO I - DELL'ADESIONE

Art. 53

Chi desidera diventare socio presenta domanda scritta (vedi facsimile) al consiglio direttivo, dichiarando di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e il presente regolamento interno. Dichiara altresì di obbligarsi all'osservanza dei medesimi e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 54

L'aspirante socio deve svolgere un periodo di tirocinio di tre mesi, durante il quale si impegna a svolgere in modo continuativo attività di volontariato in accordo con lo statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. Potrà prendere parte alle assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo la domanda verrà presa in considerazione dal consiglio direttivo. L'adesione viene confermata tramite il pagamento della quota sociale di iscrizione e la consegna della tessera, rilasciata ad ogni socio, per esprimere la sua personale appartenenza all'associazione.

CAPO II - DELL' ADESIONI DEI SOCI

Art. 55

Può diventare socio chi abbia raggiunto la maggiore età e ne faccia domanda al consiglio direttivo.

Art. 56

La domanda deve essere redatta compilando l'apposito modulo che viene consegnato dalla segreteria del consiglio direttivo. Al termine del periodo di tirocinio tale domanda viene presa in esame dal consiglio direttivo che decide in merito.

Art. 57

I criteri che il consiglio direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione dei soci adulti pervenute sono basati su:
- condivisione dello statuto e del regolamento interno dell'associazione;
- non appartenenza ad alcuna associazione (o altro) in contrasto ideologico, di valori e di atti con la stessa associazione A.Gio. San Mauro;
- colloquio informativo con almeno un membro del consiglio direttivo nel quale emergano le motivazioni. Questo si fa portavoce della domanda in consiglio;
- periodo di tirocinio.
Motivazioni valide possono essere:
- intraprendere il cammino formativo dell'A.Gio. San Mauro per diventare socio educatore;
- sostegno delle attività dell'Associazione;
- prestazione volontaria di attività nell'ambito dei progetti;
- tutte quelle motivazioni etico-morali, religiose, sociali ritenute valide dal consiglio direttivo.

Art. 58

I soci si distinguono in :
- Socio Ordinario che versa unicamente la quota sociale di iscrizione stabilita.
- Socio Sostenitore che versa una quota sociale maggiore della precedente così come stabilito dall’Assemblea dei soci.
Si distinguono anche in:
- Socio Operatore Volontario, il quale opera regolarmente all'interno di un progetto come operatore volontario e quindi viene iscritto nel registro assicurativo.
I soci operatori volontari sono tenuti a seguire la formazione specifica per le attività.
Socio non operatore il quale non opera regolarmente all'interno di un progetto e quindi non è iscritto nel registro degli assicurati.

 

CAPO III - DELL' ADESIONE DEI SOCI EDUCATORI

Art. 59

Ad ogni socio educatore e' richiesto di condividere lo statuto dell'A.Gio., con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4 e il presente regolamento interno.

Art. 60

Ad ogni socio educatore si richiedono le seguenti caratteristiche.
ESSERE CONSAPEVOLE DI SE’ tramite:
- analisi della propria vita con l'aiuto di persone amiche, specialisti o partecipando a corsi specifici;
- assunzione di impegni educativi, verificati tramite feedback (rialimentazione) di gruppo e personale, con i responsabili del settore.
ESSERE CONSAPEVOLE DI VIVERE CON GLI ALTRI NELLA SOCIETA':
- condivisione;
- decodificazione, accettazione ed assunzione degli input altrui;
- lettura della realtà sviluppando uno spirito critico, per trasformare la società;
- studio integrato delle discipline umanistiche e scientifiche.
ESSERE CONSAPEVOLE DI UNA COSCIENZA UNIVERSALE:
- permanente ricerca dei valori universali nell'agire quotidiano;
- realizzare la solidarietà universale in armonia con il creato;
- favorire momenti di confronto, scambio e formazione anche a livello spirituale.

Art. 61

Il socio, compiuto il periodo di tirocinio all'interno dell'associazione può presentare domanda di passaggio a socio educatore. Il consiglio direttivo esaminerà tale richiesta e procederà a deliberare in tal senso.

Art. 62

Viene stabilito di anno in anno, dalla commissione operativa preposta, l'iter formativo per il passaggio a socio educatore. Il compimento di questo rappresenta condizione essenziale.

 

TITOLO III: DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 63

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione.

Art. 64

Tanto nel caso della decadenza che in quello della esclusione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

CAPO I - DELLA RECESSIONE

Art. 65

Il socio può recedere dall'associazione, presentando domanda scritta, con allegate motivazioni, al consiglio direttivo o tramite dimissioni verbali esplicite.

Art. 66

Il consiglio direttivo si riserva di discutere tale richiesta con l'interessato ed eventualmente di rifiutarla. Tale rifiuto non potrà più essere opposto se, trascorso un mese, la domanda viene rinnovata o per decorrenza dei termini nei casi previsti dal regolamento interno.

CAPO II - DELLA DECADENZA DEI SOCI

Art. 67

I soci sono dichiarati decaduti dal consiglio direttivo per omissione di atti o adempimenti previsti dal regolamento interno o dallo statuto, nei confronti dell’Associazione. I soci sono altresì dichiarato decaduti, se alla chiusura dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali mensili e ,richiamati dal consiglio direttivo, non regolarizzino la loro posizione.

Art. 68

I soci dichiarati decaduti possono comunque ripresentare domanda di associazione.

CAPO III - DELLA ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 69

L'esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo contro il socio:
- per il quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali richiesti per
l'ammissione;
- che svolga attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno a essa;
- che abbia un comportamento in contrasto con lo statuto, con il presente regolamento o con le decisioni prese dagli organi associativi;
- che abbia un atteggiamento morale non consono con i principi statutari dell'Associazione (Art. 2, 3, e 4) e che richiamato dal consiglio direttivo non si riorienti.

 

TITOLO IV: RAPPORTI CON PRESTATORI D'OPERA

Art. 70

L'A.Gio. San Mauro si avvale, per la realizzazione delle proprie attività di prestatori d'opera volontari.

Art. 71

I volontari potranno ottenere, previa richiesta accompagnata da relative pezze giustificative il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività come preventivamente regolamentato dall'assemblea dei soci. In merito fanno testo le regolamentazioni previste dalla legislazione italiana (vedi appendice).

Art. 72

L'A.Gio. San Mauro si può avvalere di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa Associazione, o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 73

La gestione economica e finanziaria dei rapporti con i prestatori d'opera e con i dipendenti è demandata alla tesoreria, nell'ambito della commissione a ciò preposta dal presente regolamento.

Art. 74

L'associazione favorisce la costituzione di cooperative di servizi o di produzione da parte di suoi soci, come risposta a bisogni emersi nell'ambito di opportuni progetti mirati e condivisi dall'associazione.

Art. 75

L'Associazione si avvale anche dell'opera degli obiettori di coscienza, convenzionati con il ministero della difesa o sub-convenzionati con la Caritas Italiana, utili al raggiungimento dei suoi fini statutari e la realizzazione dei progetti di intervento educativo.

 

TITOLO V: BENI COMUNI E FONDO COMUNE

CAPO I - DEI BENI COMUNI

Art. 76

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari tramite i contributi degli aderenti, i contributi dei privati, i contributi dello Stato o degli enti pubblici, i contributi degli organismi internazionali, le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 77

Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che l'associazione acquista, per il raggiungimento dei fini associativi, o che riceve in donazione.

Art. 78

I beni comuni potranno essere affidati in gestione dall'assemblea dei soci e a soci che ne risponderanno personalmente in solido. L'uso dovrà rispettare i fini associativi che ne avevano richiesto l'acquisto. Per qualsiasi danno arrecato, l'associazione si rifarà sui soci responsabili del bene.

Art. 79

Il coordinamento della gestione dei beni sarà affidato alla tesoreria nell'ambito della commissione operativa preposta.

Art. 80

La gestione dei mezzi di trasporto è affidata alla tesoreria che deve formulare il regolamento di utilizzo all'inizio dell'anno sociale. Tale regolamento dovrà essere presentato e approvato nel consiglio direttivo. I mezzi di trasporto di proprietà della Federazione ricevuti in uso sono soggetti al regolamento della stessa Federazione.

Art.81

I mezzi di trasporto dell’Associazione sono al servizio esclusivo delle attività di progetto previste dall’Associazione e quindi qualsiasi uso diverso da questo è sempre subordinato all’assenza di necessità delle attività. Il suo utilizzo diverso può avvenire solo nel caso in cui si riscontrano i requisiti richiesti nei successivi articoli e comunque al fine esclusivo di collaborazione con altri enti o Associazioni di volontariato che perseguono gli stessi obbiettivi dell’A.Gio. San Mauro o al fine di sviluppare una fonte marginale di finanziamento da destinare al regolare funzionamento delle attività.

Art. 82

I mezzi di trasporto possono essere condotti solo da coloro i quali hanno già firmato il regolamento degli stessi mezzi e che hanno conseguito la patente di guida da almeno 18 mesi.

Art. 83

Per un utilizzo diverso da quello delle attività di progetto occorre una richiesta scritta da parte di chi ne vuole fare uso, richiesta che dovrà essere presentata o al Presidente o al Tesoriere i quali verificati i requisiti richiesti ne potranno accordare autonomamente l’uso. Si precisa che i mezzi possono essere dati in uso a non associati, ma in tale caso occorre che un socio si assuma la responsabilità del prestito rispondendone personalmente di fronte all’Associazione.
Per quanto riguarda il corrispettivo economico dovuto dagli enti, dalle Associazioni di Volontariato o dai soci, è fissato nella misura di 300 L./Km oltre al carburante utilizzato. Per quanto riguarda le richieste di non associati tale importo è elevato a 550 L./Km oltre al carburante utilizzato. Entrambe i contributi potranno essere variati con semplice modifica del regolamento interno da parte del Consiglio Direttivo.
Si sottolinea che priorità di destinazione d’uso dei mezzi sono le attività di progetto, pertanto se non esistono le necessità economiche di raccolta fondi, si scoraggia il prestito esterno.

Art. 84

Nella vendita di beni comuni mobili ed immobili avranno priorità di acquisto i soci dell'associazione stessa. Tale vendita sarà effettuata dalla tesoreria del consiglio direttivo, con il controllo e l'approvazione del Presidente. Nella vendita dei beni immobili, eventualmente posseduti dall'Associazione, avranno altresì priorità di acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i fini associativi che ne avevano reso necessario l'acquisto.

CAPO II - DEL FONDO COMUNE

Art. 85

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, dalle donazioni, dai proventi di vendite di beni appartenenti all'associazione, dai contributi degli enti pubblici, dai proventi di convenzioni e di attività commerciali marginali e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per iniziative specifiche, non a carattere di beneficenza nei confronti di terzi.

Art. 86

Il fondo comune è amministrato dalla tesoreria del consiglio direttivo, nell'ambito della commissione operativa preposta. L’amministrazione del fondo comune deve essere pubblica tramite i bilanci periodici che la tesoreria compila durante l’anno, i quali vengono messi a disposizione dei soci per la loro lettura.

 

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I - DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 87

L'assemblea dei soci può' deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del patrimonio, presenti almeno tre quarti dei soci e con votazione all’unanimità'.

Art. 88

La proposta di scioglimento dell'associazione dovrà essere comunicata per tempo in assemblea straordinaria riunita con validità, almeno un mese prima dell'assemblea ordinaria.

CAPO II - DELLA DESTINAZIONE DEI BENI COMUNI

Art. 89

I beni comuni, sia essi mobili o immobili, e il fondo comune saranno destinati in beneficenza per sostenere altri enti con fini e scopi consoni allo statuto. I destinatari saranno indicati dal consiglio direttivo o dal presidente e ratificati per voto unanime dall'assemblea ordinaria, con donazione all'atto dello scioglimento.

Art. 90

In caso di scioglimento, eventuali debiti contratti dall'associazione nei confronti di terzi dovranno essere risarciti attingendo al fondo comune. Qualora questo non si riveli sufficiente, si procederà alla vendita dei beni comuni. Qualora ciò non fosse ancora sufficiente i soci saranno tenuti a rispondere in solido, ai sensi della legislazione in materia.

Art. 91

Eventuali debiti contratti dall'Associazione nei confronti dei soci, all'atto dello scioglimento dovranno essere condonati dai soci stessi, tramite donazione.Eventuali crediti nei confronti dell'Associazione, all'atto dello scioglimento, dovranno essere estinti, tramite riscossione, e destinati secondo quanto stabilito per il fondo comune.