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Regolamento interno
dell'Associazione Giovani San Mauro
(A.Gio. San Mauro)
Art. I
Con questo regolamento interno l'Associazione
Giovani San Mauro (A.Gio. San Mauro) intende darsi un insieme di norme
pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono
disposizioni in merito a :
- Struttura interna dell’Associazione
- Criteri associativi
- Recessione ed esclusione dei
soci
- Rapporti con i dipendenti e
prestatori d'opera
- Beni comuni e fondo comune
- Scioglimento dell'associazione
Art. II
Il regolamento interno è
proposto dal consiglio direttivo all'assemblea ordinaria o straordinaria dei
soci, riunita secondo le modalità degli Art. 15, 16 e 17 dello Statuto. In
seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme
di almeno un terzo dei soci, o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti
vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.
Art. III
Questo regolamento non ha effetto
retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte
che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.
Art. IV
Il regolamento interno è una
fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.
CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La struttura interna
dell'Associazione Giovani San Mauro (A.Gio. San Mauro) prevede cinque livelli:
- livello associativo
- livello direttivo
- livello operativo
- livello formativo
- livello progetti
Art. 2
Ogni socio può far parte di più
livelli, ed operare in essi.
CAPO
II - DEL LIVELLO ASSOCIATIVO
Art. 3
Il Livello associativo è
costituito dall'assemblea generale dei soci. Ad essa prendono parte con diritto
di voto tutti i soci.
Art. 4
Ogni seduta dell'assemblea dei
soci deve essere trascritta sul verbale a cura della segreteria, che può anche
essere quella del consiglio direttivo. Tale verbale dovrà essere reso
disponibile in sede, e fatto pervenire a tutti i soci presenti che ne faranno
richiesta al termine dell'assemblea, previa domanda alla segreteria, entro
trenta giorni dalla data dell'assemblea.
Art. 5
In apertura dell'assemblea
ordinaria o straordinaria si provvede alla nomina dell'animatore. Egli ha il
compito di animare l'assemblea nella più completa imparzialità. È fatta salva
la facoltà di revocare il suo mandato in ogni momento, per proposta di uno dei
soci, sorretta dal voto della maggioranza dei presenti.
Art. 6
L'assemblea ordinaria o
straordinaria dei soci provvede anche, in apertura, alla designazione di:
- un segretario
- un cronometristae di tutti quegli incarichi di
servizio che verranno ritenuti opportuni.
Art. 7
L'esercizio della funzione
decisionale spetta all'assemblea dei soci e non può essere delegata al
consiglio direttivo o ad altri organi dell'associazione, se non con
determinazione di principi e di criteri e soltanto per tempo limitato e oggetti
definiti, con delega esplicita dell'assemblea ordinaria.
Art. 8
Ogni azione che impegni
l'associazione e quindi i soci nei confronti di terzi o di enti pubblici e
privati deve essere approvata dall'assemblea straordinaria o ordinaria dei soci
a meno che non sia oggetto di delega, secondo quanto recita l’Art. 9.
Art. 9
All'interno dell'assemblea dei
soci il presidente ha le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede le
commissioni speciali nominate dall'assemblea dei soci, salvo diversamente
stabilito.
b) presiede l'assemblea dei soci:
- verifica la legalità
dell'assemblea e il numero dei presenti e dei votanti
- coordina l'assegnazione
dell'incarico di animatore.
- controlla l'approvazione del
verbale e chiude l'assemblea.
CAPO
III - DEL LIVELLO DIRETTIVO
Art. 10
Il secondo livello è costituito
dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri proporzionale a quello dei soci ordinari,
partendo da un minimo di tre membri, fino ad un massimo di sette. Le cariche
fondamentali e le altre sono le stesse indicate nell’Art. 9 dello Statuto.
DELLA PRESIDENZA
Art. 12
Il presidente rappresenta
ufficialmente l'associazione, di fronte a terzi e in giudizio. Può farsi
rappresentare da un componente del consiglio direttivo in caso di necessità.
Art. 13
Il presidente, all'interno del
livello direttivo, ha le seguenti funzioni:
a) firma tutti gli atti relativi;
b) può convocare il consiglio direttivo;
c) convoca e presiede le
commissioni speciali nominate dal consiglio direttivo, salvo diversamente
stabilito;
d) verifica ogni deliberazione
del consiglio direttivo. Qualora sia assente può chiedere al consiglio
direttivo una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione
del consiglio Direttivo stesso;
f) può in qualsiasi istante
verificare l'operato dei vari organi dell'associazione e in caso di
irregolarità è tenuto a convocare il consiglio direttivo;
DELLA
TESORERIA
Art. 14
Il tesoriere ha la
responsabilità di una oculata gestione dell'economia dell'associazione che si
traduce concretamente in:
a) redigere per tempo i bilanci
preventivo e consuntivo dell'associazione;
b) gestire e controllare
l'utilizzo dei beni, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature varie di
proprietà dell'Associazione o date ad essa in uso;
c) attivare iniziative di autofinanziamento;
d)seguire e promuovere gli iter di contribuzione
economica degli enti pubblici;
e) gestire i Conti Correnti
bancari e postali tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo sulla
situazione economica dell'associazione.
Alla tesoreria spetta anche la
corretta manutenzione e conduzione dei locali delle sedi operative, in accordo
con il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.
DELLA SEGRETERIA
Art. 15
Il segretario è responsabile
della segreteria dell'Associazione. Risponde in prima persona della
verbalizzazione e dell'archiviazione di tutti gli atti dell'Associazione,
utilizzando tutte le risorse utili a tale fine. Gestisce l'archivio raccolta
dati dell'Associazione.
DEL
CONSIGLIO
Art. 16
I consiglieri hanno il compito di
rappresentare in consiglio direttivo il pensiero dei soci, secondo criteri di
saggezza ed equanimità.
DELL'
ASSISTENTE SPIRITUALE
Art. 17
L'assistente spirituale non e'
una carica del Consiglio direttivo; può essere invitato a parteciparvi dal
presidente in accordo con il Consiglio Direttivo stesso. Qualora eletto, può
altresì ricoprire una carica all'interno del Consiglio Direttivo che non
appartenga all'ambito della presidenza.
DELL'
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Le cariche del consiglio
direttivo sono elettive e rinnovate ogni 2 anni. Sono revocabili in qualsiasi
momento dall'Assemblea dei soci. Possono candidarsi o essere proposti per
l'elezione e quindi essere membri del consiglio direttivo, solo i soci che
rispondano ai requisiti dello statuto e del presente regolamento. Il consiglio
direttivo uscente può indicare all'Assemblea dei soci i possibili candidati,
senza impegnare in alcun modo i soci.
Art. 19
L'elezione del consiglio
direttivo viene effettuata tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice,
all'interno dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 20
Su ciascuna scheda utilizzata per
la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare, a
fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome).
Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell’Associazione apposto dal
segretario dell'assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due
scrutatori scelti tra i soci adulti.
Lo spoglio delle schede sarà
pubblico, a cura del segretario e dei due scrutatori. Il risultato della
votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo
a verbale.
Una scheda non valida in una sua
parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide,
non avranno valore ai fini del conteggio voti. L'eventuale invalidità di una
scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal segretario e dai due scrutatori.
Schede bianche in parte, saranno
considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti.
Art. 21
Il socio eletto, risponde
personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea dei soci, che può, in
qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del presidente,
tramite il consiglio direttivo, o per interpellanza pubblica all'interno
dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.
Art. 22
I membri del consiglio direttivo
possono essere destituiti dall'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria,
qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro
funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell’Associazione,
le decisioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e con il
presente regolamento interno. È fatta salva la facoltà dei membri del
consiglio direttivo destituiti di fare appello al consiglio dei probiviri.
Art. 23
Il socio regolarmente eletto
nell'assemblea dei soci è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non
presenti valide motivazioni.
Una volta accettata la carica, il
socio regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi
tre mesi, a partire dall'elezione.
Art. 24
I membri dimissionari si
intendono in carica, e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni, sino al
momento dell'elezione dei sostituti.
Art. 25
L'elezione di sostituti di membri
dimissionari potrà anche avvenire all'interno dell'assemblea straordinaria dei
soci. I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del consiglio
direttivo stesso, anche se per questi non saranno ancora trascorsi due anni. Gli
incarichi potranno comunque essere riconfermati.
Art. 26
L'elezione di eventuali sostituti
dovrà essere svolta secondo le modalità stabilite dagli articoli in merito
all'elezione del consiglio direttivo.
DELLE
FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 27
Il consiglio si riunisce secondo
le modalità stabilite dall’Art. 11 dello Statuto e svolge le funzioni
indicate nell’Art. 12 dello Statuto.
Art. 28
Il consiglio direttivo ha inoltre
potere consultivo per tutto ciò che riguarda i rapporti con gli enti pubblici e
privati. In altre parole i soci con incarichi di rappresentanza sono tenuti ad
informare la presidenza che convocherà il Consiglio Direttivo, in tutti quei
casi che comportino l'impegno dell'Associazione con atto pubblico o privato (convenzioni,
richiesta di contributi, contratti di locazione, di comodato, di acquisto).
Nei casi che lo richiedano (nuove
iniziative di grande significato per gli obiettivi associativi), dovrà essere
convocata l'assemblea dei soci, secondo le modalità stabilite da questo
regolamento.
Art. 29
Il consiglio direttivo si
riunisce con validità' giuridica quando il quorum è superiore al 50% dei suoi
membri. I componenti del direttivo possono delegare altri membri del direttivo a
rappresentarli in loro assenza, tramite delega scritta, da leggersi a cura del
segretario in apertura del consiglio e da mettersi a verbale.
Ciascun membro non potrà
ricevere più di una delega.
Art. 30
Le deleghe di voto non hanno
valore nel conteggio di verifica del numero legale.
DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 31
Il collegio dei probiviri è
composto da tre membri. Gli compete la funzione di magistratura interna che
giudica per il bene e con equità', su tutte le questioni di indole morale,
relative ai soci, che gli vengono sottoposte dal consiglio direttivo o dai soci
stessi. Il collegio dura in carica 6 anni e viene eletto dall’assemblea dei
soci.
CAPO IV -
DEL LIVELLO OPERATIVO
Art. 32
L'Associazione opera
concretamente, secondo gli obiettivi statutari e in linea con il programma
dell'anno sociale stabilito dalla assemblea dei soci, tramite il livello
operativo, costituito dalle commissioni .
Art. 33
La costituzione delle commissioni
avviene ogni inizio di anno sociale, all'interno dell'assemblea ordinaria dei
soci o in assemblea straordinaria qualora si renda necessario.
Ad esse possono partecipare tutti
i soci dell'A.Gio. San Mauro che ne facciano richiesta, assicurando continuità
di impegno e costanza nella partecipazione.
Art. 34
Qualora non si raggiunga il
numero minimo di membri sufficiente ad attivare e a rendere operativa una
commissione, questa viene soppressa. Se la sua funzione è ritenuta
indispensabile dall'assemblea, si integrerà all'interno delle restanti.
Art. 35
Una nuova commissione ha ragione
d'essere quando la sua costituzione consente una più efficiente realizzazione
degli obiettivi statutari e del programma sociale. L'assemblea dei soci può
sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le motivazioni che ne
avevano richiesto l'istituzione.
Art. 36
Le commissioni sono costituita da
almeno due soci e da un commissario. Il commissario è il responsabile generale
della commissione. Risponde personalmente, in solido delle attività della
commissione.
Art. 37
Eventuali scelte operative,
ovvero necessarie ad attuare decisioni prese dall'assemblea dei soci, in
consiglio direttivo o relative alle linee statutarie e agli orientamenti
associativi, potranno essere effettuate in seno alle singole commissioni. Il
Commissario deve coordinare la commissione secondo le decisioni prese; può
modificarle, in accordo con il presidente, solo in casi di particolare urgenza.
DELLA
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE
Art. 38
Alla commissione "Organizzazione"
compete la gestione organizzativa delle attività associative globali, quali:
- Assemblee formative
- Campi scuola
- Uscite
- Vacanze
- Corsi
Con gestione organizzativa si
intendono tutte quelle operazioni e provvedimenti necessari al buon svolgimento
delle attività sopra indicate. Esemplificando:
a) recupero dei mezzi di trasporto.
b) assegnazione degli incarichi
di servizio (accoglienza, segreteria, coordinamento ecc.).
c) acquisto delle attrezzature
necessarie e dei viveri .
d)segnalazione tempestiva delle
date e dei luoghi alle altre commissioni interessate, in particolare a quelle
cui compete la comunicazione ai soci.
e) raccolta delle adesioni e
delle quote per le varie iniziative, con segnalazione delle date di chiusura
delle iscrizioni.
Art. 39
All'Organizzazione compete anche
la gestione economica dell'associazione, vale a dire:
- Amministrazione del patrimonio associativo.
- Gestione delle sedi e delle comunità.
- Gestione delle attrezzature e
dei mezzi di trasporto.
- Organizzazione di iniziative
per la raccolta di fondi.
- Riscossione delle quote sociali.
Art. 40
La commissione Organizzazione è
sotto la responsabilità' diretta della tesoreria.
DELLA
COMMISSIONE COMUNICAZIONE & INFORMAZIONE
Art. 41
Alla commissione "
Comunicazione & Informazione " compete la gestione degli organi di
informazione interna ed esterna dell'associazione secondo le seguenti modalità:
- Mantenimento dei collegamenti
tra i soci.
- Comunicazione tempestiva a
tutti gli interessati delle varie iniziative ed assemblee.
- Costituzione degli archivi
storici ed ufficiali, tramite la raccolta di documentazioni scritte,
fotografiche, fonografiche.
- Costituzione degli schedari.
- Diffusione e pubblicizzazione
dell’Associazione e delle sue iniziative all'esterno tramite i suoi organi di
comunicazione.
Art. 42
La commissione Comunicazione e
Informazione è sotto la responsabilità diretta della Segreteria.
Art. 43
Si definisce "Sensibilizzazione"
la commissione con le seguenti funzioni:
- sensibilizzare il territorio ai
problemi della gioventù;
- proporre all'esterno le
attività dei progetti dell'A.Gio. San Mauro per incontrare nuovi volontari;
- organizzare iniziative
pubbliche atte a perseguire tali scopi.
Art. 44
Si definisce "Formazione"
la commissione con le seguenti funzioni:
- interessarsi della formazione
dei soci e di tutte le attività formative dell'A.Gio. San Mauro
- elaborazione del metodo
educativo raccogliendo il materiale proveniente da ciascun gruppo, elaborandolo
e organizzandolo in pubblicazioni e simili.
- diffondere materiale educativo
e formativo all'interno dell'associazione utilizzando i mezzi messi a
disposizione dalle commissioni che si occupano della comunicazione.
- gestire l'aspetto formativo di
tutte quelle iniziative che hanno anche questo carattere, decidendo i temi, gli
obiettivi, i contenuti, rintracciando gli esplicitatori, relatori e simili.
- scegliere gli educatori che si
occuperanno del livello formativo.
- formare gli educatori che
gestiscono i vari gruppi di formazione, prevedendo momenti di verifica.
- stabilire i temi, gli obiettivi,
i contenuti dei vari gruppi formativi in collaborazione con gli educatori che li
gestiranno.
Art. 45
La commissione Formazione è
sotto la responsabilità diretta della presidenza.
DELLA
COMMISSIONE SPIRITUALIZZAZIONE
Art. 46
Alla commissione
Spiritualizzazione competono le seguenti funzioni :
- promozione dei momenti di spiritualità;
- organizzare momenti di
spiritualità.
Art. 47
La commissione spiritualizzazione
è sotto la responsabilità' diretta dell'Assistente Spirituale.
CAPO V -
DEL LIVELLO FORMATIVO
Art. 48
Il livello formativo ha la
funzione di garantire la formazione permanente dei soci dell'A.Gio. San Mauro,
con particolare attenzione a coloro che operano in campo educativo e di formare
i nuovi soci educatori.
Art. 49
I gruppi di formazione previsti
sono i seguenti:
- gruppi educatori
- gruppi di Coltivazione
- gruppi di incontro
- gruppi di formazione degli
operatori volontari
- gruppi di formazione per
obiettori di coscienza in servizio e aspiranti.
Altri momenti di formazione sono:
- Assemblee formative
- Campi e ritiri
- Corsi
CAPO VI -
DEL LIVELLO DEI PROGETTI
Art. 50
Il livello dei progetti ha la
funzione di coordinamento e organizzazione dei progetti educativi mirati,
attivati dall'A.Gio. San Mauro per situazioni e territori specifici.
All'interno di essi potranno
essere svolte tutte quelle attività ritenute opportune per il raggiungimento
dei fini statutari quali:
- recupero e sostegno scolastico
in collaborazione con le scuole pubbliche e non.
- laboratori di manualità e di espressione.
- gruppi di incontro, di
formazione e di discussione per i giovani.
- attività di sensibilizzazione
alle problematiche sociali, quali mostre convegni, dibattiti, audiovisivi.
- attività di promozione sportiva.
- forme di intervento e di
presenza sul territorio presso i luoghi naturali di incontro e i centri
operativi dell’Associazione, a contatto con i giovani, al fine di proporre
figure educative di riferimento per la risoluzione comunitaria delle
problematiche sociali, tramite la condivisione della vita, il reciproco aiuto,
lo scambio di esperienza, la corretta comunicazione, la lealtà.
- organizzazione di corsi di
formazione per educatori ed animatori.
- gestione di circoli culturali,
centri di incontro, comunità, gite, campi di soggiorno e scambio culturale,
vacanze, centri estivi e qualsiasi altra iniziativa che sia consona con i fini
educativi dell’Associazione, al fine di essere il più possibile presenti a
contatto con la gioventù.
Art. 51
Le attività possono essere
realizzate in collaborazione o convenzione con altri enti pubblici o privati che
abbiano finalità e modalità operative affini a quelle dell’Associazione.
Art. 52
Ciascun progetto ha un suo
responsabile, scelto dal consiglio direttivo tra i soci educatori. Tutti gli
operatori volontari devono essere soci. In ciascun progetto potrà essere
individuato un coordinatore con funzioni di coordinamento operativo.
CAPO I -
DELL'ADESIONE
Art. 53
Chi desidera diventare socio
presenta domanda scritta (vedi facsimile) al consiglio direttivo, dichiarando di
aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e il
presente regolamento interno. Dichiara altresì di obbligarsi all'osservanza dei
medesimi e delle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 54
L'aspirante socio deve svolgere
un periodo di tirocinio di tre mesi, durante il quale si impegna a svolgere in
modo continuativo attività di volontariato in accordo con lo statuto e le
deliberazioni degli organi dell’Associazione. Potrà prendere parte alle
assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo la domanda verrà presa
in considerazione dal consiglio direttivo. L'adesione viene confermata tramite
il pagamento della quota sociale di iscrizione e la consegna della tessera,
rilasciata ad ogni socio, per esprimere la sua personale appartenenza
all'associazione.
CAPO II -
DELL' ADESIONI DEI SOCI
Art. 55
Può diventare socio chi abbia
raggiunto la maggiore età e ne faccia domanda al consiglio direttivo.
Art. 56
La domanda deve essere redatta
compilando l'apposito modulo che viene consegnato dalla segreteria del consiglio
direttivo. Al termine del periodo di tirocinio tale domanda viene presa in esame
dal consiglio direttivo che decide in merito.
Art. 57
I criteri che il consiglio
direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione dei soci adulti
pervenute sono basati su:
- condivisione dello statuto e
del regolamento interno dell'associazione;
- non appartenenza ad alcuna
associazione (o altro) in contrasto ideologico, di valori e di atti con la
stessa associazione A.Gio. San Mauro;
- colloquio informativo con
almeno un membro del consiglio direttivo nel quale emergano le motivazioni.
Questo si fa portavoce della domanda in consiglio;
- periodo di tirocinio.
Motivazioni valide possono essere:
- intraprendere il cammino
formativo dell'A.Gio. San Mauro per diventare socio educatore;
- sostegno delle attività dell'Associazione;
- prestazione volontaria di
attività nell'ambito dei progetti;
- tutte quelle motivazioni
etico-morali, religiose, sociali ritenute valide dal consiglio direttivo.
Art. 58
I soci si distinguono in :
- Socio Ordinario che versa
unicamente la quota sociale di iscrizione stabilita.
- Socio Sostenitore che versa una
quota sociale maggiore della precedente così come stabilito dall’Assemblea
dei soci.
Si distinguono anche in:
- Socio Operatore Volontario, il
quale opera regolarmente all'interno di un progetto come operatore volontario e
quindi viene iscritto nel registro assicurativo.
I soci operatori volontari sono
tenuti a seguire la formazione specifica per le attività.
Socio non operatore il quale non
opera regolarmente all'interno di un progetto e quindi non è iscritto nel
registro degli assicurati.
CAPO III -
DELL' ADESIONE DEI SOCI EDUCATORI
Art. 59
Ad ogni socio educatore e'
richiesto di condividere lo statuto dell'A.Gio., con particolare riferimento
agli articoli 2, 3, 4 e il presente regolamento interno.
Art. 60
Ad ogni socio educatore si richiedono le seguenti
caratteristiche.
ESSERE CONSAPEVOLE DI SE’
tramite:
- analisi della propria vita con
l'aiuto di persone amiche, specialisti o partecipando a corsi specifici;
- assunzione di impegni educativi,
verificati tramite feedback (rialimentazione) di gruppo e personale, con i
responsabili del settore.
ESSERE CONSAPEVOLE DI VIVERE CON GLI ALTRI NELLA
SOCIETA':
- condivisione;
- decodificazione, accettazione ed assunzione
degli input altrui;
- lettura della realtà
sviluppando uno spirito critico, per trasformare la società;
- studio integrato delle discipline umanistiche e
scientifiche.
ESSERE CONSAPEVOLE DI UNA COSCIENZA UNIVERSALE:
- permanente ricerca dei valori universali
nell'agire quotidiano;
- realizzare la solidarietà universale in
armonia con il creato;
- favorire momenti di confronto, scambio e
formazione anche a livello spirituale.
Art. 61
Il socio, compiuto il periodo di
tirocinio all'interno dell'associazione può presentare domanda di passaggio a
socio educatore. Il consiglio direttivo esaminerà tale richiesta e procederà a
deliberare in tal senso.
Art. 62
Viene stabilito di anno in anno,
dalla commissione operativa preposta, l'iter formativo per il passaggio a socio
educatore. Il compimento di questo rappresenta condizione essenziale.
: DIMISSIONI
ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Art. 63
I soci cessano di far parte
dell'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione.
Art. 64
Tanto nel caso della decadenza
che in quello della esclusione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei
Probiviri.
CAPO
I - DELLA RECESSIONE
Art. 65
Il socio può recedere
dall'associazione, presentando domanda scritta, con allegate motivazioni, al
consiglio direttivo o tramite dimissioni verbali esplicite.
Art. 66
Il consiglio direttivo si riserva
di discutere tale richiesta con l'interessato ed eventualmente di rifiutarla.
Tale rifiuto non potrà più essere opposto se, trascorso un mese, la domanda
viene rinnovata o per decorrenza dei termini nei casi previsti dal regolamento
interno.
CAPO
II - DELLA DECADENZA DEI SOCI
Art. 67
I soci sono dichiarati decaduti
dal consiglio direttivo per omissione di atti o adempimenti previsti dal
regolamento interno o dallo statuto, nei confronti dell’Associazione. I soci
sono altresì dichiarato decaduti, se alla chiusura dell'anno sociale non
rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano
morosi nel pagamento delle quote sociali mensili e ,richiamati dal consiglio
direttivo, non regolarizzino la loro posizione.
Art. 68
I soci dichiarati decaduti
possono comunque ripresentare domanda di associazione.
CAPO
III - DELLA ESCLUSIONE DEI SOCI
Art. 69
L'esclusione è pronunciata dal
consiglio direttivo contro il socio:
- per il quale siano venuti meno
i requisiti morali e materiali richiesti per
l'ammissione;
- che svolga attività
contrastanti con gli interessi dell’Associazione o la danneggi in qualunque
modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno a essa;
- che abbia un comportamento in
contrasto con lo statuto, con il presente regolamento o con le decisioni prese
dagli organi associativi;
- che abbia un atteggiamento
morale non consono con i principi statutari dell'Associazione (Art. 2, 3, e 4) e
che richiamato dal consiglio direttivo non si riorienti.
Art. 70
L'A.Gio. San Mauro si avvale, per
la realizzazione delle proprie attività di prestatori d'opera volontari.
Art. 71
I volontari potranno ottenere,
previa richiesta accompagnata da relative pezze giustificative il rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento delle attività come preventivamente
regolamentato dall'assemblea dei soci. In merito fanno testo le regolamentazioni
previste dalla legislazione italiana (vedi appendice).
Art. 72
L'A.Gio. San Mauro si può
avvalere di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa
Associazione, o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
Art. 73
La gestione economica e
finanziaria dei rapporti con i prestatori d'opera e con i dipendenti è
demandata alla tesoreria, nell'ambito della commissione a ciò preposta dal
presente regolamento.
Art. 74
L'associazione favorisce la
costituzione di cooperative di servizi o di produzione da parte di suoi soci,
come risposta a bisogni emersi nell'ambito di opportuni progetti mirati e
condivisi dall'associazione.
Art. 75
L'Associazione si avvale anche
dell'opera degli obiettori di coscienza, convenzionati con il ministero della
difesa o sub-convenzionati con la Caritas Italiana, utili al raggiungimento dei
suoi fini statutari e la realizzazione dei progetti di intervento educativo.
CAPO I -
DEI BENI COMUNI
Art. 76
L'Associazione trae le risorse
economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi
statutari tramite i contributi degli aderenti, i contributi dei privati, i
contributi dello Stato o degli enti pubblici, i contributi degli organismi
internazionali, le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi derivanti da
convenzioni e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
Art. 77
Sono beni comuni tutti quei beni
mobili o immobili che l'associazione acquista, per il raggiungimento dei fini
associativi, o che riceve in donazione.
Art. 78
I beni comuni potranno essere
affidati in gestione dall'assemblea dei soci e a soci che ne risponderanno
personalmente in solido. L'uso dovrà rispettare i fini associativi che ne
avevano richiesto l'acquisto. Per qualsiasi danno arrecato, l'associazione si
rifarà sui soci responsabili del bene.
Art. 79
Il coordinamento della gestione
dei beni sarà affidato alla tesoreria nell'ambito della commissione operativa
preposta.
Art. 80
La gestione dei mezzi di
trasporto è affidata alla tesoreria che deve formulare il regolamento di
utilizzo all'inizio dell'anno sociale. Tale regolamento dovrà essere presentato
e approvato nel consiglio direttivo. I mezzi di trasporto di proprietà della
Federazione ricevuti in uso sono soggetti al regolamento della stessa
Federazione.
Art.81
I mezzi di trasporto dell’Associazione
sono al servizio esclusivo delle attività di progetto previste dall’Associazione
e quindi qualsiasi uso diverso da questo è sempre subordinato all’assenza di
necessità delle attività. Il suo utilizzo diverso può avvenire solo nel caso
in cui si riscontrano i requisiti richiesti nei successivi articoli e comunque
al fine esclusivo di collaborazione con altri enti o Associazioni di
volontariato che perseguono gli stessi obbiettivi dell’A.Gio. San Mauro o al
fine di sviluppare una fonte marginale di finanziamento da destinare al regolare
funzionamento delle attività.
Art. 82
I mezzi di trasporto possono
essere condotti solo da coloro i quali hanno già firmato il regolamento degli
stessi mezzi e che hanno conseguito la patente di guida da almeno 18 mesi.
Art. 83
Per un utilizzo diverso da quello
delle attività di progetto occorre una richiesta scritta da parte di chi ne
vuole fare uso, richiesta che dovrà essere presentata o al Presidente o al
Tesoriere i quali verificati i requisiti richiesti ne potranno accordare
autonomamente l’uso. Si precisa che i mezzi possono essere dati in uso a non
associati, ma in tale caso occorre che un socio si assuma la responsabilità del
prestito rispondendone personalmente di fronte all’Associazione.
Per quanto riguarda il
corrispettivo economico dovuto dagli enti, dalle Associazioni di Volontariato o
dai soci, è fissato nella misura di 300 L./Km oltre al carburante utilizzato.
Per quanto riguarda le richieste di non associati tale importo è elevato a 550
L./Km oltre al carburante utilizzato. Entrambe i contributi potranno essere
variati con semplice modifica del regolamento interno da parte del Consiglio
Direttivo.
Si sottolinea che priorità di
destinazione d’uso dei mezzi sono le attività di progetto, pertanto se non
esistono le necessità economiche di raccolta fondi, si scoraggia il prestito
esterno.
Art. 84
Nella vendita di beni comuni
mobili ed immobili avranno priorità di acquisto i soci dell'associazione stessa.
Tale vendita sarà effettuata dalla tesoreria del consiglio direttivo, con il
controllo e l'approvazione del Presidente.
Nella vendita dei beni immobili,
eventualmente posseduti dall'Associazione, avranno altresì priorità di
acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i
fini associativi che ne avevano reso necessario l'acquisto.
CAPO
II - DEL FONDO COMUNE
Art. 85
Il fondo comune dell'associazione
è costituito dalle quote associative versate dai soci, dalle donazioni, dai
proventi di vendite di beni appartenenti all'associazione, dai contributi degli
enti pubblici, dai proventi di convenzioni e di attività commerciali marginali
e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per iniziative specifiche,
non a carattere di beneficenza nei confronti di terzi.
Art. 86
Il fondo comune è amministrato
dalla tesoreria del consiglio direttivo, nell'ambito della commissione operativa
preposta. L’amministrazione del fondo comune deve essere pubblica tramite i
bilanci periodici che la tesoreria compila durante l’anno, i quali vengono
messi a disposizione dei soci per la loro lettura.
CAPO I -
DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 87
L'assemblea dei soci può'
deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del patrimonio,
presenti almeno tre quarti dei soci e con votazione all’unanimità'.
Art. 88
La proposta di scioglimento
dell'associazione dovrà essere comunicata per tempo in assemblea straordinaria
riunita con validità, almeno un mese prima dell'assemblea ordinaria.
CAPO
II - DELLA DESTINAZIONE DEI BENI COMUNI
Art. 89
I beni comuni, sia essi mobili o
immobili, e il fondo comune saranno destinati in beneficenza per sostenere altri
enti con fini e scopi consoni allo statuto. I destinatari saranno indicati dal
consiglio direttivo o dal presidente e ratificati per voto unanime
dall'assemblea ordinaria, con donazione all'atto dello scioglimento.
Art. 90
In caso di scioglimento,
eventuali debiti contratti dall'associazione nei confronti di terzi dovranno
essere risarciti attingendo al fondo comune. Qualora questo non si riveli
sufficiente, si procederà alla vendita dei beni comuni. Qualora ciò non fosse
ancora sufficiente i soci saranno tenuti a rispondere in solido, ai sensi della
legislazione in materia.
Art. 91
Eventuali debiti contratti
dall'Associazione nei confronti dei soci, all'atto dello scioglimento dovranno
essere condonati dai soci stessi, tramite donazione.Eventuali crediti nei confronti dell'Associazione,
all'atto dello scioglimento, dovranno essere estinti, tramite riscossione, e
destinati secondo quanto stabilito per il fondo comune.
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