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Decreto 504 del 30/12/97Art.
1. 1.
I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui
compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento
della maggiore età ; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo,
per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo
luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. 2.
I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva
entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita
e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze
funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria
delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa. 3.
Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva,
il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva
degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene
comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. 4.
I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono
chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei
successivi articoli. 5.
Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il
periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si
applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine
comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di
obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Art.
2. 1.
In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di
leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del
corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente
riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso. 2.
Il ritardo previsto dal comma 1 può essere concesso ai cittadini che non hanno
ancora compiuto il ventiduesimo anno di età e, comunque, per non più di tre
volte. 3.
I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono
fruire dei ritardi di cui all'articolo 3. 4.
La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di
istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata,
corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione
sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di
Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione
presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno
scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati
nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede
di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino
al 30 settembre dell'anno successivo. 5.
Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi
del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a
quello in cui è terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati
idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in
cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre
in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 6.
Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1,
hanno facoltà di richiedere, al momento della presentazione della domanda di
cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del
primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di
iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno;
per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di
richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3. 1.
In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento
dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione
universitaria di diploma o di laurea presso università statali o legalmente
riconosciute: 2.
Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino
deve dimostrare: 3.
Possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva,
fino al compimento del ventinovesimo anno di età , i cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento
o di dottorato di ricerca, nonché a scuole ad ordinamento speciale post-laurea,
attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute. Ai
fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza
ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo. 4.
I limiti di età ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai
commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri
generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5.
Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo,
esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di
addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per
la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli
esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai
fini del compimento del servizio. 6.
Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che debbono
sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma
per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta,
presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'università o in un comune
limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza
dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto,
nonché' di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma
universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio
qualora tali prove di esame abbiano esito negativo. 7.
Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti
alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il
beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva
nel semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze
funzionali di Forza armata. 8.
Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate: 9.
Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle
medesime condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver
conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea. 1.
I cittadini che hanno ottenuto il beneficio del ritardo per motivi di studio
possono, in qualunque momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita
dichiarazione; detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre
successivo a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati
idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in
cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo
in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. Art.
5. 1.
Ai cittadini che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria
nei Paesi dell'Unione europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i
cui titoli di studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano,
si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e
4 del presente decreto. 2.
I cittadini che intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione
europea corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio, aventi
il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di leva
del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione a
soggiornare all'estero per motivi di studio. 1.
I cittadini che intendono usufruire del ritardo degli obblighi di leva per
motivi di studio sono tenuti, entro e non oltre i termini indicati nei
precedenti articoli, a presentare domanda all'ufficio leva del distretto
militare o della capitaneria di porto competente, corredata della documentazione
di cui agli articoli 2 e 3, rilasciata in carta semplice ed esente da bollo,
ovvero ad inviarla a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 1.
In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si
trovano in una delle seguenti condizioni: 2.
In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della
difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di
dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno
della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente
ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può
non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al
comma 1. 3.
Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono
altresì essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in
ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni: 4.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con
decreto del Ministro della difesa. 5.
In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della
difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della
vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi
obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari
mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti
dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere
computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal
nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. 6.
L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere
esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli
uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi
trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi
comunali. 7.
Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di
esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva. 8.
Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per
situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte
valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3. Art.
8. 1.
I cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 presentano
documentata domanda di dispensa al distretto militare o alla capitaneria di
porto, ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il trimestre in cui sono sottoposti alla visita di leva o,
per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l'incorporazione. 2.
Il distretto militare o la capitaneria di porto curano l'istruttoria della
pratica e trasmettono al consiglio di leva competente per territorio la
documentazione per la decisione nel merito delle dispense di cui all'articolo 7,
comma 1. La documentazione relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma
3, deve invece essere inviata per la decisione nel merito alla Direzione
generale della leva del Ministero della difesa; quest'ultima è competente anche
sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva. 1.
I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di
età , sono arruolati d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal
presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero. 2.
Analoghi provvedimenti si applicano in tempo di pace, fino a che duri la
residenza all'estero, a coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari,
entro il compimento del ventiquattresimo anno di età . 3.
Il cittadino interessato presenta, tramite l'autorità diplomatica o consolare
italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la data di
compimento delle età indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4.
In caso di mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a
presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione alla
possibilità che essi avranno di rimpatriare in tempo utile. Art.
10. 1.
I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9,
rimpatriati prima del compimento del ventisettesimo anno di età , sono
obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a
quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è
stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in
relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. 2.
I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9,
rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al
comma 1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di
rispondere alle eventuali chiamate della loro classe. 3. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato. Art.
11. 1. Il Ministero
della difesa predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che
comprende anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai
cittadini italiani maschi nel trimestre precedente a quello in cui compiono il
diciottesimo anno di età . 1. Il secondo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, e successive modificazioni è così sostituito: "Fermo restando quanto
previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri
contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva
autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle
regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed
iniziando dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di
chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere
chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni
diverse da quelle precedentemente elencate.". 2. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare: 3. In via
transitoria, agli studenti universitari già immatricolati alla data del 1°
novembre 1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni. Art. 13.
1. Le presenti
norme, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 2 del
presente articolo, entrano in vigore il 31 dicembre 1998. 2. Le norme di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano esclusivamente
nei confronti degli studenti universitari che si immatricolano a decorrere
dall'anno accademico 1998-1999. |
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