CITTÁ DI CASALE MONFERRATO
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Ufficio Affari Generali - Prot. n. 22575

ORDINANZA N° 97

IL SINDACO


Visto l'art. 10 della Legge 27/03/92 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;


Visto che i piani regionali richiamari dall'art. 10 della Legge 257/92 devono prevedere tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;


visto che il 5° comma dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle USL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile;


considerato che il censimento degli edifici è indispensabile affinché, in conformità al 1° comma dell'art 12 della legge 257/92, le USL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;


Visto l'art 12 del D.P.R. 08/08/94 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 251 del 26/10/94) "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti e per le singole unità abitative:


Ritenuto necessario acquisire tutti gli elementi conoscitivi riferiti alla presenza di materiali contenenti amianto nel territorio comunale, anche sulla scorta dei risultati degli studi effettuati dall'USL n. 76 e contenuti nel progetto "Cemento Amianto 3" approvato dalla Conferenza dei Sindaci con del. n. 24 del 27/10/94;


Vista la legge 23/12/1978 n. 833;


Visto l'art 38 Legge 08/06/1990 n. 142;



ORDINA

  1. i proprietari degli edifici pubblici, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, dei blocchi di appartamenti e delle singole unità abitative e degli edifici destinati ad attività produttive, commerciali e terziarie sono tenuti a denunciare all'Azienda Regionale USL 21 la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici di proprietà

  2. per la denuncia dovranno essere utilizzate apposite schede che potranno essere ritirate, a partire dal giorno 15 Settembre '95, in orario d'ufficio presso:

  3. la compilazione delle schede dovrà essere effettuata dal proprietario, o dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile o dei locali;

  4. le schede compilate dovranno essere inviate e/o consegnate all'Azienda Regionale USL 21 presso l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro via Palestro 41, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Settembre 1995 - la consegna potrà essere effettuata direttamente presso i punti in cui vengono ritirate le schede.

Le informazioni potranno essere richieste presso i punti di distribuzione in orario di ufficio.

Dal Palazzo Municipale, 05/09/1995

Firmato: Il Sindaco Riccardo Coppo