CITTÁ DI CASALE MONFERRATO
Affari Generali - Prot. n. 5074
ORDINANZA N° 14
IL SINDACO
Premesso che con ordinanza n. 83 del 2 dicembre 1987 si dispose il divieto dell'impiego di lastre di
cemento-amianto e di altri manufatti contenenti amianto nelle costruzioni di qualsiasi genere nell'ambito
del territorio comunale;
che al comma terzo del dispositivo della predetta ordinanza si specificò che in caso di rimozione
o smaltimento di materiali contenenti fibre di amianto le ditte esecutrici dei lavori avrebbero
dovuto attenersi alle prescrizioni tecnico-sanitarie che sarebbero state disposte dalle
autorità competenti;
vista la nota con la quale l'ingegnere capo ha trasmesso le prescrizioni sulle modalità
di intervento per la rimozione di prodotti in cemento-amianto, proponendo che tali prescrizioni,
al fine di poterne dare una immediata applicazione, vengano inserite in apposita ordinanza sindacale;
visto il parere favorevole espresso dagli organi competenti dell'USSL n. 76 di Casale Monf.to;
preso atto che nella relazione relativa alle prescrizioni viene evidenziato che:
date le particolari caratteristiche fisiche dell'amianto, resistenza al calore, filabilità,
resistenza alla trazione, ecc., questo materiale è stato utilizzato per la realizzazione di
parecchi prodotti per l'edilizia.
È altrettanto noto che l'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto determina una
grave patologia polmonare che prende nome di asbestosi.
Inoltre è stata scientificamente segnalata una significativa correlazione tra la presenza
nell'organismo di fibre di amianto anche in bassissimo dosaggio e l'insorgenza di neoplasie maligne.
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario impartire alcune prescrizioni per quanto attiene alle
operazoni di rimozione di prodotti in cemento-amianto utilizzati in edilizia.
Le presentti prescrizioni si applicano in particolare per i seguenti prodotti:
- lastre ondulate per le coperture;
- lastre piane per coperture e tamponamenti esterni ed interni;
- manufatti vari (colmi, faldali, camini, canne fumarie, ecc.);
- tubi;
Fatta salva tutta la normativa antinfortunistica vigente inerente all'attività lavorativa
in campo edilizio;
Visto l'art. 153 del T.U.L.C.P.
ORDINA
- a) in caso di interventi che prevedano la rimozione dei prodotti di cui sopra, questi devono
essere accuratamente smontati, accatastati, trasportati e conferiti allo smaltimento finale in
discarica, con modalità tali da evitarne la rottura e conseguente possibile liberazione
in atmosfera delle fibre in essi contenute, ed avendo l'accortezza di segnalare la natura del
materiale con appositi cartelli indicatori come previsto dall'allegato 2 del DPR 215 del 24/05/1988
(cartello indicatore recante nella sua parte superiore la lettera "a" in bianco su fondo nero,
e, nella parte inferiore, la scritta chiaramente leggibile "Attenzione contiene amianto - Respirare
polvere di amianto è pericoloso per la salute - sequire le norme di sicurezza".)
- b) Prima della fase di trasporto in discarica, tutto il materiale deve essere accuratamente bagnato.
- c) La discarica comunale di II categoria tipo A per materiali inerti, in strada per Frassineto Po,
rappresenta il sito di smaltimento finale dei prodotti in questione che, al momento del conferimento,
dovranno essere immediatamente interrati e ricoperti a cura dell'impresa che ne effettua lo
smaltimento, e sempre con modalità tecniche tali da evitare la produzione di polverosità.
- d) Tutto il personale addetto alle fasi di smontaggio, accatastamento, trasporto e smaltimento finale
in discarica dovrà necessariamente essere munito di idonea mascherina monouso protettiva delle
prime vie aeree (naso e bocca), e tuta copriabito monouso, che al termine delle operazioni verranno
interrate in discarica unitamente agli inerti.
- e) Qualora in corso di interventi di demolizione o manutenzione edilizia si riscontrino situazioni
di impiego anomalo di detti materiali (pavimentazioni esterne realizzate con polvere di tornitura di tubi
in cemento-amianto, sottofondi realizzati con rottami di manufatti in cemento-amianto, barriere
protettive esterne realizzate con feltri impiegati a suo tempo per la produzione di lastre e tubi),
dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Ecologia Comunale che impartirà
di volta in volta specifiche modalità operative.
- di trasmettere copia della presente ordinanza per la sua esecuzione all'Ufficio Tecnico
Comunale, al 1° Dipartimento Urbanistica, al Comando Vigili Urbani, al Servizio Igiene
Pubblica U.S.S.L. N° 76, al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri;
- di disporre l'affissione mediante pubblico manifesto della presente ordinanza nelle
principali vie e piazze del centro urbano e delle frazioni.
Dalla Residenza Municipale, 22 Febbraio 1989
Firmato: Il Sindaco Ettore Coppo