ORDINANZA N° 12
IL SINDACO
Rilevato che i lavori di demolizione rimozione dell'amianto debbano essere effettuati nel rispetto delle
prescrizioni stabilite a tutela della salute pubblica e della protezione dell'ambiente esterno.
Rilevato che l'art. 34 D.L.vo 15/08/1991 n° 277 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di
predisporre un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
o dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti e dai mezzi di trasporto.
Ritenuto utile fatta salva l'applicazione del D.L.vo 15/08/1991 n° 277 acquisire preventivo parere tecnico
del S.I.S.P. U.S.L. 21 ed eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e della protezione
dell'ambiente esterno in tutti i casi di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto da chiunque effettuati.
Visto l'art 38 c. 2 L. 08/06/1990 n. 142
L'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 C.P. impregiudicate le sanzioni di cui al D.L.vo 15/08/1991 n° 277.
la presente ordinanza al Comando Polizia Municipale, al S.I.S.P.Servizio Igiene e Sanità Pubblica e agli organi di Polizia Statuali.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza della stessa, da chiunque ne abbia interesse
Casale Monferrato, li 05 febbraio 1996
Firmato: Il Sindaco Riccardo Coppo