COMUNE DI FRASSINETO PO
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
C.A.P. 15040

ORDINANZA N. 3/96

IL SINDACO


Visto l'art. 10 della Legge 27.03.92 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto che i piani regionali richiamari dall'art. 10 della Legge 257/92 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

Visto che il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle USL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile;

Vista la necessità di predisporre i piani di bonifica di cui all'art. 23 del D.L. n. 111 del 08.03.96;

Considerato che il censimento degli edifici è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art 12 legge 257/92, le USL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali degli Enti Locali;

Visto l'art 12 del D.P.R. 08.08.94 (pubblicato in G.U. S. Gen. n. 251 del 26.10.94) "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti e per le singole unità abitative:

Visto che ritiene urgente e necessario provvedere al censimento delle unità abitative nelle quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

Considerato che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per le singole unità abitative e private (comma 4 art. 12 DPR 08.08.94);

Considerato che la Regione Piemonte, previa intesa con le Prefetture, ha inviato a tutti i Comuni della regione, per il tramite delle Aziende Sanitarie Regionali, il modello di scheda del censimento degli immobili pubblici e privati ricordando, contestualmente, di esporre nel territorio comunale un avviso rivolto ai proprietari degli immobili e/o locali richiamati dai commi 2 e 4 dell'art. 12 DPR 257/92;


ORDINA

Il censimento di tutte le singole unità abitative nelle quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale (geom. Gianfranco Zavattaro) di questo Comune, sito in P.za Del Municipio 6, telefono n. 0142/482413 - sono disponibili le schede per il censimento.

Il ritiro delle schede per il censimento e la loro compilazione può avvenire presso il citato Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile o dei locali, vanno inviate e/o consegnate all'Azienda Regionale USL n. 21 presso l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro siti in Casale M.to, Via Palestro 41, tel. 0142/434543 ed al Comune di Frassineto Po, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Sono esentati dal censimento coloro che hanno già provveduto ad inviare le sopracitate schede.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tecnico di questo Comune nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e presso l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sopraccitato nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.


Frassineto Po, 20/03/1996

IL SINDACO
On. Angelo Muzio