COMUNE DI TERRUGGIA
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
15030 - li 30/05/94

ORDINANZA 3/94

IL SINDACO


-)Vista la normativa vigente in tema di tutela nei confronti dei rischi derivanti dall'esposizione ad amianto, che stabilisce:


a) il divieto d'uso di fibre in cemento amianto
b) la tutela della salute degli operatori e della popolazione esposta al rischio c) le modalità di rimozione, bonifica e smaltimento delle fibre


-) Considerato che:
1) Casale Monferrato ed i Comuni appartenenti all'U.S.S.L. 76 risultano particolarmente esposti a fibre di amianto, sia in conseguenza di attività lavorative specifiche, sia in conseguenza del largo impiego di manufatti in cemento-amianto;


2) Gli studi condotti nell'ambito del progetto obiettivo sulle fibre del cemento-amianto effettuati in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, hanno accertato un eccesso di patologie correlate alla quantità di fibre in cemento-amianto presenti sul territorio dell'area casalese;


3) È stato dimostrato che sia l'ampio utilizzo di manufatti in cemento-amianto come la rimozione, la bonifica e lo smaltimento, incautamente svolti costituiscono indubbia fonte di rischio;


-) Vista la decisione adottata nella conferenza dei Sindaci dell'U.S.S.L. 76 di Casale Monferrato, con la quale si invita i Comuni appartenenti all'U.S.S.L. 76 a rendere immediatamente esecutivo, tramite ordinanza dei Sindaci, il divieto di uso di materiali in cemento-amianto per attività edilizio-edificatorie;


-) Visto il D.Lgs. 15/08/1991 n. 277;
-) Vista la Legge 27/03/1992 n. 257;
-) Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25/11/1991;
-) Viste le circolari della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità del 30/09/1992 e del 09/02/1993;
-) Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;
-) Vista la Legge 08/06/1990 n. 142;
-) Visto lo Statuto del Comune di Terruggia;



ORDINA

È fatto assoluto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di Terruggia di effettuare attività edilizia edificatoria e di trasformazione urbaniatica, usando materiali in fibra di amianto;

È fatto assoluto divieto a chiunque di provvedere a smaltire su tutto il territorio del Comune di Terruggia materiali contenenti fibre di amianto;

La rimozione o la bonifica di eventuali manufatti in fibre di amianto dovrà essere autorizzata dall'U.S.S.L. 76 di Casale Monferrato mediante presentazione di un piano di lavoro redatto in conformità all'art.34 del D. Lgs. n. 277/1991. Il piano approvato dall'U.S.S.L. dovrà essere inviato al Comune per conoscenza.

Qualsiasi violazione al presente ordine verrà sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Gli agenti della Forza Pubblica e quelli Municipali sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata per sessanta giorni all'Albo Pretorio e diffusa su tutto il territorio del Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dal giorno di scadenza della pubblicazione.


La presente ordinanza viene portata a conoscenza della Commissione Edilizia Comunale, dell'U.S.S.L. 76 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, del Comando Vigili del Comune di Terruggia nonché alla Stazione Carabinieri di Occimiano.


Firmato: Il Sindaco Pietro Marietti