CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti
che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal
commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva
e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti
per la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti
di cui alla medesima tabella.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive
di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto,
anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amainto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto
e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE
del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto
legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli
1 e 67della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
" a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
è abrogato.
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita,
presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di
seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei
luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali
del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della
sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di
coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale
addetto al controllo dell'attività di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di
rifiuti di amianto, noncvhé sul trattamento, imballaggio, e la ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei
prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi
sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o
di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei
prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
normative e metodologie tecnoche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innoquo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della sanità, può integrare con proprio decreto, sulla proposta della commissione
di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n.277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla
base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e
dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecnoiche
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con
proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i disciplinari tecnici i cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento
delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della
sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente
al parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, urelazione
sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei
prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti
privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innoquità accertata
dall'Istituto superiore di sanità.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi,
o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente
alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali
nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto
dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all'amianto
alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori
e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di
cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei
lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi
anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata
per ciascun anno.
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni
dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 6, comma 5, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimentto delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive
attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività
di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto
e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento
dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali
competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il rilascio di titoli
di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto
e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione
della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste
dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto
libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti
al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3) I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai
sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordodi programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la
regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero
per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con
priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di
bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a
lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici
erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti
necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla
pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui
al comma 3 e le procedure da eseguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati
del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice
friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle
aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità
e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via
prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è
indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici.
I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati
relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire
i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie
locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.
Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base
alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la
friabilità e la densità.
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano, ovvero estraggono amianto, impegnate in
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione
o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di
anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste
dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra
la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui
al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di
pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al
comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi
di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza o l'entità delle eccedenze
strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati
sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione
all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma,
lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il
numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore
a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il
numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa
per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se
in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, a doamnda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno
è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. L agestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fndo pensioni
lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione
annua percepita da ciascun lavooratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma
pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere
a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per
cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento
del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione
d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento
CEE n. 2052/88 del COnsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente
articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì
nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni
e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, (primo comma, n. 1), delle
disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992,
lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando,
per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il
1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali
sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di
innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica,
concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione
e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei
relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il
"Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3
e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di
contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione
produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per
la cessazione dell'attività sulla base id programmi concordati con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la
erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per
cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano
ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al FOndo di cui al
comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di
lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e di
lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui
all'articolo3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dall'articolo 1, sono
punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste
dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e
dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del
bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite
massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti
locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture
di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite
complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6.3 miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto
(di cui 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1992
Firmato:
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli