D.P.R. 8 agosto 1994.
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 251.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo
e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il richiamato art. 10 dela legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;
Visto l'art' 1, comma1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Decreta:
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli
derivanti dall'amianto.
Art. 1 - Piani regionali e delle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 dela legge
27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri
indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3 della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 2 - Censimento dei siti interessati da attività di
estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla
produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.
Art. 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto
nelle attività produttive e censimento delle imprese che svolgono attività di
smaltimento e bonifica
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive
attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto,
viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art.9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi
i dati forniti in conformità della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome
sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, può essere operato
un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
- a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente
implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B può costituire un
utile riferimento;
- b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole
aziende iscritte per ciascun codice di attività
- c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo
per la voce "silicosi ed asbestosi".
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che
costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facoltà di
ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.
Art. 4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività
estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti.
1. Nella predisposizione di programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività
estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
- a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario,
ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
- b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da
movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
- c) la prevenzione dei rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
- d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo
delle aree dismesse;
- e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto,
o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
- f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra
in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
- g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione
morfologica;
- h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo
all'interno della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme
di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto
con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante
stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e le province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che
individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali
rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti
sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto 915 del 1982.
Art. 6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto.
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di
seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione
27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982,
appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti, ovvero in nuovi impianti,
autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in
una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede
organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla
tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di
discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa
in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice
cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915
del 1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purché
tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi.
Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzata, apposite norme tecniche e di
gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
Art. 7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di
sicurezza del lavoro.
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10
della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attività nelle quali è presente un rischio
di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo
per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
- a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle
imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
- b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto,
presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione
degli interventi stessi;
- c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al
rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sulla attività
svolta, nella quale risulti indicato:
- a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori
esposti al rischio di amianto;
- b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
- c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel
territorio;
- d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
- e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e
relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
Art. 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto.
1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in
relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
- a) miniere di amianto dismesse;
- b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
- c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari
(vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
- d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
- e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
- f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si
avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal
presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del
fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione
dei piani d'intervento di rispettiva competenza.
Art. 9 - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica
relative all'amianto.
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
- a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo
a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali
verificano in particolare, oltre quanto già previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:
- la corrette classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
- le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
- l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
- la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed ewsterno all'area
interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
- la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta
specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 delle citata legge n. 257 del 1992;
- la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore
autorizzato;
- la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una
discarica idonea ed autorizzata;
- b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo
sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
- a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono
alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione
di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
- b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che
accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa
alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo,
il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata
sull'attività svolta.
Art. 10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e rilascio di titoli di abilitazione.
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a
cui sono diretti:
- a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e
bonifica;
- b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e
bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza
e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al
rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
- a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
- c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
- d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica
(rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e
per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività,
i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione
almeno dei seguenti argomenti:
- a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
- b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità
dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
- c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
- d) metodi di misura delle fibre di amianto;
- e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la
protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione,
estrattori e sistemi di depressione;
- f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
- g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
- h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome
previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla
prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno
addetti i discenti
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h) della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti
da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5,
lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata
da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti,
enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota
parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2,
della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui
all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico
dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.
Art. 11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività
di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
1. Le regioniprovvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
- a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
- b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
- a) microscopio ottico a contrasto di fase;
- b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata di:
- a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse;
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata o sostituita tenendo conto
della evoluzione tecnologica.
Art. 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma5, della citata
legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti
al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
- a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono
denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante)
(per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.
- b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui è adibito;
- tipo di prefabbricato;
- prefabbricato;
- parzialmente prefabbricato;
- tradizionale;
- interamente metallico;
- in metallo e cemento;
- in amianto-cemento;
- non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.
- c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità
abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno
essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema
di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie
locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.
ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO
Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992
Ditta .......................................................................
con sede legale in via............................................... n. ....
comune di ................................. cap. ....... tel. n. ............
telefax n. .................. iscrizione C.C.I.A.A. n. .....................
unità produttiva sita in via ................................. n. ....
comune di ................................. cap. ....... tel. n. ............
codice fiscale e/o partita IVA ..............................................
esercente l'attività di ..............................................
.............................................................................
codice ISTAT ............................. codice INAIL .....................
titolare o legale rappresentante ............................................
nato a ........................................................ il ..........
residente in via ............................................................
comune di ................................. cap. ....... tel. n. ............
Nell'anno 1993
Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;
Ha utilizzato fino al ............................ amianto nelle proprie attività
produttive;
Ha operato nelle attività di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attività di bonifica da amianto;
- Ha già presentato notifica di attività;
- ai sensi art. 25 del D. Lgs. n. 277/1991;
- ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.
Luogo e data ................................................................
ALLEGATO B
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO
- A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
- B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di numero).
10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione
dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
* 242 Produzione di cemento, calce e gesso.
* 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti
silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento.
* 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento).
* 247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive
trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri da stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.
* 328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
* 361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria dei grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione dei tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e 'tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e
ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
* 503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di
distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria,
il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso ai veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2. Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attivitàconnesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori
elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso.