IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA`
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità stabilisce con proprio decreto,
sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i
prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto;
Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d),
della medesima legge n. 257/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con
riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale è
opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che
vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che
contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessità d'uso e ai rischi
sanitari ed ambientali degli stessi;
Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).
Il materiale sostitutivo dell'amianto prodotto, importato o utilizzato, per ottenere l'omologazione deve soddisfare integralmente i requisiti di cui all'allegato 2.
Le imprese che abbiano notificato i dati ed inviato la comunicazione di cui agli articoli precedenti, possono apporre sui propri materiali sostitutivi dell'amianto la dicitura: "Il materiale prodotto/importato/utilizzato è omologato ai sensi della legge 257/1992, art. 6, comma 2", a condizione che tali materiali siano del tutto rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.
L'omologazione ha una durata di tre anni e può essere revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Il Ministero dell'industria cura la pubblicazione annuale sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione ai sensi del presente decreto e gli estremi relativi agli eventuali provvedimenti di revoca
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 257/1992, può richiedere alle imprese di cui al precedente art. 1, di inviare ulteriori dati tecnico-scientifici, secondo le modalità che caso per caso saranno stabilite dalla stessa Amministrazione. Il Ministero dell'industria a tal fine potrà promuovere accordi volontari tra più aziende interessate allo stesso problema.
Roma, 12 febbraio 1997
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
Il Ministro della sanità
BINDI
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale
produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.
OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome) .................................................
nato a ................................................... il ..................
residente in via............................................. c.a.p. ............
città .............................................. prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante della ditta .................
con sede in via .................................................................
c.a.p. ......... città ................................ prov. (............)
tel. n. ................... codice fiscale ......................................
esercente l'attività di ..................................................
codice n. .................................. dichiara quanto segue:
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale
produzione indistriale -
Via Molise, 2 - ROMA.
OGGETTO: Decreto ministeriale omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto.
Il sottoscritto (nome, cognome, qualifica) .................................................
nato a ..........................................prov. (............) il ..................
residente in via........................................................ c.a.p. ............
città ......................................................... prov. (............)
in qualità di titolare legale rappresentante (*) della ditta ........................
con sede in via ............................................................ n. ...........
c.a.p. .......... città ........................................ prov. (............)
tel. n. ..................... codice fiscale ...............................................
esercente l'attività di .............................................................
codice n. ........................................................... dichiara quanto segue:
(*) Indicare gli estremi di conferimento dei poteri di rappresentanza legale della ditta.
I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro omologazione: